Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:253
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑425/07 P
AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Importanti disfunzioni del mercato comune — Mancanza di interesse comunitario»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell'interesse comunitario connesso all'istruzione
di una pratica
(Artt. 81 CE e 82 CE)
2.
Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Nozione
(Artt. 81 CE e 82 CE)
3.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione di una sentenza viziata da confusione tra due nozioni giuridiche — Dispositivo
fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
1.
[OSCURATO:PERSONA] è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a
tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate. Quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine
di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario.
In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza
e della persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza
delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea.
Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa
alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza,
laddove sussista un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione
denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune.
(v. punti 31, 53‑54)
2.
Le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro,
sono due nozioni distinte.
Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario
della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza. Se risulta che
la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante,
il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, gli artt. 81 CE e 82 CE non sono applicabili. Peraltro, un accordo
tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità,
in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente,
effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione
degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri.
Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza
di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Ora, un pregiudizio al commercio intracomunitario non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune.
(v. punti 48‑52)
3.
Una confusione tra nozioni effettuata dal Tribunale in una sentenza impugnata non è tale da comportare l’annullamento di detta
sentenza se il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto.
(v. punto 55)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
23 aprile 2009 (
*
)
«Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Importanti disfunzioni del mercato comune – Mancanza di interesse comunitario»
Nel procedimento C‑425/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 settembre 2007,
AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE
, con sede in Maroussi (Grecia), rappresentata dall’avv. T. [OSCURATO:PERSONA], dikigoros,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e T. Christoforou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «AEPI»)
chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla AEPI
e diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 2005, SG‑Greffe (2005) D/201832, recante
rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente in merito a un’allegata violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE commessa
dagli organismi greci di gestione collettiva di diritti vicini ai diritti d’autore nel campo della musica Erato, Apollon e
Grammo (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti
2
Dai punti 1-12 della sentenza impugnata risulta che i fatti all’origine della controversia possono essere così riassunti.
3
La ricorrente è una società per azioni di diritto greco che svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti
di proprietà intellettuale in ambito musicale in Grecia.
4
Il 3 marzo 1993, la Repubblica ellenica ha adottato la legge 2121/1993, relativa ai diritti d’autore, ai diritti vicini e
alle questioni culturali (FEK A’ 25/4.3.1993; in prosieguo: la «legge 2121/1993»). In forza dell’art. 54 di questa legge,
gli autori possono affidare la gestione o la tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale a organismi di gestione collettiva
la cui attività è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero ellenico della Cultura. L’art. 58 della stessa
legge enuncia che le disposizioni di detto art. 54 sono applicabili per analogia alla gestione e alla tutela dei diritti vicini.
5
La ricorrente ha chiesto un’autorizzazione per tutti i diritti d’autore e i diritti vicini nel campo della musica. Il Ministero
ellenico della Cultura le ha tuttavia concesso un’autorizzazione limitata alla gestione collettiva dei diritti d’autore sulle
opere musicali.
6
Tre organismi greci di gestione collettiva dei diritti vicini, ossia la Erato, la Apollon e la Grammo (in prosieguo: i «tre
organismi») hanno ottenuto un’autorizzazione per la gestione collettiva dei diritti vicini, rispettivamente, dei cantanti
interpreti, dei musicisti esecutori e dei produttori di supporti materiali di suoni e/o immagini.
7
Il 22 marzo 2001, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia riguardante la Repubblica
ellenica nonché i tre organismi. Essa ha sostenuto, da un lato, che questi ultimi avevano violato gli artt. 81 CE e 82 CE
per aver commesso un abuso di posizione dominante e creato intese, nonché pratiche concordate (in prosieguo, congiuntamente,
le «pratiche denunciate»), e ha chiesto, dall’altro, il rinvio della Repubblica ellenica dinanzi alla Corte per violazione
dell’art. 81 CE, in quanto la legge 2121/1993 avrebbe consentito a detti organismi di adottare le pratiche denunciate.
8
Nella denuncia, la ricorrente ha sottolineato che la remunerazione dei diritti vicini era stata fissata a un livello eccessivamente
elevato, fino al 5% degli introiti lordi delle emittenti di radiodiffusione e televisive greche. Tale comportamento costituirebbe
una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE che le cagionerebbe un danno grave e irreparabile, in quanto le imprese di cui trattasi
non sarebbero in grado di pagare questi importi eccessivi, il che impedirebbe alla ricorrente di ottenere i contributi da
essa chiesti per i diritti d’autore.
9
Con lettera 7 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso la denuncia, per motivi giuridici e processuali, in due parti, di
cui una concernente la Repubblica ellenica e l’altra i tre organismi.
10
Il 18 aprile 2005, dopo aver esaminato gli argomenti della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione controversa, ha rigettato
la denuncia riguardante i tre organismi per mancanza di interesse comunitario.
11
Le considerazioni pertinenti sulle quali si fonda la decisione controversa sono così formulate:
«Nel caso di specie, l’allegata infrazione non è tale da provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, dato che tutte
le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività. Non è prevedibile che questa situazione
muti, cioè che i tre organismi (…) comincino a breve ad esercitare le loro attività in altri paesi, vista la struttura dei
[mercati dei] servizi per la tutela dei diritti vicini e le difficoltà pratiche di siffatta impresa. Inoltre, gli effetti
delle allegat[e] pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco. I contratti [per l’]utilizzazione della
musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive nonché altri utilizzatori che si trovano in Grecia. I tre organismi
(…) hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare
tale competenza [al di] fuori [di] questo paese.
D’altra parte, al fine di dimostrare un’eventuale violazione[,] la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe impegnarsi in un’indagine complessa
sulle condizioni che prevalgono nel mercato di cui trattasi e sulle alternative disponibili. In primo luogo, visto che, da
un lato, la legge greca (in conformità della direttiva [del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346,
pag. 61)] prevede che una remunerazione unica [sarà] corrisposta per tutti i diritti vicini e che, dall’altro, l’allegata
infrazione discenderebbe dal fatto che i tre organismi (…) si presentano in comune agli utilizzatori per richiedere detta
remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare l’eventuale esistenza ed efficacia di metodi che consentano di richiedere separatamente
il pagamento della remunerazione unica. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe non solo] dimostrare la detenzione di una
posizione dominante collettiva da parte dei tre organismi (…), [ma], secondo le sentenze della Corte [13 luglio 1989, causa
395/87,] Tournier [([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521)], nonché [cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88,] Lucazeau [e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2811)],
[anche] indagare sui livelli relativi dei prezzi dei diritti d’autore e dei diritti vicini in tutti i paesi dell’Unione, sulle
rispettive basi di calcolo, sui criteri impiegati e sulle condizioni che prevalgono nel mercato greco rispetto [ai mercati
degli] altri paesi europei.
Inoltre, occorre evidenziare che la vostra società ha la possibilità di esporre le proprie doglianze alle autorità nazionali.
In particolare[,] può adire del caso l’autorità greca della concorrenza. Quest’ultima sarebbe[,] grazie alla conoscenza approfondita
delle condizioni del mercato nazionale[,] di cui dispone, perfettamente in grado di trattare la vostra denuncia. Il fatto
che tutte le parti coinvolte e tutti gli utilizzatori di musica interessati hanno sede ed esercitano le loro attività nel
mercato greco conferisce ulteriore importanza alla conoscenza dettagliata delle condizioni del mercato locale. D’altronde,
detta autorità ha competenza ad applicare gli artt. [81 CE e 82 CE] a pari titolo della [OSCURATO:PERSONA] (…).
Si deve perciò concludere che la portata e la complessità delle misure di indagine richieste per accertare se il comportamento
dei tre organismi (…) sia o meno conforme alle regole del diritto comunitario della concorrenza sono sproporzionate rispetto
all’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione [per] il funzionamento del mercato comune. La vicenda non presenta
dunque il grado di interesse comunitario richiesto ai fini dell’apertura di un’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA]».
12
Infine, il 20 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare la parte della denuncia riguardante l’asserito inadempimento
della Repubblica ellenica. Il ricorso proposto dalla AEPI contro quest’ultima decisione è stato respinto con ordinanza del
Tribunale 5 settembre 2006, causa T‑242/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di impugnazione, anch’essa respinta con
ordinanza della Corte 10 luglio 2007, causa C‑461/06 Ρ, AEPI/ [OSCURATO:PERSONA].
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
13
Nell’ambito del ricorso di annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto due motivi,
relativi, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione dell’interesse comunitario delle pratiche denunciate e ad
una violazione dell’obbligo di motivazione.
14
Riguardo al primo motivo, al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che per quanto concerne i poteri
della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del trattamento delle denunce la valutazione dell’interesse comunitario di una denuncia in materia
di concorrenza varia in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, le quali possono differire
notevolmente da un caso all’altro, e non si svolge secondo criteri predeterminati di applicazione obbligatoria. Il Tribunale
ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del suo compito di vigilanza sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile
dell’orientamento nonché dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale
nel trattare dette denunce.
15
Al punto 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario,
deve mettere a confronto l’incidenza dell’allegata infrazione sul funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne
accertare l’esistenza nonché la portata dei provvedimenti istruttori necessari, al fine di adempiere, nel miglior modo possibile,
il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE.
16
Nella fattispecie, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che nella decisione controversa la
[OSCURATO:PERSONA] si era fondata su tre motivi per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario delle pratiche denunciate,
ossia che queste ultime sarebbero state inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, che la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni del mercato per dimostrare l’allegata infrazione e che
la tutela dei diritti nonché degli interessi della ricorrente avrebbe potuto essere garantita dalle autorità nazionali competenti.
Il Tribunale, nell’ambito del suo ricorso di annullamento della decisione controversa, ha rilevato che la ricorrente ha contestato
soltanto il primo di tali motivi.
17
Il Tribunale ha poi proceduto all’esame di questo primo motivo affermando che:
«47 Di conseguenza, occorre limitare l’analisi del Tribunale agli argomenti con i quali la ricorrente contesta la mancanza di
pregiudizio al commercio tra Stati membri facendo valere che l’imposizione di contributi di importo eccessivo a titolo di
diritti vicini costituisce una pratica idonea a pregiudicare il mercato comune ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, anche se
limitata al territorio greco.
48 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in primo luogo, che tutte le parti coinvolte nella vicenda avevano sede
ed esercitavano la loro attività in Grecia, in secondo luogo, che era improbabile che le attività dei tre organismi (…) potessero
estendersi ad altri paesi e, in terzo luogo, che gli utilizzatori di musica avevano nazionalità greca e che i tre organismi
(…) avevano una competenza limitata al territorio greco.
49 Occorre anzitutto osservare che gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente non consentono di dimostrare che
le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla
realizzazione degli obiettivi di un mercato unico. La ricorrente, infatti, si limita a richiamare le difficoltà finanziarie
patite dalle società di gestione dei diritti d’autore e dagli utilizzatori di musica in Grecia e in tutti gli Stati membri,
senza riuscire a dimostrare le proprie affermazioni o nemmeno a presentare elementi idonei a tal fine.
50 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui importanti disfunzioni nel mercato comune discenderebbero dal
fatto che i diritti degli autori greci e stranieri sono riversati a società stabilite nell’Unione europea, è giocoforza constatare
che la competenza dei tre organismi (…) è limitata al territorio greco e che, di conseguenza, sono essenzialmente gli utilizzatori
di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pretesi pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate.
51 Quanto agli argomenti in base ai quali la Corte avrebbe già dichiarato che le infrazioni limitate al territorio di uno Stato
membro potevano costituire una violazione delle regole di concorrenza, occorre sottolineare che nelle cause che hanno dato
origine a tali decisioni, il pregiudizio al commercio tra Stati membri discendeva o da una concertazione tra società nazionali
di gestione di diritti d’autore che abbia l’effetto di rifiutare sistematicamente l’accesso diretto al loro repertorio agli
utilizzatori esteri (sentenze Lucazeau e a., cit., punto 17, e Tournier, cit., punto 23), o dall’esclusione di qualunque potenziale
concorrente sul mercato geografico costituito da uno Stato membro (sentenza [6 aprile] 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P,
RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑743, punto 70). Di conseguenza, le cause evocate non presentano elementi in comune con
la presente causa.
52 Riguardo ad una pretesa esigenza di uniformità e di proporzionalità tra gli Stati membri in materia di contributi a titolo
di diritti vicini, enunciata dalla sentenza [6 febbraio 2003, causa C‑245/00,], SENA [([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1251)], va rilevato che
in tale sentenza (punto 34) la Corte, al contrario, si è pronunciata nel senso di una mancanza di definizione comunitaria
dell’equa remunerazione e dell’inesistenza di ragioni obiettive che giustifichino la fissazione da parte del giudice comunitario
di modalità per la determinazione di una remunerazione siffatta.
53 Infine, in merito all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto l’esistenza di una violazione degli artt. 81 CE
e 82 CE, dalla lettera 10 dicembre 2004 e dalla decisione [controversa] emerge manifestamente che esso è infondato in quanto
la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo riconosciuto l’esistenza di una violazione simile.
54 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che provi l’esistenza
attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.
55 Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che nella decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto
di valutazione considerando che le pratiche da essa denunciate producevano i loro effetti in larga misura o finanche integralmente
nel mercato greco e che pertanto non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e
82 CE.
56 Il primo motivo, pertanto, va dichiarato infondato».
18
Quanto al secondo motivo, e in particolare all’addebito secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non si era pronunciata su tutti i documenti
e gli argomenti presentati, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultima era tenuta soltanto ad esporre le considerazioni giuridiche
aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato con la dovuta
chiarezza i motivi concreti del rigetto della denuncia (punti 62 e 63 della sentenza impugnata).
19
Il Tribunale, pertanto, ha respinto il ricorso in toto.
Conclusioni delle parti
20
La AEPI chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire nel merito conformemente alle conclusioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di primo grado
o rinviare la controversia al Tribunale per una nuova decisione, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese.
21
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] ricevibilità
22
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che tutti i motivi di impugnazione ribadiscono in sostanza
gli argomenti e gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente in primo grado, senza individuare specificamente gli errori
di diritto che vizierebbero la sentenza impugnata.
23
A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente agli artt. 225, n. 1, secondo comma, CE, e 58, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere fondata su motivi relativi all’incompetenza
del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente o alla violazione
del diritto comunitario da parte di quest’ultimo.
24
Emerge altresì dalla giurisprudenza che, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario
effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione.
Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale,
il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P,
Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731, punto 107, nonché, in particolare, ordinanze 11 novembre 2003,
causa C‑488/01 P, Martinez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13355, punto 39, e 13 luglio 2006, causa C‑338/05 P, Front national e a./[OSCURATO:PERSONA]
e Consiglio, punto 23).
25
Inoltre, un ricorso di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede
l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., sentenza Comunità montana
della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105, nonché, in particolare, citate ordinanze Martinez/[OSCURATO:PERSONA], punto 40, e Front
national e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 24).
26
A tale riguardo va constatato che la ricorrente ha individuato taluni punti della sentenza impugnata, ossia, in particolare,
i punti 38, 41-43, 44 e 54, contro i quali ha formulato argomenti giuridici diretti a dimostrare che il Tribunale ha commesso
errori di diritto.
27
L’eccezione d’irricevibilità, pertanto, va respinta.
Nel merito
28
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente solleva cinque motivi. Il primo motivo riguarda una mancanza di motivazione
della sentenza impugnata per quanto concerne il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame delle
denunce che le sono state presentate. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente afferma in sostanza che la
sentenza del Tribunale è infondata e priva di motivazione laddove constata l’assenza di pregiudizio al commercio tra Stati
membri. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in
quanto l’esistenza di un effetto, ancorché solamente potenziale, sul commercio tra Stati membri è sufficiente a fondare un’applicazione
degli artt. 81 CE e 82 CE.
Sul primo motivo
– Argomenti delle parti
29
La ricorrente deduce una mancanza di motivazione al punto 38 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe
esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione controversa, i limiti del potere discrezionale di cui dispone
nell’ambito del trattamento delle denunce in materia di concorrenza che le sono state presentate. Infatti, l’attribuzione
alla [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, di un potere siffatto non giustificherebbe il rigetto del ricorso, poiché il potere discrezionale
di cui trattasi non potrebbe essere esercitato arbitrariamente.
30
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che il Tribunale ha motivato in modo preciso e completo la sua valutazione in base alla quale essa
ha rispettato, nella decisione controversa, i limiti del proprio potere discrezionale.
– Valutazione della Corte
31
Va rilevato che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile
e dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale
nel trattare le denunce che le vengono presentate (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1341, punti 88 e 89).
32
Tuttavia, non se ne può dedurre che il Tribunale ha omesso di esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato tale potere nei
limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
33
Infatti il Tribunale – dopo aver ricordato al punto 39 della sentenza impugnata che, secondo una giurisprudenza consolidata,
quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di accordare diversi livelli di priorità alle denunce di cui è investita, essa può stabilire
l’ordine in cui queste saranno esaminate e far riferimento all’interesse comunitario di una determinata pratica come criterio
di priorità – ha precisato, al punto successivo di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario,
deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella
denuncia presentatale, mettendo a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune,
la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie.
34
A tale riguardo, il Tribunale ha sottolineato che è suo compito verificare, in particolare, se dalla decisione controversa
risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una ponderazione simile (punto 41 della sentenza impugnata).
35
Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato proprio una verifica siffatta.
36
In particolare, ai punti 46 e seguenti di detta sentenza il Tribunale ha esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse giustamente ritenuto
che le pratiche denunciate erano inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune per concludere nel senso della
mancanza di interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA].
37
In tal modo, il Tribunale ha sottoposto a controllo giurisdizionale le condizioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio
potere discrezionale.
38
Ciò considerato, non può essere contestato al Tribunale di non aver esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione
controversa, i limiti del suo potere discrezionale all’atto del trattamento delle denunce che le sono state presentate. La
sentenza impugnata, di conseguenza, non è viziata da difetto di motivazione a tale riguardo.
39
Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo
– Argomenti delle parti
40
Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente prende in considerazione
le affermazioni del Tribunale in base alle quali, quando gli effetti di un’infrazione si ripercuotono unicamente nel territorio
di un solo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe autorizzata a rigettare una denuncia per mancanza di interesse comunitario,
stante l’assenza di pregiudizio al commercio intracomunitario.
41
Con il secondo e terzo motivo essa deduce, in particolare, errori di valutazione o un difetto di motivazione ai punti 41-43
della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, al punto 44 di tale sentenza, su
una giurisprudenza che non avrebbe alcuna attinenza al diritto d’autore, senza aver tenuto conto di una serie di sentenze
pertinenti che dimostrerebbero che può esservi un pregiudizio al commercio intracomunitario anche se l’infrazione è avvenuta
esclusivamente nel territorio di un solo Stato membro.
42
Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente fa valere che gli artt. 81 CE e 82 CE non escludono, a priori, che il commercio
intracomunitario possa essere pregiudicato da un’infrazione intervenuta nel territorio di un solo Stato membro. Peraltro,
la ricorrente contesta l’affermazione contenuta ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, in base alla quale essa non ha
addotto elementi tali da dimostrare che, da un lato, le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali
fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico e, dall’altro, che non
sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pregiudizi asseritamente
derivanti dalle pratiche denunciate. A tale riguardo essa si fonda, in particolare, sui seguenti argomenti:
– quasi 4 500 imprese che avrebbero utilizzato la musica e versato regolarmente i diritti d’autore non l’avrebbero più diffusa,
dati i prezzi imposti dai tre organismi riguardo ai diritti vicini (5% per i diritti vicini, percentuale da confrontare con
i 2,2% domandati dalla ricorrente per i diritti d’autore). Inoltre, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] [Tribunale
monocratico di Atene (Grecia)] nella sentenza n. 5144/2005, la ricorrente avrebbe percepito una somma pari a EUR 5 522 annui,
a titolo di diritti d’autore dovuti per la musica diffusa negli aerei della [OSCURATO:PERSONA], mentre i tre organismi avrebbero
richiesto a tale compagnia aerea una somma di EUR 627 563 annui, a titolo di diritti vicini dovuti per la stessa musica, e
– al comportamento sopra descritto conseguirebbe un pregiudizio al commercio intracomunitario nell’ambito dei diritti d’autore
e dei diritti vicini, poiché il 50% circa della musica diffusa in Grecia sarebbe straniera. Peraltro, gli autori stranieri
la cui musica è diffusa in Grecia sarebbero rappresentati nel loro complesso, in tale Stato membro, dalla ricorrente che percepirebbe
per loro conto i loro diritti in detto Stato. Essi sarebbero in tal modo privati di incassi importanti, dati i prezzi esorbitanti
imposti dai tre organismi.
43
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione circostanziata della sentenza impugnata risulterebbe chiaramente che né il contesto
delle attività dei tre organismi, né le loro pratiche hanno suscitato il minimo sospetto riguardo ad un’influenza rilevante
che tali attività avrebbero sul commercio intracomunitario, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente.
– Valutazione della Corte
44
Va ricordato innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare
i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli
sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso
di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte
(v. sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑769, punto 29, nonché
15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punto 35).
45
Di conseguenza, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e tesi a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio
al commercio tra Stati membri, in particolare nell’ambito del quarto motivo, ossia il fatto che essa riscuote in Grecia diritti
d’autore relativi all’utilizzo di musica non soltanto di autori greci ma anche di autori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione,
nonché il fatto che essa procede al versamento dei diritti così riscossi, sulla base di convenzioni di rappresentanza reciproca,
a organismi omologhi stabiliti in altri Stati membri ed incaricati, come la AEPI, della gestione collettiva dei diritti d’autore
sulle opere musicali.
46
In primo luogo, tali argomenti sono tutti di ordine puramente fattuale e, di conseguenza, non possono essere esaminati dalla
Corte nell’ambito di un’impugnazione.
47
In secondo luogo, la ricorrente non ha contestato al Tribunale di aver snaturato taluni elementi probatori.
48
In terzo luogo la ricorrente si limita a contestare il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui essa non ha dimostrato che
le pratiche denunciate possano pregiudicare il commercio intracomunitario. Tuttavia, i motivi in tal modo dedotti si rivelano
in ogni caso inoperanti, dato che un pregiudizio simile non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune.
Orbene, è necessario osservare, a tale riguardo, che il Tribunale ha respinto il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno
del ricorso di annullamento, accertando che essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale
o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.
49
A tale proposito, va sottolineato che le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti
disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte.
50
Riguardo alla prima nozione, dal tenore degli artt. 81 CE e 82 CE emerge che questi ultimi sono applicabili alle intese restrittive
della concorrenza, nonché agli abusi di posizione dominante solo se tali intese e abusi possano pregiudicare il commercio
intracomunitario. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge così da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione
del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza.
Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura
irrilevante (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 2006, causa C‑238/05, Asnef‑Equifax e Administración del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11125,
punto 34, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829,
punto 90, e la giurisprudenza ivi citata), il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE,
non sono applicabili.
51
Peraltro, da una costante giurisprudenza risulta che un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati
membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di
fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti
commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri
(v., in tal senso, in particolare, la citata sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], punto 90).
52
Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza
di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA].
53
Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa
può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario. In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di
specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente
che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione
della concorrenza nella Comunità europea (sentenza Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 93).
54
Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa
alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza,
laddove sussista un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione
denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune.
55
A tale riguardo, anche se certamente è vero che nella sentenza impugnata il Tribunale non ha distinto in modo chiaro e preciso
queste due nozioni, ma le ha confuse, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 40-45 delle sue conclusioni, tale
constatazione, tuttavia, non può comportare l’annullamento di detta sentenza, poiché il suo dispositivo appare fondato per
altri motivi di diritto (v., in tal senso, in particolare, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3755, punto 28, e 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843, punto 58).
56
Infatti, dal combinato disposto dei punti 49, 50 e 54 della sentenza impugnata risulta, in particolare, che il dispositivo
di quest’ultima appare fondato su motivi che possono essere riassunti nella constatazione svolta dal Tribunale al detto punto
54, in base alla quale la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale
di importanti disfunzioni nel mercato comune.
57
Ne deriva che, indipendentemente dalle considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla questione del pregiudizio
al commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, il Tribunale ha respinto il ricorso in ragione della mancanza
di elementi concreti che dimostrassero l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune come
criterio di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della
[OSCURATO:PERSONA].
58
Pertanto, non può sostenersi che la confusione che caratterizza la sentenza impugnata, che, peraltro, non è stata rilevata
dalla ricorrente nell’ambito della sua impugnazione, sia tale da impedire la comprensione della motivazione sottesa a detta
sentenza, ai fini della contestazione della validità di quest’ultima, o l’esercizio di un controllo giurisdizionale da parte
della Corte.
59
Parimenti, anche se è vero che il Tribunale, al punto 55 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente non ha
dimostrato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare
che le pratiche denunciate non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE,
mentre la [OSCURATO:PERSONA] non si è affatto pronunciata su tale questione, ciò non toglie che questa affermazione non si riferisce
alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune.
60
Peraltro, considerato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, non ha trattato la questione del pregiudizio
al commercio tra Stati membri, occorre osservare che detta affermazione del Tribunale non escluderebbe dunque l’applicazione,
nella fattispecie, degli artt. 81 CE e 82 CE da parte delle autorità nazionali competenti.
61
Quanto all’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del secondo e del terzo motivo, menzionato al punto 41 della presente
sentenza, è giocoforza constatare, sulla base di varie sentenze della Corte, che la giurisprudenza così evocata non è pertinente
nel caso di specie.
62
Infatti, le sentenze cui la ricorrente si riferisce, ossia quelle 31 maggio 1979, causa 22/78, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1869); Tournier, cit.; Lucazeau e a., cit.; 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci
convenzionali porto di Genova ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5889); 17 maggio 1994, causa C‑18/93, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1783), nonché
6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑743), trattano tutte la nozione
di pregiudizio al commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE.
63
Nemmeno l’unica sentenza citata dalla ricorrente relativa alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, ossia
la sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑185) è pertinente nella
fattispecie. Infatti, dal punto 40 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
per difetto di motivazione, nella parte in cui tale decisione aveva respinto denunce riguardanti una compartimentazione del
mercato nazionale risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti d’autore
dei diversi Stati membri. Orbene, queste non sono le circostanze del caso di specie.
64
Ne consegue che il secondo, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti.
Sul quinto motivo
– Argomenti delle parti
65
La ricorrente contesta l’affermazione contenuta al punto 54 della sentenza impugnata in base alla quale essa non ha prodotto
alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. Secondo
la ricorrente, gli artt. 81 CE e 82 CE non richiedono l’esistenza di una disfunzione attuale, essendo sufficiente una disfunzione
potenziale. A tale riguardo, basandosi su taluni elementi, la maggior parte dei quali è già stata dedotta nell’ambito del
quarto motivo, essa ritiene che il pregiudizio potenziale del commercio intracomunitario sia evidente. Di conseguenza, il
Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 81 CE e 82 CE.
66
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la ricorrente procede ad un’errata lettura dei punti 42, 48-50, 54 e 55 della sentenza impugnata,
in quanto il riferimento operato dal Tribunale all’esistenza «attuale o potenziale» di importanti disfunzioni nel mercato
comune deve essere valutato rispetto agli elementi probatori dedotti dalla ricorrente.
– Valutazione della Corte
67
Nel contesto del quinto motivo, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 54 della sentenza impugnata,
in base alla quale essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti
disfunzioni nel mercato comune, limitandosi a tentare di provare che le pratiche denunciate pregiudicavano potenzialmente
il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE.
68
Orbene, come emerge dal punto 48 della presente sentenza, anche supponendo che, come sostiene la ricorrente, le pratiche denunciate
pregiudichino potenzialmente il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, un pregiudizio siffatto non
comporta, di per sé, l’esistenza potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.
69
Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto inoperante.
70
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità.
Sulle spese
71
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA]
ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il greco.