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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 12565/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28947-2020 proposto da: B.C.D [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3092/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quale venditrice) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (quale acquirente), chiedendo l'inefficacia nei suoi confronti, in accoglimento dell'azione revocatoria spiegata, dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. tutti i cespiti immobiliari di sua proprietà, a depauperamento del credito di curo centodiciannovemila, risultante da una sentenza del Tribunale di Roma del 2006 e a seguito di giudizio da essa iniziato nel 1997.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose appello e la Corte di Appello ha, con sentenza n. 6004 del 26/06/2020, riformato la decisione e ha accolto l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dell'impugnante, e con condanna delle due società appellate alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnano, con un unico, ricorso, affidato a tre motivi, la sentenza n. 3092, in data 26/06/2020, della Corte di Appello di Roma.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ.

La proposta, di manifesta inammissibilità del ricorso, formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Ric. 2020 n. 28947 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -2- La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha ribadito la propria prospettazione e contrastato la proposta di manifesta inammissibilità e ribadito la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto erroneamente ne era stata disposta la cancellazione dal registro delle imprese e nella quale si afferma che il terzo motivo di ricorso doveva ritenersi proposto ai sensi del n. 5, e non del n. 3 del comma 1 dell'art. 360 del codice di rito.

La questione della legittimazione a impugnare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione non assume carattere decisivo, posto che, anche a volere accedere alla prospettazione di permanente attività della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il ricorso è comunque infondato, per le ragioni che si vanno a esporre e che possono essere scrutinate in considerazione del criterio della ragione cd «più liquida».

Il primo motivo, proposto per art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2901 cod. civ., sostiene che il credito non sarebbe anteriore, bensì posteriore all'atto dispositivo, perché nella causa decisa in primo grado con la sentenza del 2006 anche l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vantava un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] mezzo è infondato, ove non inammissibile.

Esso, invero, propone un argomento in parte di merito, e quindi inammissibile, e in parte infondato, poiché la sentenza della Corte territoriale correttamente richiama il principio relativo alla tutelabilità, mediante lo strumento della revocatoria, del credito derivante da res litigiosa, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5619 del 22/03/2016 Rv. 639291 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità.

In particolare, la Corte territoriale rileva che il credito si è maturato con la sentenza del 2006 ma era di molto Ric. 2020 n. 28947 sez.

M3 - ed. 24-02-2022 -3- anteriore all'atto dispositivo (così da assumere la qualità di credito litigioso); che era sufficiente dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e la consapevolezza del pregiudizio (cd. scientia damni) da parte del terzo acquirente.

Nella specie, esistevano tutti gli elementi per il positivo esperimento dell'azione revocatoria, perché era stato alienata l'intera proprietà immobiliare e le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. erano, in sostanza, gestite dalla stessa persona e l'atto di compravendita fu materialmente stipulato tra padre e figlio.

Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., insiste con precisione sul fatto che l'alienazione del compendio immobiliare sarebbe avvenuta per far fronte al pagamento di debiti scaduti, come risulterebbe dal fatto che la società acquirente si accollò alcuni mutui contratti dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che quest'ultima pagò una serie di debiti.

Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale, con accertamento pure non adeguatamente contrastato, afferma che non era stata data la prova che l'alienazione fosse avvenuta per reperire liquidità necessaria per il pagamento di debiti scaduti.

Il terzo mezzo propone censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (o, meglio, stando alla memoria, ai sensi del n. 5) cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ. non essendo stata ritenuto applicabile l'esenzione di cui al comma terzo del detto articolo.

Il motivo è inammissibile, giusta quanto sopra affermato sul secondo motivo del ricorso, del quale il terzo costituisce una sostanziale duplicazione, sebbene nella diversa ottica dell'omesso esame, in quanto da un lato la Corte territoriale ha affermato che Ric. 2020 n. 28947 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -4- dall'atto pubblico di compravendita non risultava che la liquidità riveniente dall'alienazione immobiliare fosse stata destinata al pagamento di debiti scaduti della venditrice e, dall'altro, la censura di omesso esame non può cadere sui mezzi di prova, quali i documenti, come ripetutamente affermato da questa Corte (si veda, per l'ampiezza di motivazione, Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 — 01).

I tre motivi tendono, nel complesso, a indurre il giudice di legittimità a svolgere un sindacato su questioni di fatto già pienamente valutate dalla Corte di merito, alla luce di corretti principi di diritto in ordine alla nozione lata del credito da considerare ai fini dell' esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., posta a tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., in relazione sia all' eventus &mini (considerato in rapporto all'indebitamento già presente della società venditrice che aveva dismesso il proprio patrimonio con l'atto di disposizione in esame), sia al criterio soggettivo della scientia damni del terzo acquirente, posto che le due società avevano lo stesso soggetto quale socio di maggioranza ed erano amministrate da soci in stretta relazione parentale (figlio e padre).

Il ricorso, incorrendo in fattispecie di infondatezza e di inammissibilità, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle due società ricorrenti, che hanno proposto unitamente l'impugnazione, e, tenuto conto del valore della controversia e valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo per Ric. 2020 n. 28947 sez.

M3 - ad. 24-02-2022 -5- contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 7 5c2-J2 "L.9 (_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28947-2020 proposto da: B.C.D [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 83, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3092/2020 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (quale venditrice) e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (quale acquirente), chiedendo l'inefficacia nei suoi confronti, in accoglimento dell'azione revocatoria spiegata, dell'atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva venduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. tutti i cespiti immobiliari di sua proprietà, a depauperamento del credito di curo centodiciannovemila, risultante da una sentenza del Tribunale di Roma del 2006 e a seguito di giudizio da essa iniziato nel 1997. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose appello e la Corte di Appello ha, con sentenza n. 6004 del 26/06/2020, riformato la decisione e ha accolto l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti dell'impugnante, e con condanna delle due società appellate alle spese del doppio grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. impugnano, con un unico, ricorso, affidato a tre motivi, la sentenza n. 3092, in data 26/06/2020, della Corte di Appello di Roma. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta, di manifesta inammissibilità del ricorso, formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Ric. 2020 n. 28947 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -2- La sola parte ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha ribadito la propria prospettazione e contrastato la proposta di manifesta inammissibilità e ribadito la legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in quanto erroneamente ne era stata disposta la cancellazione dal registro delle imprese e nella quale si afferma che il terzo motivo di ricorso doveva ritenersi proposto ai sensi del n. 5, e non del n. 3 del comma 1 dell'art. 360 del codice di rito. La questione della legittimazione a impugnare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione non assume carattere decisivo, posto che, anche a volere accedere alla prospettazione di permanente attività della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il ricorso è comunque infondato, per le ragioni che si vanno a esporre e che possono essere scrutinate in considerazione del criterio della ragione cd «più liquida». Il primo motivo, proposto per art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all'art. 2901 cod. civ., sostiene che il credito non sarebbe anteriore, bensì posteriore all'atto dispositivo, perché nella causa decisa in primo grado con la sentenza del 2006 anche l'[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. vantava un credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] mezzo è infondato, ove non inammissibile. Esso, invero, propone un argomento in parte di merito, e quindi inammissibile, e in parte infondato, poiché la sentenza della Corte territoriale correttamente richiama il principio relativo alla tutelabilità, mediante lo strumento della revocatoria, del credito derivante da res litigiosa, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5619 del 22/03/2016 Rv. 639291 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. In particolare, la Corte territoriale rileva che il credito si è maturato con la sentenza del 2006 ma era di molto Ric. 2020 n. 28947 sez. M3 - ed. 24-02-2022 -3- anteriore all'atto dispositivo (così da assumere la qualità di credito litigioso); che era sufficiente dimostrare la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e la consapevolezza del pregiudizio (cd. scientia damni) da parte del terzo acquirente. Nella specie, esistevano tutti gli elementi per il positivo esperimento dell'azione revocatoria, perché era stato alienata l'intera proprietà immobiliare e le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. erano, in sostanza, gestite dalla stessa persona e l'atto di compravendita fu materialmente stipulato tra padre e figlio. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., insiste con precisione sul fatto che l'alienazione del compendio immobiliare sarebbe avvenuta per far fronte al pagamento di debiti scaduti, come risulterebbe dal fatto che la società acquirente si accollò alcuni mutui contratti dalla venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che quest'ultima pagò una serie di debiti. Il mezzo è inammissibile, in quanto la Corte territoriale, con accertamento pure non adeguatamente contrastato, afferma che non era stata data la prova che l'alienazione fosse avvenuta per reperire liquidità necessaria per il pagamento di debiti scaduti. Il terzo mezzo propone censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 (o, meglio, stando alla memoria, ai sensi del n. 5) cod. proc. civ., in relazione all'art. 2901 cod. civ. non essendo stata ritenuto applicabile l'esenzione di cui al comma terzo del detto articolo. Il motivo è inammissibile, giusta quanto sopra affermato sul secondo motivo del ricorso, del quale il terzo costituisce una sostanziale duplicazione, sebbene nella diversa ottica dell'omesso esame, in quanto da un lato la Corte territoriale ha affermato che Ric. 2020 n. 28947 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -4- dall'atto pubblico di compravendita non risultava che la liquidità riveniente dall'alienazione immobiliare fosse stata destinata al pagamento di debiti scaduti della venditrice e, dall'altro, la censura di omesso esame non può cadere sui mezzi di prova, quali i documenti, come ripetutamente affermato da questa Corte (si veda, per l'ampiezza di motivazione, Cass. n. 27415 del 29/10/2018 Rv. 651028 — 01). I tre motivi tendono, nel complesso, a indurre il giudice di legittimità a svolgere un sindacato su questioni di fatto già pienamente valutate dalla Corte di merito, alla luce di corretti principi di diritto in ordine alla nozione lata del credito da considerare ai fini dell' esperimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., posta a tutela della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., in relazione sia all' eventus &mini (considerato in rapporto all'indebitamento già presente della società venditrice che aveva dismesso il proprio patrimonio con l'atto di disposizione in esame), sia al criterio soggettivo della scientia damni del terzo acquirente, posto che le due società avevano lo stesso soggetto quale socio di maggioranza ed erano amministrate da soci in stretta relazione parentale (figlio e padre). Il ricorso, incorrendo in fattispecie di infondatezza e di inammissibilità, è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza delle due società ricorrenti, che hanno proposto unitamente l'impugnazione, e, tenuto conto del valore della controversia e valutata l'attività processuale espletata, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo per Ric. 2020 n. 28947 sez. M3 - ad. 24-02-2022 -5- contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.200,00, oltre curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 7 5c2-J2 "L.9 (_ [OSCURATO:PERSONA]
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