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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 20074/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n••n• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 15 febbraio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di MERRA Paolo, avente ad oggetto questione concernete il titolo esecutivo, in relazione alla non esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.07.2020, irrevocabile il 16.10.2020.

In motivazione, il Tribunale osserva che, diversamente da come prospettato dalla Difesa, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, cod. proc. pen. .

Non poteva, dunque, la nullità essere dedotta allorché la sentenza di primo grado è passata in giudicato, come avvenuto nel caso di specie.

Il Tribunale, per le ragioni anzi esposte, ritiene, quindi, la validità del titolo esecutivo e la regolare formazione del giudicato.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - MERRA Paolo deducendo violazione di legge e violazione del diritto di difesa.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

4. Ed invero è principio consolidato quello per cui tramite l'incidente di esecuzione non possono dedursi ipotesi di nullità verificatesi nel corso del procedimento che ha dato luogo al titolo, dato che le stesse sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cui la nullità si sarebbe verificata o, se assoluta, attraverso l'impugnazione della decisione del grado successivo (v.

Sez.

I 14.1.1992 ric.

Maiolo, Sez.

I n. 3246 del 25.5.1995, rv 202129, nonchè Sez.

I n. 3370 del 2012 ).

La disposizione dell'art. 670 cod.proc.pen. attribuisce, invero, al giudice dell'esecuzione non già il potere di rilevare una nullità non dichiarata nel corso del procedimento (dato che tale potere trasformerebbe l'incidente di esecuzione in una impugnazione straordinaria) quanto il potere di verificare se le condizioni legali di efficacia del titolo sono venute in essere, in particolare per quanto concerne la notifica della decisione di condanna e la correlata possibilità di esperire l'impugnazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n••n• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 15 febbraio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice della esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di MERRA Paolo, avente ad oggetto questione concernete il titolo esecutivo, in relazione alla non esecutività della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 7.07.2020, irrevocabile il 16.10.2020. In motivazione, il Tribunale osserva che, diversamente da come prospettato dalla Difesa, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid 19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. 8 marzo 2020, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, cod. proc. pen. . Non poteva, dunque, la nullità essere dedotta allorché la sentenza di primo grado è passata in giudicato, come avvenuto nel caso di specie. Il Tribunale, per le ragioni anzi esposte, ritiene, quindi, la validità del titolo esecutivo e la regolare formazione del giudicato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - MERRA Paolo deducendo violazione di legge e violazione del diritto di difesa. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 4. Ed invero è principio consolidato quello per cui tramite l'incidente di esecuzione non possono dedursi ipotesi di nullità verificatesi nel corso del procedimento che ha dato luogo al titolo, dato che le stesse sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cui la nullità si sarebbe verificata o, se assoluta, attraverso l'impugnazione della decisione del grado successivo (v. Sez. I 14.1.1992 ric. Maiolo, Sez. I n. 3246 del 25.5.1995, rv 202129, nonchè Sez. I n. 3370 del 2012 ). La disposizione dell'art. 670 cod.proc.pen. attribuisce, invero, al giudice dell'esecuzione non già il potere di rilevare una nullità non dichiarata nel corso del procedimento (dato che tale potere trasformerebbe l'incidente di esecuzione in una impugnazione straordinaria) quanto il potere di verificare se le condizioni legali di efficacia del titolo sono venute in essere, in particolare per quanto concerne la notifica della decisione di condanna e la correlata possibilità di esperire l'impugnazione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022 Il Consigliere estens