CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019
Cassazione n. 31981/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo, che deduce il vizio di motivazionein ordineall’identificazione del ricorrente, non è consentito perché meramente reiterativodi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli,Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); edè altresì diretto ad ottenere la rivalutazione del compendio probatorio, giacchépropone una rilettura del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01), peraltro caratterizzata da evidente genericità nellasua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;rilevato che la motivazione della sentenza ha risposto con puntualità alledoglianza relative alla completezza del compendio probatorio e alla validità dellaricognizione fotografica compiuta dagli operatori delle forze dell’ordine,segnalando che queste sarebbero avvalorate altresì dalle immagini frontaliestrapolate dalle riprese del circuito di videosorveglianza della banca presso laquale era stato effettuato il prelievo (si veda pag. 5 della sentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]