CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 20887/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G. n. 27681/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliata negli uffici dell’Avvocatura capitolina, siti in via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Po 102, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato avverso la sentenza n. 3552/2020 della Corte di appello di Roma, depositata in data 17/07/2020, notificata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riferendo che nel settembre 2010 veniva contattata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nella veste di portavoce del Sindaco del Comune di Roma, le chiedeva se fosse disponibile a fornire il supporto informatico e tecnico redazionale per la gestione del portale del Comune di Roma per l'[OSCURATO:PERSONA] di Shangai 2010 e, dopo un incontro introduttivo con l'On. [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Comune di Roma per l'Expo, al fine di definire i termini della prestazione, veniva concordato l'immediato inizio dell’attività nell'attesa di formalizzare l'incarico. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la GEB inviava richiesta di accettazione formale del preventivo e lo stesso giorno perveniva risposta positiva via e-mail da parte dell'Orsi. Le prestazioni fornite non venivano pagate, nonostante il Comune di Roma avesse dichiarato anche alla stampa di avere beneficiato dei servizi resi e di avere intenzione di risolvere il problema del pagamento dei fornitori. La società chiedeva, quindi, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. della somma originariamente concordata di € 90.000,00 comprensiva di lVA o della diversa somma ritenuta dovuta, ovvero, in via gradata, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], quale delegato del Comune di Roma per l'[OSCURATO:PERSONA] 2010, ad indennizzarla o risarcirla mediante pagamento della somma sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva precisando che l'incarico, conferito ai sensi dell'art. 24, comma 5, dello [OSCURATO:PERSONA], dal Sindaco al [OSCURATO:PERSONA] era di tipo organizzativo e non attribuiva alcuna facoltà di impegnare, con effetti giuridici e di spesa, l'amministrazione nei confronti di terzi, stanti anche le competenze così come delineate dall'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 (di seguito anche UEL), per cui è attribuita ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, aggiungendo che per la partecipazione del Comune di Roma all'[OSCURATO:PERSONA] 2010 era stato previsto solo lo stanziamento di € 50.000,00 pari alla quota di adesione all'evento. Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti. All'esito del giudizio il Tribunale di Roma rigettava le domande attoree, rilevando che mancavano i presupposti previsti dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000 per ritenere l’ente obbligato alla controprestazione -in particolare era assente un impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria – e che la domanda fondata sull'indebito arricchimento di [OSCURATO:PERSONA] ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] non poteva essere accolta, mancando la prova del riconoscimento dell'utilità, anche implicito, da parte dei soggetti abilitati a formare la volontà dell'ente stesso. Per il Tribunale, non potevano trovare accoglimento neppure le domande subordinate proposte nei confronti dell'Orsi, non rientrando quest’ultimo tra i soggetti previsti dall'art. 191 d.lgs. cit. nei confronti dei quali è possibile imputare un rapporto contrattuale diretto, in mancanza dei presupposti procedurali e di copertura finanziaria, e non essendo stata raggiunta una prova sufficiente di un comportamento illecito da parte dello stesso, idoneo a configurare una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. Con atto di citazione in appello, la società [OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza e, nel contraddittorio delle parti, la Corte territoriale accoglieva l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ai sensi dell’art. 2041 c.c. in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma di € 44.724,71, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi. Anche secondo la Corte d’appello era inapplicabile l'art. 191, comma 4, d.lgs. cit., poiché la stipulazione dei contratti, in quanto momento gestionale, compete, in generale, in via esclusiva ai dirigenti o ai responsabili dei servizi, mentre il Consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA], delegato, per le funzioni indicate nella delibera del Sindaco n. 143 del 2009, non poteva ritenersi inquadrabile in alcuna delle figure previste dalla norma. Ad opinione della stessa Corte di merito, però, una volta esclusa, già in astratto, una responsabilità diretta del delegato [OSCURATO:PERSONA], veniva meno l'impedimento che giustificava, sempre in astratto, la non ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento, nei confronti del Comune. La menzionata Corte aggiungeva che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non era stato voluto o non era stato consapevole, e che si era trattato, quindi, di arricchimento imposto. In tale ottica, la Corte rilevava che, nella specie, non poteva parlarsi di arricchimento imposto, poiché sull'effettiva esecuzione della prestazione oggetto di causa tutte le parti avevano concordato, mentre gli articoli di stampa prodotti dalla società appellante attestavano che il Comune era a conoscenza dell'attività prestata dalla società appellante per la creazione del portale, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato dichiarazioni volte a rassicurare che le imprese coinvolte nell'iniziativa sarebbero state pagate. Quanto alla misura dell'indennizzo, la Corte di merito riteneva che potesse essere determinato equitativamente, tenendo conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione, senza che potesse coincidere con la misura del compenso calcolato sulla base del contratto invalido, sicché, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), doveva tenersi conto di quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista , del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno da decurtare, che presuntivamente ex art. 1226 c.c. determinava nel 50% della somma preventivata, da rivalutarsi al valore attuale e da maggiorare degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata a decorrere dal mese di novembre 2010, così determinando un importo in valore attuale di € 44.724, 71. Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico, complesso, motivo di impugnazione. Si è difesa con controricorso soltanto la [OSCURATO:SOCIETA]. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha formulato le seguenti censure: «1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 191 e 194 TUEL, nonché degli artt. 2041 e 2042 c.c. -2. Omesso esame circa un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.» 2.Come anticipato, parte ricorrente ha proceduto alla illustrazione in un unico motivo di tutte le ragioni di doglianza. Occorre, dunque, tenere presente che, in tema di ricorso per cassazione, costituisce ragione d'inammissibilità dell’impugnazione l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza, quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le censure, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790/2018; Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 7009/2017; v. anche Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 36881/2021). L'inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, riconducibili alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c. può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. U, Sentenza n. 9100/2015; v. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169/2021). 3.Nel caso di specie, sebbene i motivi di doglianza siano illustrati in un unico contesto, nella menzionata ottica di conservazione dell’atto, possono, comunque, essere individuate due censure alla decisione impugnata. In primo luogo, il ricorrente ha dedotto che la Corte d’appello ha errato nell’escludere l’applicazione dell’art. 191, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 nei confronti dell’On. Orsi, ritenendo che la Corte non avesse offerto adeguata spiegazione del perché non avrebbe dovuto ritenersi operante la norma menzionata, tenuto conto che, in questo caso, si era verificata una ipotesi più grave dell’interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra colui che ha reso possibile la prestazione e il Comune, che giustificava l’applicazione della norma, poiché, nella specie, non era neppure sorto alcun rapporto di immedesimazione organica, dato che, come ritenuto dalla stessa Corte di merito, l’Orsi era estraneo all’apparato amministrativo-gestionale del Comune. In secondo luogo, il ricorrente ha criticato la decisione della Corte territoriale, poiché ha ritenuto accertato il fatto oggettivo dell’arricchimento in assenza di alcun riconoscimento da parte dell’ente e in assenza della prova dell’effettiva prestazione, avendo la Corte dato rilievo a mere dichiarazioni di organi politici e ad articoli di stampa la cui produzione, peraltro, era stata dichiarata inammissibile. 4. La prima critica è senza dubbio inammissibile con riferimento alla mancata spiegazione delle ragioni della decisione assunta, non essendo la censura, come formulata, riconducibile al corrispondente vizio previsto dall’art. 360 c.p.c. Com’è noto, in virtù della vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c. non è più consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). Nel caso di specie, nello stesso motivo di censura sono richiamate le ragioni illustrate dalla Corte di merito a fondamento della decisione, ove, sulla base della premessa, non censurata, che l’On. Orsi non avesse alcuna facoltà di impegnare con effetti giuridici e di spesa l’Amministrazione, si è affermato che, non essendo l’On. Orsi riconducibile ad alcuna delle figure indicate dall’art. 191, comma 4, d.lgs. cit., non vi era più il limite all’esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del comune (pp. 6 della sentenza impugnata e 21-24 del ricorso per cassazione). La stessa parte ricorrente ha rappresentato la motivazione adottata nella sentenza impugnata, che, infatti, è stata espressa, ed anche ben compresa dalla parte, che semplicemente non l’ha condivisa. 5. La censura è inammissibile anche nella parte in cui è prospettata la violazione di legge. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, evidenziato che l'onere di specificità dei motivi, previsto dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., impone al ricorrente, ove sia dedotta la violazione di norme di diritto, non solo di indicare le disposizioni di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo in modo critico con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, devono essere formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente alle ragioni che hanno indotto l'adozione della decisione censurata (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020). Nel caso di specie, la parte non ha illustrato in diritto alcun argomento in forza del quale la Corte sarebbe incorsa nella dedotta violazione di legge, non spiegando per quale ragione nonostante non contestasse che l’On. Orsi non potesse impegnare l’ente, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure indicate dall’art. 191, comma 4, d.lgs. cit., tuttavia, dovesse applicarsi ugualmente la norma, sulla base della semplice affermazione che si trattava di un caso più grave, perché il rapporto organico tra l’agente e l’ente locale non si recideva, come nell’ipotesi ordinariamente ricondotta alla norma, ma addirittura non si instaurava affatto. La censura, come formulata, si sostanzia, dunque, in una aspecifica critica all’esito complessivo del giudizio, come tale, inammissibile. 6. Comunque, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello, il subentro ex lege nel rapporto obbligatorio da parte dell’amministratore o del funzionario, che abbiano contrattato per il comune in carenza della deliberazione e dell’iscrizione contabile, presuppone la sussistenza dei requisiti per la costituzione di un valido titolo negoziale, e dunque l’operatività della rappresentanza organica, altrimenti non vi sarebbero debiti da pagare. Il disposto dell’art. 191, comma 4, d.lgs. cit. interviene solo per il fatto che non sono rispettate le menzionate disposizioni contabili e opera esclusivamente sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14928 del 04/08/2004 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5693 del 10/03/2011 con riferimento al previgente art. 23 d.l. n. 66 del 1989). 7. Il motivo è, infine, inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., per la non condivisione delle ragioni in forza delle quali la Corte di appello ha ritenuto accertato il fatto oggettivo dell’arricchimento dell’ente locale. La parte, in primo luogo, ha attribuito un diverso significato al precedente invocato dalla Corte di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015), ritenendo che confermasse la necessità di un riconoscimento espresso o tacito dell’utilità dell’opera da parte dell’ente locale, ai fini dell’utile esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento. In secondo luogo, la stessa parte ha ritenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non fosse provata l’effettiva prestazione in favore del Comune. Occorre subito evidenziare l’inammissibilità della censura sotto quest’ultimo profilo, sostanziandosi in una non condivisione della valutazione delle risultanze di causa, così come operata dal giudice di merito, e, dunque, nella richiesta di un riesame del giudizio in fatto della Corte di merito, inammissibile in sede di legittimità. Anche il primo profilo di censura è inammissibile per manifesta infondatezza, tenuto conto che la parte ha semplicemente affermato che la pronuncia richiamata dalla Corte d’appello (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10798 del 26/05/2015) ha statuito in modo diverso da quanto ritenuto dalla Corte di merito, estrapolando, però, passaggi argomentativi che non hanno costituito la ratio decidendi di detta statuizione. La sentenza indicata, pronunciata a Sezioni Unite, ha, infatti, espressamente enunciato il principio di diritto, secondo il quale «la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole». Tale principio è stato, poi, confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22182 del 30/10/2015; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11209 del 24/04/2019; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24642 del 05/11/2020) e la parte non ha neppure offerto argomenti per mutare detto orientamento (art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.). 8.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 10.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello spettante per l’impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.