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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:253
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Causa C‑425/07 P AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Importanti disfunzioni del mercato comune — Mancanza di interesse comunitario» Massime della sentenza

1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell'interesse comunitario connesso all'istruzione di una pratica (Artt. 81 CE e 82 CE)

2. Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Nozione (Artt. 81 CE e 82 CE)

3. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione di una sentenza viziata da confusione tra due nozioni giuridiche — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto

1. [OSCURATO:PERSONA] è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate.

Quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario.

In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti.

Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea.

Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza, laddove sussista un interesse comunitario sufficiente.

Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune. (v. punti 31, 53‑54)

2. Le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte.

Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza.

Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante, il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, gli artt. 81 CE e 82 CE non sono applicabili.

Peraltro, un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri.

Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Ora, un pregiudizio al commercio intracomunitario non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune. (v. punti 48‑52)

3. Una confusione tra nozioni effettuata dal Tribunale in una sentenza impugnata non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza se il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto. (v. punto 55) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 aprile 2009 ( * ) «Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Importanti disfunzioni del mercato comune – Mancanza di interesse comunitario» Nel procedimento C‑425/07 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 settembre 2007, AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE , con sede in Maroussi (Grecia), rappresentata dall’avv.

T. [OSCURATO:PERSONA], dikigoros, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dai sigg.

F. Castillo de la Torre e T. Christoforou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg.

A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici, avvocato generale: sig.

P. Mengozzi cancelliere: sig.

H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2008, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «AEPI») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla AEPI e diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 2005, SG‑Greffe (2005) D/201832, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente in merito a un’allegata violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE commessa dagli organismi greci di gestione collettiva di diritti vicini ai diritti d’autore nel campo della musica Erato, Apollon e Grammo (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti 2 Dai punti 1-12 della sentenza impugnata risulta che i fatti all’origine della controversia possono essere così riassunti. 3 La ricorrente è una società per azioni di diritto greco che svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in ambito musicale in Grecia. 4 Il 3 marzo 1993, la Repubblica ellenica ha adottato la legge 2121/1993, relativa ai diritti d’autore, ai diritti vicini e alle questioni culturali (FEK A’ 25/4.3.1993; in prosieguo: la «legge 2121/1993»).

In forza dell’art. 54 di questa legge, gli autori possono affidare la gestione o la tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale a organismi di gestione collettiva la cui attività è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero ellenico della Cultura.

L’art. 58 della stessa legge enuncia che le disposizioni di detto art. 54 sono applicabili per analogia alla gestione e alla tutela dei diritti vicini. 5 La ricorrente ha chiesto un’autorizzazione per tutti i diritti d’autore e i diritti vicini nel campo della musica.

Il Ministero ellenico della Cultura le ha tuttavia concesso un’autorizzazione limitata alla gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali. 6 Tre organismi greci di gestione collettiva dei diritti vicini, ossia la Erato, la Apollon e la Grammo (in prosieguo: i «tre organismi») hanno ottenuto un’autorizzazione per la gestione collettiva dei diritti vicini, rispettivamente, dei cantanti interpreti, dei musicisti esecutori e dei produttori di supporti materiali di suoni e/o immagini. 7 Il 22 marzo 2001, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia riguardante la Repubblica ellenica nonché i tre organismi.

Essa ha sostenuto, da un lato, che questi ultimi avevano violato gli artt. 81 CE e 82 CE per aver commesso un abuso di posizione dominante e creato intese, nonché pratiche concordate (in prosieguo, congiuntamente, le «pratiche denunciate»), e ha chiesto, dall’altro, il rinvio della Repubblica ellenica dinanzi alla Corte per violazione dell’art. 81 CE, in quanto la legge 2121/1993 avrebbe consentito a detti organismi di adottare le pratiche denunciate. 8 Nella denuncia, la ricorrente ha sottolineato che la remunerazione dei diritti vicini era stata fissata a un livello eccessivamente elevato, fino al 5% degli introiti lordi delle emittenti di radiodiffusione e televisive greche.

Tale comportamento costituirebbe una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE che le cagionerebbe un danno grave e irreparabile, in quanto le imprese di cui trattasi non sarebbero in grado di pagare questi importi eccessivi, il che impedirebbe alla ricorrente di ottenere i contributi da essa chiesti per i diritti d’autore. 9 Con lettera 7 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso la denuncia, per motivi giuridici e processuali, in due parti, di cui una concernente la Repubblica ellenica e l’altra i tre organismi. 10 Il 18 aprile 2005, dopo aver esaminato gli argomenti della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione controversa, ha rigettato la denuncia riguardante i tre organismi per mancanza di interesse comunitario. 11 Le considerazioni pertinenti sulle quali si fonda la decisione controversa sono così formulate: «Nel caso di specie, l’allegata infrazione non è tale da provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, dato che tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività.

Non è prevedibile che questa situazione muti, cioè che i tre organismi (…) comincino a breve ad esercitare le loro attività in altri paesi, vista la struttura dei [mercati dei] servizi per la tutela dei diritti vicini e le difficoltà pratiche di siffatta impresa.

Inoltre, gli effetti delle allegat[e] pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco.

I contratti [per l’]utilizzazione della musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive nonché altri utilizzatori che si trovano in Grecia.

I tre organismi (…) hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare tale competenza [al di] fuori [di] questo paese.

D’altra parte, al fine di dimostrare un’eventuale violazione[,] la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni che prevalgono nel mercato di cui trattasi e sulle alternative disponibili.

In primo luogo, visto che, da un lato, la legge greca (in conformità della direttiva [del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)] prevede che una remunerazione unica [sarà] corrisposta per tutti i diritti vicini e che, dall’altro, l’allegata infrazione discenderebbe dal fatto che i tre organismi (…) si presentano in comune agli utilizzatori per richiedere detta remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare l’eventuale esistenza ed efficacia di metodi che consentano di richiedere separatamente il pagamento della remunerazione unica.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe non solo] dimostrare la detenzione di una posizione dominante collettiva da parte dei tre organismi (…), [ma], secondo le sentenze della Corte [13 luglio 1989, causa 395/87,] Tournier [([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521)], nonché [cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88,] Lucazeau [e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2811)], [anche] indagare sui livelli relativi dei prezzi dei diritti d’autore e dei diritti vicini in tutti i paesi dell’Unione, sulle rispettive basi di calcolo, sui criteri impiegati e sulle condizioni che prevalgono nel mercato greco rispetto [ai mercati degli] altri paesi europei.

Inoltre, occorre evidenziare che la vostra società ha la possibilità di esporre le proprie doglianze alle autorità nazionali.

In particolare[,] può adire del caso l’autorità greca della concorrenza.

Quest’ultima sarebbe[,] grazie alla conoscenza approfondita delle condizioni del mercato nazionale[,] di cui dispone, perfettamente in grado di trattare la vostra denuncia.

Il fatto che tutte le parti coinvolte e tutti gli utilizzatori di musica interessati hanno sede ed esercitano le loro attività nel mercato greco conferisce ulteriore importanza alla conoscenza dettagliata delle condizioni del mercato locale.

D’altronde, detta autorità ha competenza ad applicare gli artt. [81 CE e 82 CE] a pari titolo della [OSCURATO:PERSONA] (…).

Si deve perciò concludere che la portata e la complessità delle misure di indagine richieste per accertare se il comportamento dei tre organismi (…) sia o meno conforme alle regole del diritto comunitario della concorrenza sono sproporzionate rispetto all’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione [per] il funzionamento del mercato comune.

La vicenda non presenta dunque il grado di interesse comunitario richiesto ai fini dell’apertura di un’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA]». 12 Infine, il 20 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare la parte della denuncia riguardante l’asserito inadempimento della Repubblica ellenica.

Il ricorso proposto dalla AEPI contro quest’ultima decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunale 5 settembre 2006, causa T‑242/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di impugnazione, anch’essa respinta con ordinanza della Corte 10 luglio 2007, causa C‑461/06 Ρ, AEPI/ [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 13 Nell’ambito del ricorso di annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto due motivi, relativi, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione dell’interesse comunitario delle pratiche denunciate e ad una violazione dell’obbligo di motivazione. 14 Riguardo al primo motivo, al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che per quanto concerne i poteri della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del trattamento delle denunce la valutazione dell’interesse comunitario di una denuncia in materia di concorrenza varia in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, le quali possono differire notevolmente da un caso all’altro, e non si svolge secondo criteri predeterminati di applicazione obbligatoria.

Il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del suo compito di vigilanza sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento nonché dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare dette denunce. 15 Al punto 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario, deve mettere a confronto l’incidenza dell’allegata infrazione sul funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza nonché la portata dei provvedimenti istruttori necessari, al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE. 16 Nella fattispecie, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] si era fondata su tre motivi per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario delle pratiche denunciate, ossia che queste ultime sarebbero state inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni del mercato per dimostrare l’allegata infrazione e che la tutela dei diritti nonché degli interessi della ricorrente avrebbe potuto essere garantita dalle autorità nazionali competenti.

Il Tribunale, nell’ambito del suo ricorso di annullamento della decisione controversa, ha rilevato che la ricorrente ha contestato soltanto il primo di tali motivi. 17 Il Tribunale ha poi proceduto all’esame di questo primo motivo affermando che: «47 Di conseguenza, occorre limitare l’analisi del Tribunale agli argomenti con i quali la ricorrente contesta la mancanza di pregiudizio al commercio tra Stati membri facendo valere che l’imposizione di contributi di importo eccessivo a titolo di diritti vicini costituisce una pratica idonea a pregiudicare il mercato comune ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, anche se limitata al territorio greco. 48 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in primo luogo, che tutte le parti coinvolte nella vicenda avevano sede ed esercitavano la loro attività in Grecia, in secondo luogo, che era improbabile che le attività dei tre organismi (…) potessero estendersi ad altri paesi e, in terzo luogo, che gli utilizzatori di musica avevano nazionalità greca e che i tre organismi (…) avevano una competenza limitata al territorio greco. 49 Occorre anzitutto osservare che gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente non consentono di dimostrare che le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico.

La ricorrente, infatti, si limita a richiamare le difficoltà finanziarie patite dalle società di gestione dei diritti d’autore e dagli utilizzatori di musica in Grecia e in tutti gli Stati membri, senza riuscire a dimostrare le proprie affermazioni o nemmeno a presentare elementi idonei a tal fine. 50 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui importanti disfunzioni nel mercato comune discenderebbero dal fatto che i diritti degli autori greci e stranieri sono riversati a società stabilite nell’Unione europea, è giocoforza constatare che la competenza dei tre organismi (…) è limitata al territorio greco e che, di conseguenza, sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pretesi pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate. 51 Quanto agli argomenti in base ai quali la Corte avrebbe già dichiarato che le infrazioni limitate al territorio di uno Stato membro potevano costituire una violazione delle regole di concorrenza, occorre sottolineare che nelle cause che hanno dato origine a tali decisioni, il pregiudizio al commercio tra Stati membri discendeva o da una concertazione tra società nazionali di gestione di diritti d’autore che abbia l’effetto di rifiutare sistematicamente l’accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri (sentenze Lucazeau e a., cit., punto 17, e Tournier, cit., punto 23), o dall’esclusione di qualunque potenziale concorrente sul mercato geografico costituito da uno Stato membro (sentenza [6 aprile] 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑743, punto 70).

Di conseguenza, le cause evocate non presentano elementi in comune con la presente causa. 52 Riguardo ad una pretesa esigenza di uniformità e di proporzionalità tra gli Stati membri in materia di contributi a titolo di diritti vicini, enunciata dalla sentenza [6 febbraio 2003, causa C‑245/00,], SENA [([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1251)], va rilevato che in tale sentenza (punto 34) la Corte, al contrario, si è pronunciata nel senso di una mancanza di definizione comunitaria dell’equa remunerazione e dell’inesistenza di ragioni obiettive che giustifichino la fissazione da parte del giudice comunitario di modalità per la determinazione di una remunerazione siffatta. 53 Infine, in merito all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto l’esistenza di una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, dalla lettera 10 dicembre 2004 e dalla decisione [controversa] emerge manifestamente che esso è infondato in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo riconosciuto l’esistenza di una violazione simile. 54 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che provi l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 55 Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che nella decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le pratiche da essa denunciate producevano i loro effetti in larga misura o finanche integralmente nel mercato greco e che pertanto non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 56 Il primo motivo, pertanto, va dichiarato infondato». 18 Quanto al secondo motivo, e in particolare all’addebito secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non si era pronunciata su tutti i documenti e gli argomenti presentati, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultima era tenuta soltanto ad esporre le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione.

Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato con la dovuta chiarezza i motivi concreti del rigetto della denuncia (punti 62 e 63 della sentenza impugnata). 19 Il Tribunale, pertanto, ha respinto il ricorso in toto.

Conclusioni delle parti 20 La AEPI chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – statuire nel merito conformemente alle conclusioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di primo grado o rinviare la controversia al Tribunale per una nuova decisione, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità 22 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che tutti i motivi di impugnazione ribadiscono in sostanza gli argomenti e gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente in primo grado, senza individuare specificamente gli errori di diritto che vizierebbero la sentenza impugnata. 23 A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente agli artt. 225, n. 1, secondo comma, CE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo. 24 Emerge altresì dalla giurisprudenza che, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione.

Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑731, punto 107, nonché, in particolare, ordinanze 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑13355, punto 39, e 13 luglio 2006, causa C‑338/05 P, Front national e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 23). 25 Inoltre, un ricorso di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., sentenza Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105, nonché, in particolare, citate ordinanze Martinez/[OSCURATO:PERSONA], punto 40, e Front national e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 24). 26 A tale riguardo va constatato che la ricorrente ha individuato taluni punti della sentenza impugnata, ossia, in particolare, i punti 38, 41-43, 44 e 54, contro i quali ha formulato argomenti giuridici diretti a dimostrare che il Tribunale ha commesso errori di diritto. 27 L’eccezione d’irricevibilità, pertanto, va respinta.

Nel merito 28 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente solleva cinque motivi.

Il primo motivo riguarda una mancanza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame delle denunce che le sono state presentate.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente afferma in sostanza che la sentenza del Tribunale è infondata e priva di motivazione laddove constata l’assenza di pregiudizio al commercio tra Stati membri.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto l’esistenza di un effetto, ancorché solamente potenziale, sul commercio tra Stati membri è sufficiente a fondare un’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE.

Sul primo motivo – Argomenti delle parti 29 La ricorrente deduce una mancanza di motivazione al punto 38 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione controversa, i limiti del potere discrezionale di cui dispone nell’ambito del trattamento delle denunce in materia di concorrenza che le sono state presentate.

Infatti, l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, di un potere siffatto non giustificherebbe il rigetto del ricorso, poiché il potere discrezionale di cui trattasi non potrebbe essere esercitato arbitrariamente. 30 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il Tribunale ha motivato in modo preciso e completo la sua valutazione in base alla quale essa ha rispettato, nella decisione controversa, i limiti del proprio potere discrezionale. – Valutazione della Corte 31 Va rilevato che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile e dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1341, punti 88 e 89). 32 Tuttavia, non se ne può dedurre che il Tribunale ha omesso di esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato tale potere nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza. 33 Infatti il Tribunale – dopo aver ricordato al punto 39 della sentenza impugnata che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di accordare diversi livelli di priorità alle denunce di cui è investita, essa può stabilire l’ordine in cui queste saranno esaminate e far riferimento all’interesse comunitario di una determinata pratica come criterio di priorità – ha precisato, al punto successivo di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario, deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale, mettendo a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie. 34 A tale riguardo, il Tribunale ha sottolineato che è suo compito verificare, in particolare, se dalla decisione controversa risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una ponderazione simile (punto 41 della sentenza impugnata). 35 Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato proprio una verifica siffatta. 36 In particolare, ai punti 46 e seguenti di detta sentenza il Tribunale ha esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse giustamente ritenuto che le pratiche denunciate erano inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 37 In tal modo, il Tribunale ha sottoposto a controllo giurisdizionale le condizioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio potere discrezionale. 38 Ciò considerato, non può essere contestato al Tribunale di non aver esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione controversa, i limiti del suo potere discrezionale all’atto del trattamento delle denunce che le sono state presentate.

La sentenza impugnata, di conseguenza, non è viziata da difetto di motivazione a tale riguardo. 39 Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo – Argomenti delle parti 40 Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente prende in considerazione le affermazioni del Tribunale in base alle quali, quando gli effetti di un’infrazione si ripercuotono unicamente nel territorio di un solo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe autorizzata a rigettare una denuncia per mancanza di interesse comunitario, stante l’assenza di pregiudizio al commercio intracomunitario. 41 Con il secondo e terzo motivo essa deduce, in particolare, errori di valutazione o un difetto di motivazione ai punti 41-43 della sentenza impugnata.

Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, al punto 44 di tale sentenza, su una giurisprudenza che non avrebbe alcuna attinenza al diritto d’autore, senza aver tenuto conto di una serie di sentenze pertinenti che dimostrerebbero che può esservi un pregiudizio al commercio intracomunitario anche se l’infrazione è avvenuta esclusivamente nel territorio di un solo Stato membro. 42 Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente fa valere che gli artt. 81 CE e 82 CE non escludono, a priori, che il commercio intracomunitario possa essere pregiudicato da un’infrazione intervenuta nel territorio di un solo Stato membro.

Peraltro, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, in base alla quale essa non ha addotto elementi tali da dimostrare che, da un lato, le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico e, dall’altro, che non sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pregiudizi asseritamente derivanti dalle pratiche denunciate.

A tale riguardo essa si fonda, in particolare, sui seguenti argomenti: – quasi 4 500 imprese che avrebbero utilizzato la musica e versato regolarmente i diritti d’autore non l’avrebbero più diffusa, dati i prezzi imposti dai tre organismi riguardo ai diritti vicini (5% per i diritti vicini, percentuale da confrontare con i 2,2% domandati dalla ricorrente per i diritti d’autore).

Inoltre, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] [Tribunale monocratico di Atene (Grecia)] nella sentenza n. 5144/2005, la ricorrente avrebbe percepito una somma pari a EUR 5 522 annui, a titolo di diritti d’autore dovuti per la musica diffusa negli aerei della [OSCURATO:PERSONA], mentre i tre organismi avrebbero richiesto a tale compagnia aerea una somma di EUR 627 563 annui, a titolo di diritti vicini dovuti per la stessa musica, e – al comportamento sopra descritto conseguirebbe un pregiudizio al commercio intracomunitario nell’ambito dei diritti d’autore e dei diritti vicini, poiché il 50% circa della musica diffusa in Grecia sarebbe straniera.

Peraltro, gli autori stranieri la cui musica è diffusa in Grecia sarebbero rappresentati nel loro complesso, in tale Stato membro, dalla ricorrente che percepirebbe per loro conto i loro diritti in detto Stato.

Essi sarebbero in tal modo privati di incassi importanti, dati i prezzi esorbitanti imposti dai tre organismi. 43 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione circostanziata della sentenza impugnata risulterebbe chiaramente che né il contesto delle attività dei tre organismi, né le loro pratiche hanno suscitato il minimo sospetto riguardo ad un’influenza rilevante che tali attività avrebbero sul commercio intracomunitario, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente. – Valutazione della Corte 44 Va ricordato innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti.

La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑769, punto 29, nonché 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4549, punto 35). 45 Di conseguenza, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e tesi a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, in particolare nell’ambito del quarto motivo, ossia il fatto che essa riscuote in Grecia diritti d’autore relativi all’utilizzo di musica non soltanto di autori greci ma anche di autori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione, nonché il fatto che essa procede al versamento dei diritti così riscossi, sulla base di convenzioni di rappresentanza reciproca, a organismi omologhi stabiliti in altri Stati membri ed incaricati, come la AEPI, della gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali. 46 In primo luogo, tali argomenti sono tutti di ordine puramente fattuale e, di conseguenza, non possono essere esaminati dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione. 47 In secondo luogo, la ricorrente non ha contestato al Tribunale di aver snaturato taluni elementi probatori. 48 In terzo luogo la ricorrente si limita a contestare il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui essa non ha dimostrato che le pratiche denunciate possano pregiudicare il commercio intracomunitario.

Tuttavia, i motivi in tal modo dedotti si rivelano in ogni caso inoperanti, dato che un pregiudizio simile non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune.

Orbene, è necessario osservare, a tale riguardo, che il Tribunale ha respinto il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del ricorso di annullamento, accertando che essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 49 A tale proposito, va sottolineato che le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte. 50 Riguardo alla prima nozione, dal tenore degli artt. 81 CE e 82 CE emerge che questi ultimi sono applicabili alle intese restrittive della concorrenza, nonché agli abusi di posizione dominante solo se tali intese e abusi possano pregiudicare il commercio intracomunitario.

Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge così da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza.

Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 2006, causa C‑238/05, Asnef‑Equifax e Administración del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11125, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑829, punto 90, e la giurisprudenza ivi citata), il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, non sono applicabili. 51 Peraltro, da una costante giurisprudenza risulta che un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri (v., in tal senso, in particolare, la citata sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], punto 90). 52 Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 53 Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario.

In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti.

Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea (sentenza Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 93). 54 Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza, laddove sussista un interesse comunitario sufficiente.

Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune. 55 A tale riguardo, anche se certamente è vero che nella sentenza impugnata il Tribunale non ha distinto in modo chiaro e preciso queste due nozioni, ma le ha confuse, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 40-45 delle sue conclusioni, tale constatazione, tuttavia, non può comportare l’annullamento di detta sentenza, poiché il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, in particolare, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3755, punto 28, e 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5843, punto 58). 56 Infatti, dal combinato disposto dei punti 49, 50 e 54 della sentenza impugnata risulta, in particolare, che il dispositivo di quest’ultima appare fondato su motivi che possono essere riassunti nella constatazione svolta dal Tribunale al detto punto 54, in base alla quale la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 57 Ne deriva che, indipendentemente dalle considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla questione del pregiudizio al commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, il Tribunale ha respinto il ricorso in ragione della mancanza di elementi concreti che dimostrassero l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune come criterio di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della

[OSCURATO:PERSONA].

58 Pertanto, non può sostenersi che la confusione che caratterizza la sentenza impugnata, che, peraltro, non è stata rilevata dalla ricorrente nell’ambito della sua impugnazione, sia tale da impedire la comprensione della motivazione sottesa a detta sentenza, ai fini della contestazione della validità di quest’ultima, o l’esercizio di un controllo giurisdizionale da parte della Corte. 59 Parimenti, anche se è vero che il Tribunale, al punto 55 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente non ha dimostrato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che le pratiche denunciate non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non si è affatto pronunciata su tale questione, ciò non toglie che questa affermazione non si riferisce alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune. 60 Peraltro, considerato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, non ha trattato la questione del pregiudizio al commercio tra Stati membri, occorre osservare che detta affermazione del Tribunale non escluderebbe dunque l’applicazione, nella fattispecie, degli artt. 81 CE e 82 CE da parte delle autorità nazionali competenti. 61 Quanto all’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del secondo e del terzo motivo, menzionato al punto 41 della presente sentenza, è giocoforza constatare, sulla base di varie sentenze della Corte, che la giurisprudenza così evocata non è pertinente nel caso di specie. 62 Infatti, le sentenze cui la ricorrente si riferisce, ossia quelle 31 maggio 1979, causa 22/78, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1869); Tournier, cit.; Lucazeau e a., cit.; 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci convenzionali porto di Genova ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5889); 17 maggio 1994, causa C‑18/93, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1783), nonché 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑743), trattano tutte la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 63 Nemmeno l’unica sentenza citata dalla ricorrente relativa alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, ossia la sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑185) è pertinente nella fattispecie.

Infatti, dal punto 40 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di motivazione, nella parte in cui tale decisione aveva respinto denunce riguardanti una compartimentazione del mercato nazionale risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti d’autore dei diversi Stati membri.

Orbene, queste non sono le circostanze del caso di specie. 64 Ne consegue che il secondo, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti.

Sul quinto motivo – Argomenti delle parti 65 La ricorrente contesta l’affermazione contenuta al punto 54 della sentenza impugnata in base alla quale essa non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune.

Secondo la ricorrente, gli artt. 81 CE e 82 CE non richiedono l’esistenza di una disfunzione attuale, essendo sufficiente una disfunzione potenziale.

A tale riguardo, basandosi su taluni elementi, la maggior parte dei quali è già stata dedotta nell’ambito del quarto motivo, essa ritiene che il pregiudizio potenziale del commercio intracomunitario sia evidente.

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 81 CE e 82 CE. 66 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che la ricorrente procede ad un’errata lettura dei punti 42, 48-50, 54 e 55 della sentenza impugnata, in quanto il riferimento operato dal Tribunale all’esistenza «attuale o potenziale» di importanti disfunzioni nel mercato comune deve essere valutato rispetto agli elementi probatori dedotti dalla ricorrente. – Valutazione della Corte 67 Nel contesto del quinto motivo, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 54 della sentenza impugnata, in base alla quale essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune, limitandosi a tentare di provare che le pratiche denunciate pregiudicavano potenzialmente il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 68 Orbene, come emerge dal punto 48 della presente sentenza, anche supponendo che, come sostiene la ricorrente, le pratiche denunciate pregiudichino potenzialmente il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, un pregiudizio siffatto non comporta, di per sé, l’esistenza potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 69 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto inoperante. 70 Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità.

Sulle spese 71 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: il greco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑425/07 P AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «Impugnazione — Concorrenza — Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Importanti disfunzioni del mercato comune — Mancanza di interesse comunitario» Massime della sentenza 1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Esame delle denunce — Valutazione dell'interesse comunitario connesso all'istruzione di una pratica (Artt. 81 CE e 82 CE) 2. Concorrenza — Intese — Pregiudizio per il commercio fra Stati membri — Nozione (Artt. 81 CE e 82 CE) 3. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivazione di una sentenza viziata da confusione tra due nozioni giuridiche — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto 1. [OSCURATO:PERSONA] è responsabile dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate. Quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario. In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea. Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza, laddove sussista un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune. (v. punti 31, 53‑54) 2. Le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza. Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante, il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare, gli artt. 81 CE e 82 CE non sono applicabili. Peraltro, un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri. Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ora, un pregiudizio al commercio intracomunitario non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune. (v. punti 48‑52) 3. Una confusione tra nozioni effettuata dal Tribunale in una sentenza impugnata non è tale da comportare l’annullamento di detta sentenza se il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto. (v. punto 55) SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 aprile 2009 ( * ) «Impugnazione – Concorrenza – Rigetto di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA] – Importanti disfunzioni del mercato comune – Mancanza di interesse comunitario» Nel procedimento C‑425/07 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 settembre 2007, AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE , con sede in Maroussi (Grecia), rappresentata dall’avv. T. [OSCURATO:PERSONA], dikigoros, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee , rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e T. Christoforou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. Ó Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e A. Arabadjiev (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Mengozzi cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2008, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 novembre 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE (in prosieguo: la «AEPI») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 luglio 2007, causa T‑229/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha dichiarato infondato il ricorso proposto dalla AEPI e diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 18 aprile 2005, SG‑Greffe (2005) D/201832, recante rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente in merito a un’allegata violazione degli artt. 81 CE e/o 82 CE commessa dagli organismi greci di gestione collettiva di diritti vicini ai diritti d’autore nel campo della musica Erato, Apollon e Grammo (in prosieguo: la «decisione controversa»). Fatti 2 Dai punti 1-12 della sentenza impugnata risulta che i fatti all’origine della controversia possono essere così riassunti. 3 La ricorrente è una società per azioni di diritto greco che svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in ambito musicale in Grecia. 4 Il 3 marzo 1993, la Repubblica ellenica ha adottato la legge 2121/1993, relativa ai diritti d’autore, ai diritti vicini e alle questioni culturali (FEK A’ 25/4.3.1993; in prosieguo: la «legge 2121/1993»). In forza dell’art. 54 di questa legge, gli autori possono affidare la gestione o la tutela dei loro diritti di proprietà intellettuale a organismi di gestione collettiva la cui attività è subordinata ad un’autorizzazione rilasciata dal Ministero ellenico della Cultura. L’art. 58 della stessa legge enuncia che le disposizioni di detto art. 54 sono applicabili per analogia alla gestione e alla tutela dei diritti vicini. 5 La ricorrente ha chiesto un’autorizzazione per tutti i diritti d’autore e i diritti vicini nel campo della musica. Il Ministero ellenico della Cultura le ha tuttavia concesso un’autorizzazione limitata alla gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali. 6 Tre organismi greci di gestione collettiva dei diritti vicini, ossia la Erato, la Apollon e la Grammo (in prosieguo: i «tre organismi») hanno ottenuto un’autorizzazione per la gestione collettiva dei diritti vicini, rispettivamente, dei cantanti interpreti, dei musicisti esecutori e dei produttori di supporti materiali di suoni e/o immagini. 7 Il 22 marzo 2001, la ricorrente ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee una denuncia riguardante la Repubblica ellenica nonché i tre organismi. Essa ha sostenuto, da un lato, che questi ultimi avevano violato gli artt. 81 CE e 82 CE per aver commesso un abuso di posizione dominante e creato intese, nonché pratiche concordate (in prosieguo, congiuntamente, le «pratiche denunciate»), e ha chiesto, dall’altro, il rinvio della Repubblica ellenica dinanzi alla Corte per violazione dell’art. 81 CE, in quanto la legge 2121/1993 avrebbe consentito a detti organismi di adottare le pratiche denunciate. 8 Nella denuncia, la ricorrente ha sottolineato che la remunerazione dei diritti vicini era stata fissata a un livello eccessivamente elevato, fino al 5% degli introiti lordi delle emittenti di radiodiffusione e televisive greche. Tale comportamento costituirebbe una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE che le cagionerebbe un danno grave e irreparabile, in quanto le imprese di cui trattasi non sarebbero in grado di pagare questi importi eccessivi, il che impedirebbe alla ricorrente di ottenere i contributi da essa chiesti per i diritti d’autore. 9 Con lettera 7 dicembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso la denuncia, per motivi giuridici e processuali, in due parti, di cui una concernente la Repubblica ellenica e l’altra i tre organismi. 10 Il 18 aprile 2005, dopo aver esaminato gli argomenti della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione controversa, ha rigettato la denuncia riguardante i tre organismi per mancanza di interesse comunitario. 11 Le considerazioni pertinenti sulle quali si fonda la decisione controversa sono così formulate: «Nel caso di specie, l’allegata infrazione non è tale da provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, dato che tutte le parti coinvolte hanno sede in Grecia ed ivi soltanto esercitano la loro attività. Non è prevedibile che questa situazione muti, cioè che i tre organismi (…) comincino a breve ad esercitare le loro attività in altri paesi, vista la struttura dei [mercati dei] servizi per la tutela dei diritti vicini e le difficoltà pratiche di siffatta impresa. Inoltre, gli effetti delle allegat[e] pratiche si producono unicamente nel contesto del mercato greco. I contratti [per l’]utilizzazione della musica si concludono soltanto con emittenti radio e televisive nonché altri utilizzatori che si trovano in Grecia. I tre organismi (…) hanno competenza unicamente per la tutela dei diritti vicini in Grecia e non hanno la possibilità pratica di esercitare tale competenza [al di] fuori [di] questo paese. D’altra parte, al fine di dimostrare un’eventuale violazione[,] la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni che prevalgono nel mercato di cui trattasi e sulle alternative disponibili. In primo luogo, visto che, da un lato, la legge greca (in conformità della direttiva [del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61)] prevede che una remunerazione unica [sarà] corrisposta per tutti i diritti vicini e che, dall’altro, l’allegata infrazione discenderebbe dal fatto che i tre organismi (…) si presentano in comune agli utilizzatori per richiedere detta remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe provare l’eventuale esistenza ed efficacia di metodi che consentano di richiedere separatamente il pagamento della remunerazione unica. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] [dovrebbe non solo] dimostrare la detenzione di una posizione dominante collettiva da parte dei tre organismi (…), [ma], secondo le sentenze della Corte [13 luglio 1989, causa 395/87,] Tournier [([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2521)], nonché [cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88,] Lucazeau [e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 2811)], [anche] indagare sui livelli relativi dei prezzi dei diritti d’autore e dei diritti vicini in tutti i paesi dell’Unione, sulle rispettive basi di calcolo, sui criteri impiegati e sulle condizioni che prevalgono nel mercato greco rispetto [ai mercati degli] altri paesi europei. Inoltre, occorre evidenziare che la vostra società ha la possibilità di esporre le proprie doglianze alle autorità nazionali. In particolare[,] può adire del caso l’autorità greca della concorrenza. Quest’ultima sarebbe[,] grazie alla conoscenza approfondita delle condizioni del mercato nazionale[,] di cui dispone, perfettamente in grado di trattare la vostra denuncia. Il fatto che tutte le parti coinvolte e tutti gli utilizzatori di musica interessati hanno sede ed esercitano le loro attività nel mercato greco conferisce ulteriore importanza alla conoscenza dettagliata delle condizioni del mercato locale. D’altronde, detta autorità ha competenza ad applicare gli artt. [81 CE e 82 CE] a pari titolo della [OSCURATO:PERSONA] (…). Si deve perciò concludere che la portata e la complessità delle misure di indagine richieste per accertare se il comportamento dei tre organismi (…) sia o meno conforme alle regole del diritto comunitario della concorrenza sono sproporzionate rispetto all’importanza assai limitata di un’eventuale infrazione [per] il funzionamento del mercato comune. La vicenda non presenta dunque il grado di interesse comunitario richiesto ai fini dell’apertura di un’indagine da parte della [OSCURATO:PERSONA]». 12 Infine, il 20 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di archiviare la parte della denuncia riguardante l’asserito inadempimento della Repubblica ellenica. Il ricorso proposto dalla AEPI contro quest’ultima decisione è stato respinto con ordinanza del Tribunale 5 settembre 2006, causa T‑242/05, AEPI/[OSCURATO:PERSONA], che è stata oggetto di impugnazione, anch’essa respinta con ordinanza della Corte 10 luglio 2007, causa C‑461/06 Ρ, AEPI/ [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata 13 Nell’ambito del ricorso di annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto due motivi, relativi, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione dell’interesse comunitario delle pratiche denunciate e ad una violazione dell’obbligo di motivazione. 14 Riguardo al primo motivo, al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che per quanto concerne i poteri della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del trattamento delle denunce la valutazione dell’interesse comunitario di una denuncia in materia di concorrenza varia in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, le quali possono differire notevolmente da un caso all’altro, e non si svolge secondo criteri predeterminati di applicazione obbligatoria. Il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA], nel contesto del suo compito di vigilanza sull’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, è responsabile dell’orientamento nonché dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare dette denunce. 15 Al punto 40 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario, deve mettere a confronto l’incidenza dell’allegata infrazione sul funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza nonché la portata dei provvedimenti istruttori necessari, al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 81 CE e 82 CE. 16 Nella fattispecie, ai punti 45 e 46 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] si era fondata su tre motivi per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario delle pratiche denunciate, ossia che queste ultime sarebbero state inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impegnarsi in un’indagine complessa sulle condizioni del mercato per dimostrare l’allegata infrazione e che la tutela dei diritti nonché degli interessi della ricorrente avrebbe potuto essere garantita dalle autorità nazionali competenti. Il Tribunale, nell’ambito del suo ricorso di annullamento della decisione controversa, ha rilevato che la ricorrente ha contestato soltanto il primo di tali motivi. 17 Il Tribunale ha poi proceduto all’esame di questo primo motivo affermando che: «47       Di conseguenza, occorre limitare l’analisi del Tribunale agli argomenti con i quali la ricorrente contesta la mancanza di pregiudizio al commercio tra Stati membri facendo valere che l’imposizione di contributi di importo eccessivo a titolo di diritti vicini costituisce una pratica idonea a pregiudicare il mercato comune ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, anche se limitata al territorio greco. 48       A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, in primo luogo, che tutte le parti coinvolte nella vicenda avevano sede ed esercitavano la loro attività in Grecia, in secondo luogo, che era improbabile che le attività dei tre organismi (…) potessero estendersi ad altri paesi e, in terzo luogo, che gli utilizzatori di musica avevano nazionalità greca e che i tre organismi (…) avevano una competenza limitata al territorio greco. 49       Occorre anzitutto osservare che gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente non consentono di dimostrare che le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico. La ricorrente, infatti, si limita a richiamare le difficoltà finanziarie patite dalle società di gestione dei diritti d’autore e dagli utilizzatori di musica in Grecia e in tutti gli Stati membri, senza riuscire a dimostrare le proprie affermazioni o nemmeno a presentare elementi idonei a tal fine. 50       Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui importanti disfunzioni nel mercato comune discenderebbero dal fatto che i diritti degli autori greci e stranieri sono riversati a società stabilite nell’Unione europea, è giocoforza constatare che la competenza dei tre organismi (…) è limitata al territorio greco e che, di conseguenza, sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pretesi pregiudizi derivanti dalle pratiche denunciate. 51       Quanto agli argomenti in base ai quali la Corte avrebbe già dichiarato che le infrazioni limitate al territorio di uno Stato membro potevano costituire una violazione delle regole di concorrenza, occorre sottolineare che nelle cause che hanno dato origine a tali decisioni, il pregiudizio al commercio tra Stati membri discendeva o da una concertazione tra società nazionali di gestione di diritti d’autore che abbia l’effetto di rifiutare sistematicamente l’accesso diretto al loro repertorio agli utilizzatori esteri (sentenze Lucazeau e a., cit., punto 17, e Tournier, cit., punto 23), o dall’esclusione di qualunque potenziale concorrente sul mercato geografico costituito da uno Stato membro (sentenza [6 aprile] 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑743, punto 70). Di conseguenza, le cause evocate non presentano elementi in comune con la presente causa. 52       Riguardo ad una pretesa esigenza di uniformità e di proporzionalità tra gli Stati membri in materia di contributi a titolo di diritti vicini, enunciata dalla sentenza [6 febbraio 2003, causa C‑245/00,], SENA [([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1251)], va rilevato che in tale sentenza (punto 34) la Corte, al contrario, si è pronunciata nel senso di una mancanza di definizione comunitaria dell’equa remunerazione e dell’inesistenza di ragioni obiettive che giustifichino la fissazione da parte del giudice comunitario di modalità per la determinazione di una remunerazione siffatta. 53       Infine, in merito all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto l’esistenza di una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, dalla lettera 10 dicembre 2004 e dalla decisione [controversa] emerge manifestamente che esso è infondato in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo riconosciuto l’esistenza di una violazione simile. 54       Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che provi l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 55       Di conseguenza, la ricorrente non dimostra che nella decisione [controversa] la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione considerando che le pratiche da essa denunciate producevano i loro effetti in larga misura o finanche integralmente nel mercato greco e che pertanto non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 56       Il primo motivo, pertanto, va dichiarato infondato». 18 Quanto al secondo motivo, e in particolare all’addebito secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non si era pronunciata su tutti i documenti e gli argomenti presentati, il Tribunale ha dichiarato che quest’ultima era tenuta soltanto ad esporre le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’adozione della decisione. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato con la dovuta chiarezza i motivi concreti del rigetto della denuncia (punti 62 e 63 della sentenza impugnata). 19 Il Tribunale, pertanto, ha respinto il ricorso in toto. Conclusioni delle parti 20 La AEPI chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        statuire nel merito conformemente alle conclusioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di primo grado o rinviare la controversia al Tribunale per una nuova decisione, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] all’integralità delle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità 22 [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell’impugnazione, sostenendo che tutti i motivi di impugnazione ribadiscono in sostanza gli argomenti e gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente in primo grado, senza individuare specificamente gli errori di diritto che vizierebbero la sentenza impugnata. 23 A tale riguardo occorre ricordare che, conformemente agli artt. 225, n. 1, secondo comma, CE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo. 24 Emerge altresì dalla giurisprudenza che, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse così basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., sentenza 19 gennaio 2006, causa C‑240/03 P, Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑731, punto 107, nonché, in particolare, ordinanze 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13355, punto 39, e 13 luglio 2006, causa C‑338/05 P, Front national e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 23). 25 Inoltre, un ricorso di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., sentenza Comunità montana della Valnerina/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 105, nonché, in particolare, citate ordinanze Martinez/[OSCURATO:PERSONA], punto 40, e Front national e a./[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, punto 24). 26 A tale riguardo va constatato che la ricorrente ha individuato taluni punti della sentenza impugnata, ossia, in particolare, i punti 38, 41-43, 44 e 54, contro i quali ha formulato argomenti giuridici diretti a dimostrare che il Tribunale ha commesso errori di diritto. 27 L’eccezione d’irricevibilità, pertanto, va respinta. Nel merito 28 A sostegno della sua impugnazione la ricorrente solleva cinque motivi. Il primo motivo riguarda una mancanza di motivazione della sentenza impugnata per quanto concerne il potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame delle denunce che le sono state presentate. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo la ricorrente afferma in sostanza che la sentenza del Tribunale è infondata e priva di motivazione laddove constata l’assenza di pregiudizio al commercio tra Stati membri. Infine, con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto l’esistenza di un effetto, ancorché solamente potenziale, sul commercio tra Stati membri è sufficiente a fondare un’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE. Sul primo motivo –        Argomenti delle parti 29 La ricorrente deduce una mancanza di motivazione al punto 38 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione controversa, i limiti del potere discrezionale di cui dispone nell’ambito del trattamento delle denunce in materia di concorrenza che le sono state presentate. Infatti, l’attribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], in tale contesto, di un potere siffatto non giustificherebbe il rigetto del ricorso, poiché il potere discrezionale di cui trattasi non potrebbe essere esercitato arbitrariamente. 30 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che il Tribunale ha motivato in modo preciso e completo la sua valutazione in base alla quale essa ha rispettato, nella decisione controversa, i limiti del proprio potere discrezionale. –        Valutazione della Corte 31 Va rilevato che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente considerato che la [OSCURATO:PERSONA] è responsabile e dell’orientamento e dell’attuazione della politica comunitaria della concorrenza e dispone a tal fine di un potere discrezionale nel trattare le denunce che le vengono presentate (v., in tal senso, sentenza 4 marzo 1999, causa C‑119/97 P, Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1341, punti 88 e 89). 32 Tuttavia, non se ne può dedurre che il Tribunale ha omesso di esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato tale potere nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza. 33 Infatti il Tribunale – dopo aver ricordato al punto 39 della sentenza impugnata che, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la [OSCURATO:PERSONA] decide di accordare diversi livelli di priorità alle denunce di cui è investita, essa può stabilire l’ordine in cui queste saranno esaminate e far riferimento all’interesse comunitario di una determinata pratica come criterio di priorità – ha precisato, al punto successivo di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], per valutare l’interesse comunitario, deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia presentatale, mettendo a confronto la rilevanza dell’asserita infrazione per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l’esistenza e la portata delle misure istruttorie necessarie. 34 A tale riguardo, il Tribunale ha sottolineato che è suo compito verificare, in particolare, se dalla decisione controversa risulti che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una ponderazione simile (punto 41 della sentenza impugnata). 35 Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato proprio una verifica siffatta. 36 In particolare, ai punti 46 e seguenti di detta sentenza il Tribunale ha esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse giustamente ritenuto che le pratiche denunciate erano inidonee a provocare importanti disfunzioni nel mercato comune per concludere nel senso della mancanza di interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 37 In tal modo, il Tribunale ha sottoposto a controllo giurisdizionale le condizioni in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato il proprio potere discrezionale. 38 Ciò considerato, non può essere contestato al Tribunale di non aver esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato, nella decisione controversa, i limiti del suo potere discrezionale all’atto del trattamento delle denunce che le sono state presentate. La sentenza impugnata, di conseguenza, non è viziata da difetto di motivazione a tale riguardo. 39 Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto in quanto infondato. Sul secondo, sul terzo e sul quarto motivo –        Argomenti delle parti 40 Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, che devono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente prende in considerazione le affermazioni del Tribunale in base alle quali, quando gli effetti di un’infrazione si ripercuotono unicamente nel territorio di un solo Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe autorizzata a rigettare una denuncia per mancanza di interesse comunitario, stante l’assenza di pregiudizio al commercio intracomunitario. 41 Con il secondo e terzo motivo essa deduce, in particolare, errori di valutazione o un difetto di motivazione ai punti 41-43 della sentenza impugnata. Inoltre, la ricorrente contesta al Tribunale di essersi basato, al punto 44 di tale sentenza, su una giurisprudenza che non avrebbe alcuna attinenza al diritto d’autore, senza aver tenuto conto di una serie di sentenze pertinenti che dimostrerebbero che può esservi un pregiudizio al commercio intracomunitario anche se l’infrazione è avvenuta esclusivamente nel territorio di un solo Stato membro. 42 Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente fa valere che gli artt. 81 CE e 82 CE non escludono, a priori, che il commercio intracomunitario possa essere pregiudicato da un’infrazione intervenuta nel territorio di un solo Stato membro. Peraltro, la ricorrente contesta l’affermazione contenuta ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata, in base alla quale essa non ha addotto elementi tali da dimostrare che, da un lato, le pratiche denunciate esercitano un’influenza sulle correnti commerciali fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico e, dall’altro, che non sono essenzialmente gli utilizzatori di musica sul territorio greco e gli autori greci a subire i pregiudizi asseritamente derivanti dalle pratiche denunciate. A tale riguardo essa si fonda, in particolare, sui seguenti argomenti: –        quasi 4 500 imprese che avrebbero utilizzato la musica e versato regolarmente i diritti d’autore non l’avrebbero più diffusa, dati i prezzi imposti dai tre organismi riguardo ai diritti vicini (5% per i diritti vicini, percentuale da confrontare con i 2,2% domandati dalla ricorrente per i diritti d’autore). Inoltre, come affermato dal [OSCURATO:PERSONA] [Tribunale monocratico di Atene (Grecia)] nella sentenza n. 5144/2005, la ricorrente avrebbe percepito una somma pari a EUR 5 522 annui, a titolo di diritti d’autore dovuti per la musica diffusa negli aerei della [OSCURATO:PERSONA], mentre i tre organismi avrebbero richiesto a tale compagnia aerea una somma di EUR 627 563 annui, a titolo di diritti vicini dovuti per la stessa musica, e –        al comportamento sopra descritto conseguirebbe un pregiudizio al commercio intracomunitario nell’ambito dei diritti d’autore e dei diritti vicini, poiché il 50% circa della musica diffusa in Grecia sarebbe straniera. Peraltro, gli autori stranieri la cui musica è diffusa in Grecia sarebbero rappresentati nel loro complesso, in tale Stato membro, dalla ricorrente che percepirebbe per loro conto i loro diritti in detto Stato. Essi sarebbero in tal modo privati di incassi importanti, dati i prezzi esorbitanti imposti dai tre organismi. 43 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], dalla motivazione circostanziata della sentenza impugnata risulterebbe chiaramente che né il contesto delle attività dei tre organismi, né le loro pratiche hanno suscitato il minimo sospetto riguardo ad un’influenza rilevante che tali attività avrebbero sul commercio intracomunitario, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente. –        Valutazione della Corte 44 Va ricordato innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v. sentenze 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑769, punto 29, nonché 15 giugno 2000, causa C‑237/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4549, punto 35). 45 Di conseguenza, non possono essere accolti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e tesi a dimostrare l’esistenza di un pregiudizio al commercio tra Stati membri, in particolare nell’ambito del quarto motivo, ossia il fatto che essa riscuote in Grecia diritti d’autore relativi all’utilizzo di musica non soltanto di autori greci ma anche di autori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione, nonché il fatto che essa procede al versamento dei diritti così riscossi, sulla base di convenzioni di rappresentanza reciproca, a organismi omologhi stabiliti in altri Stati membri ed incaricati, come la AEPI, della gestione collettiva dei diritti d’autore sulle opere musicali. 46 In primo luogo, tali argomenti sono tutti di ordine puramente fattuale e, di conseguenza, non possono essere esaminati dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione. 47 In secondo luogo, la ricorrente non ha contestato al Tribunale di aver snaturato taluni elementi probatori. 48 In terzo luogo la ricorrente si limita a contestare il rilievo svolto dal Tribunale, secondo cui essa non ha dimostrato che le pratiche denunciate possano pregiudicare il commercio intracomunitario. Tuttavia, i motivi in tal modo dedotti si rivelano in ogni caso inoperanti, dato che un pregiudizio simile non comporta, di per sé, importanti disfunzioni nel mercato comune. Orbene, è necessario osservare, a tale riguardo, che il Tribunale ha respinto il primo motivo dedotto dalla ricorrente a sostegno del ricorso di annullamento, accertando che essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 49 A tale proposito, va sottolineato che le nozioni di pregiudizio al commercio intracomunitario, da un lato, e di importanti disfunzioni nel mercato comune, dall’altro, sono due nozioni distinte. 50 Riguardo alla prima nozione, dal tenore degli artt. 81 CE e 82 CE emerge che questi ultimi sono applicabili alle intese restrittive della concorrenza, nonché agli abusi di posizione dominante solo se tali intese e abusi possano pregiudicare il commercio intracomunitario. Il pregiudizio al commercio tra Stati membri funge così da criterio di delimitazione tra l’ambito di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, e quello del diritto nazionale della concorrenza. Se risulta che la violazione addotta non può pregiudicare il commercio intracomunitario, o che lo pregiudica solo in misura irrilevante (v., in tal senso, sentenze 23 novembre 2006, causa C‑238/05, Asnef‑Equifax e Administración del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11125, punto 34, e la giurisprudenza ivi citata, nonché 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 90, e la giurisprudenza ivi citata), il diritto comunitario della concorrenza e, in particolare gli artt. 81 CE e 82 CE, non sono applicabili. 51 Peraltro, da una costante giurisprudenza risulta che un accordo tra imprese, per poter pregiudicare il commercio fra Stati membri, deve consentire di prevedere con sufficiente grado di probabilità, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, che esso sia atto ad incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sulle correnti commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati membri (v., in tal senso, in particolare, la citata sentenza Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], punto 90). 52 Quanto alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, essa può costituire uno dei criteri di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 53 Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce l’ordine di priorità nel trattamento delle denunce che le sono sottoposte, essa può legittimamente riferirsi all’interesse comunitario. In tale contesto, essa ha l’obbligo di valutare in ciascun caso di specie la gravità delle asserite violazioni della concorrenza e della persistenza dei loro effetti. Tale obbligo implica segnatamente che essa tenga conto della durata e dell’importanza delle infrazioni denunciate nonché della loro incidenza sulla situazione della concorrenza nella Comunità europea (sentenza Ufex e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 93). 54 Di conseguenza, nel caso in cui si rilevi l’esistenza di un pregiudizio al commercio intracomunitario, una denuncia relativa alla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE sarà istruita dalla [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che dalle autorità nazionali della concorrenza, laddove sussista un interesse comunitario sufficiente. Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l’infrazione denunciata possa provocare importanti disfunzioni nel mercato comune. 55 A tale riguardo, anche se certamente è vero che nella sentenza impugnata il Tribunale non ha distinto in modo chiaro e preciso queste due nozioni, ma le ha confuse, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 40-45 delle sue conclusioni, tale constatazione, tuttavia, non può comportare l’annullamento di detta sentenza, poiché il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, in particolare, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3755, punto 28, e 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5843, punto 58). 56 Infatti, dal combinato disposto dei punti 49, 50 e 54 della sentenza impugnata risulta, in particolare, che il dispositivo di quest’ultima appare fondato su motivi che possono essere riassunti nella constatazione svolta dal Tribunale al detto punto 54, in base alla quale la ricorrente non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 57 Ne deriva che, indipendentemente dalle considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla questione del pregiudizio al commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, il Tribunale ha respinto il ricorso in ragione della mancanza di elementi concreti che dimostrassero l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune come criterio di valutazione dell’esistenza di un interesse comunitario sufficiente all’istruzione di una denuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 58 Pertanto, non può sostenersi che la confusione che caratterizza la sentenza impugnata, che, peraltro, non è stata rilevata dalla ricorrente nell’ambito della sua impugnazione, sia tale da impedire la comprensione della motivazione sottesa a detta sentenza, ai fini della contestazione della validità di quest’ultima, o l’esercizio di un controllo giurisdizionale da parte della Corte. 59 Parimenti, anche se è vero che il Tribunale, al punto 55 della sentenza impugnata, ha constatato che la ricorrente non ha dimostrato che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel considerare che le pratiche denunciate non erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, mentre la [OSCURATO:PERSONA] non si è affatto pronunciata su tale questione, ciò non toglie che questa affermazione non si riferisce alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune. 60 Peraltro, considerato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, non ha trattato la questione del pregiudizio al commercio tra Stati membri, occorre osservare che detta affermazione del Tribunale non escluderebbe dunque l’applicazione, nella fattispecie, degli artt. 81 CE e 82 CE da parte delle autorità nazionali competenti. 61 Quanto all’argomento dedotto dalla ricorrente nell’ambito del secondo e del terzo motivo, menzionato al punto 41 della presente sentenza, è giocoforza constatare, sulla base di varie sentenze della Corte, che la giurisprudenza così evocata non è pertinente nel caso di specie. 62 Infatti, le sentenze cui la ricorrente si riferisce, ossia quelle 31 maggio 1979, causa 22/78, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1869); Tournier, cit.; Lucazeau e a., cit.; 10 dicembre 1991, causa C‑179/90, Merci convenzionali porto di Genova ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5889); 17 maggio 1994, causa C‑18/93, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1783), nonché 6 aprile 1995, cause riunite C‑241/91 P e C‑242/91 P, RTE e ITP/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑743), trattano tutte la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 63 Nemmeno l’unica sentenza citata dalla ricorrente relativa alla nozione di importanti disfunzioni nel mercato comune, ossia la sentenza del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T‑5/93, Tremblay e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑185) è pertinente nella fattispecie. Infatti, dal punto 40 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di motivazione, nella parte in cui tale decisione aveva respinto denunce riguardanti una compartimentazione del mercato nazionale risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti d’autore dei diversi Stati membri. Orbene, queste non sono le circostanze del caso di specie. 64 Ne consegue che il secondo, il terzo e il quarto motivo devono essere respinti. Sul quinto motivo –        Argomenti delle parti 65 La ricorrente contesta l’affermazione contenuta al punto 54 della sentenza impugnata in base alla quale essa non ha prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. Secondo la ricorrente, gli artt. 81 CE e 82 CE non richiedono l’esistenza di una disfunzione attuale, essendo sufficiente una disfunzione potenziale. A tale riguardo, basandosi su taluni elementi, la maggior parte dei quali è già stata dedotta nell’ambito del quarto motivo, essa ritiene che il pregiudizio potenziale del commercio intracomunitario sia evidente. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 81 CE e 82 CE. 66 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che la ricorrente procede ad un’errata lettura dei punti 42, 48-50, 54 e 55 della sentenza impugnata, in quanto il riferimento operato dal Tribunale all’esistenza «attuale o potenziale» di importanti disfunzioni nel mercato comune deve essere valutato rispetto agli elementi probatori dedotti dalla ricorrente. –        Valutazione della Corte 67 Nel contesto del quinto motivo, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 54 della sentenza impugnata, in base alla quale essa non aveva prodotto alcun elemento concreto che dimostrasse l’esistenza attuale o potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune, limitandosi a tentare di provare che le pratiche denunciate pregiudicavano potenzialmente il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE. 68 Orbene, come emerge dal punto 48 della presente sentenza, anche supponendo che, come sostiene la ricorrente, le pratiche denunciate pregiudichino potenzialmente il commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, un pregiudizio siffatto non comporta, di per sé, l’esistenza potenziale di importanti disfunzioni nel mercato comune. 69 Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto inoperante. 70 Alla luce delle suesposte considerazioni, l’impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità. Sulle spese 71 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La AEPI [OSCURATO:PERSONA] pros Prostasian tis [OSCURATO:PERSONA] AE è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: il greco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris