CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura anche sotto il profilo della motivazione la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato risulta riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, nel complesso, oltre al dato quantitativo, giudicato invero significativo in ragione dell'assenza di stabile occupazione della ricorrente, le specifiche modalità con cui si presentava il pezzo di sostanza rinvenuto; detto apprezzamento, che faceva rinvio alla stessa spiegazione fornita dal teste di polizia giudiziaria ascoltato sul punto (che ebbe a rilevare come la precisione dei tagli che presentava il panetto era elemento che denotava la formazione di dosi da destinare alla vendita), in quanto coerente, logico e frutto di apprezzate massime di esperienza, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso