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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05642/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.545/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede universale dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AvvocatoArturo Cancrini unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso,giusta delibera di G.M. n. 17 del 21 gennaio 2025 e procura speciale in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del Comune d i Messina, n ella q ualità d i s oggetto responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n. 133 della Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della Protezione Civile del 22 novembre 2013 -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3766/2024 depositata il 28/05/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto notificato i l 14 aprile 2015, l ’ingegner [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di arbitratoper vedere accertato il proprio diritto ad ottenere i compensi dovuti per il primo e secondo Lotto – Svincolo autostradale “Giostra” della Città di Messina, in seguito a lla revoca dell’incaricodi direttore dei lavori, giusta disposizione commissariale n. 49, del 23novembre 2009.

Con lodo n. 9del 2018, il [OSCURATO:PERSONA] accertava e quantificava in euro 62.457,85 il credito maturato dal professionista nei confronti del Comune di Messina e delSegretario Generale del Comune di Messina, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore traffico e della mobilità, e, per quanto d’interesse condannava, in solido fra loro, i convenuti alrelativo pagamento in favore dell’attore oltre accessori.

Avverso questo provvedimento interponeva appelloRenate [OSCURATO:PERSONA], nella qualità in epigrafe indicata in seguito al decesso, nelle more intervenuto, del coniuge, proprio dante causa, chiedendo dichiararsi il diritto a percepire la complessiva somma dieuro 547.455,24, co n co ndanna degli appellati al pagamento della residua somma di euro 378.230,38.

Si costituiva l’Amministrazione comunale che proponeva appello incidentale.

La Corte d’appello di Roma con ordinanza collegiale, dopo avere rilevato che l’atto di impugnazione del lodo era stato notificato personalmente al Segretario G enerale del Comune di Messina, anziché al Ministero dell’Interno dal quale egli dipende va, onerava parte attrice della notifica dell’atto introduttivo nel termine di novanta giorni e rinviava la causa, per la verifica della regolare instaurazionedel contraddittorio e per i successivi provvedimenti,a nuova udienza.

L’appellante principale non dava seguito all’ordine di integrazione del contraddittorio e,intervenuto uno scambio di note autorizzate tra le parti, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, dopo avere preso atto che l’impugnante aveva “omesso di ottemperare all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 nei confronti del Ministero dell’Interno” e ritenuto che “a tale omissione consegue l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 comma 2 (recte 3) c.p.c. ”, dichiarava l’estinzione del giudizio. 2.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Messina.

E’ stata fissata adunanza camerale per la trattazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 307, 331 e 332 cod. proc. civ. e dell’art. 1294 cod. civ., la violazione dei principi generali e delle norme in tema di solidarietà passiva e giudizio con pluralità di partie la conseguente nullità della sentenzaimpugnata.

La Corte d’Appello di Roma aveva inteso e applicato in maniera erronea i principi e le norme in materia di solidarietà passiva, litisconsorzio necessario e contraddittorio con pluralità di parti, nel dichiarare l’improcedibilità e quindi l’estinzione del giudizio, nei termini di cui all’art. 307, secondo comma, cod. proc. civ., per non averel’appellante ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 nei confronti del Ministero dell’interno.

Le due cause introdotte dall’appellante erano infatti scindibilie la parte non era tenuta ad impugnare necessariamente il lodo arbitrale anche nei confronti del Segretario Generale del Comune di Messina, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.

Tra i convenuti doveva ritenersi una solidarietà passiva rispetto all’obbligazione di pagamento di una somma di denaro e in difetto di litisconsorzio necessario, la norma applicabile era l’art. 332 cod. proc. civ. dove la notifica ordinata dal giudice di appello avrebbe avuto la funzione di mera litis denuntiationei confronti del Segretario Generale.

L’unico effetto prodotto dalla mancata notifica sarebbe stato quindi quello della sospensione del processo sino al decorso dei termini per l’impugnazione,e non l’estinzione. [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente, aveva agito in sede arbitrale esercitando il diritto al compenso per l’attività professionale svolta su disciplinare di incarico del Comune di Messina.

In seguito alla pronuncia del 3 ottobre 2007 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiaratodecaduta la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il novembre 2007 e il giugno 2013, e per successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM), la competenza per il completamento dei lavori, per cui aveva prestato la propria opera professionale l’ingegner Rodriquez, veniva trasferita dal Comune di Messina a soggetti diversi, quali Commissari delegati.

Venivano in tal modo individuati nel tempo, dapprima il prefetto di Messina, nominato [OSCURATO:PERSONA] per l’attuazione dei lavori, poi il Sindaco di Messina, in sostituzione del p refetto , che revoc ò l’incarico all’ i ng egner e Rodriquez con [OSCURATO:PERSONA] n. 49 del 23novembre 2009 a tanto obbligato dal la necessità di investire dell’esecuzione dei lavori ANAS.

ConOrdinanza del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile n. 93 del 13 giugno 2013, la competenza per il completamento dei lavori veniva attribuita di nuovo al Comune di Messina e in detto contesto il Segretario Generale veniva individuato quale soggetto “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi”. [OSCURATO:PERSONA] anche “autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna”e a provvedere “alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti”.

In sede arbitrale il professionista incaricato proponeva domanda nei confronti del Comune di Messina e del Segretario Generale laddove, precisa la ricorrente, nessun rapporto vi era tra il Comune e il Segretario Generale in relazione all’incarico conferito con il disciplinare del 1991, trattandosi di rapporti autonomi e distinti.

Il Comune aveva assunto l’obbligo di pagare il professionista incaricato e il Segretario Generale al momento in cui era stata proposta domanda di arbitrato era, per l’ordinanza del Capo della Protezione Civile citata, soltanto il Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione nel coordinamento degli interventi con compiti di ricognizione e accertamento di procedure e rapporti pendenti, veste in ragione della quale l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] esteso nei suoi confronti la condanna richiesta in sede di arbitrato.

La posizione del Segretario Generale era del tutto autonoma rispetto a quella del Comune di Messina: il Segretario, infatti, non era parte del Disciplinare di incarico e non rivestiva più il ruolo di soggetto competente per i lavori perché la competenza era stata riattribuita al Comune con l’ordinanza del Capo della Protezione civile citata, e lo stesso atto di revoca dell’incarico era stato adottato dal Sindaco del Comune di Messina.

In siffatta cornice il Comune era vincolato in ragione del contratto intercorso con il professionista e il secondo per una ordinanza del Capo della Protezione Civile.

Per l’accertamento loro rimesso, gli arbitri avrebbero dovuto interpretare il contratto di incarico per stabilire se vi era responsabilità del Comune e, ancora, l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile, per verificare se potesse configurarsi una diversa e autonoma responsabilità del Segretario Generale, nel suo ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici privati avrebbero quindi potuto condannare entrambi i convenuti o, ancora, sol tanto il Comune in ragione del D isciplinare di incarico, ritenendo estraneo il Segretario Generale o , a ltrimenti , soltanto quest’ultimo, qualificando il Comune non responsabile in quanto esautorato dai propri poteri in seguito allo scioglimento della Giunta municipale, nel periodo tra il 2007 e il 2013, in cui era intervenuta la revoca dell’incarico.

Avrebbe dovuto, pertanto , trovare applicazione la regola della solidarietà passiva e quella della scindibilità delle cause che lascia nella facoltà del creditore di rivolgersi, per l’intero, all’uno o all’altro debitore, conautonoma impugnabilità non ricorrendo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una delle ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ. (sono citate: Cass. civ., sez.

III, 27 dicembre 2023, n. 36100; Cass. civ., sez.

III, 21 agosto 2018, n. 20860 ). 2.–Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’e rrata statuizione sulle spese in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale e tanto laddove l’accoglimento dell’appello avrebbe dovuto determinare la condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese di lite.

Articola quindi, la ricorrente, in via rescindente, i motivi di dedotta nullità del lodo impugnato davanti la Corte d’appello di Roma. 3.– Il controricorrente Comune di Messina deduce , a sua volta, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. 3.1.–Controparte avrebbe potuto rinunciare alla domanda nei confronti del Segretario Generale in sede di note di trattazione, depositate in data 9 aprile 2024,mentre si era limitata ad insistere in att i, il che avrebbe determinato “l’inevitabilità del pronunciamento di estinzione”. 3.2.– L ’epigrafe del ricorso per cassazione riportava poi e ancora il Segretario Generale tra i resistenti. 3.3.–L’ordinanza del 18 dicembre 2023 , con cui la Corte d’Appello di Roma aveva concesso termine per rinnovare la notifica, non avrebbe potuto sussumersi nell’alveo dell’art. 332 cod. proc. civ.,atteso che a tale data il lodo arbitrale del 5 dicembre 2022 , “ era già passato in giudicato per il Segretario Generale e la Corte non avrebbe avuto necessità di chiedere la rinnovazione della notifica” dell’appello. 3.4.– Si sarebbe poi e comunque realizzata una ipotesi di “ litisconsorzio processuale necessario”in appello, trattandosi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, insorgendo la necessità del litisconsorzio in appello per il solo fatto che tutte le parti eranostate presenti nel giudizio di primo grado. 3.4.1.– L a s ituazione di dipendenza delle controversie e dei relativi accertamenti si sarebbe avuta nel caso di specie e tanto in ragione della contestazione insorta tra le parti sulla individuazione dell’ unico soggetto obbligato, con il conseguente rilievo che “”.le controversie devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell’individuazione dell'obbligato La valutazione operat a in sede arbitrale su ll’eccepita carenza di legittimazione passivasollevata dall’Amministrazione comunale, poi oggetto di appello incidentale, avrebbe reso inscindibili le due cause e “corretta la necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, nei confronti del Segretario Generale”.

La controricorrente ha quindi concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei motivi di ricorso. 3.5.–In via subordinata la parte ha quindi contraddetto nel merito del lodo, concludendo per la non fondatezza del ricorso. 4.–Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito indicati ; il secondo resta assorbito. 5.–La ricorrente deduce che il proprio dante causa, l’ ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ha maturato un credito professionale nei confronti del Comune di Messina – con cui aveva sottoscritto un Disciplinare di incarico per la direzione lavori relativa alla realizzazione di svincolo stradale in territorio comunale– e del Segretario Generale del Comune .

Quest’ultimo veniva evocato in lite, anche nel giudizio arbitrale, in quanto “[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina”, designato, come tale, giusta ordinanza n. 133 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile del 22 novembre 2013.

La parte, dopo aver ott enuto parziale soddisfazione del maggiore credito rivendicato in sede arbitrale, impugna, per l’effetto, il lodo davanti alla Corte d’appello di Roma reclamando le maggiori somme, dedotte le relative nullità.

La Corte territoriale, su eccezione dell’Amministrazione comunale convenuta, che aveva sul punto eccepito la nullità ab origine del giudizio , compreso quello arbitrale, per violazione del principi o del contraddittorio, verificato chela notifica al Segretario Generale era stata curata presso la sede del Comune di Messina e non presso il Ministero dell’interno, da cui il primo dipendeva, ne ha disposto il rinnovo, dando termine all’appellante per l’incombente.

L’appellante non ha provveduto alla nuova notifica e la Corte d’appello con l’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ritenuta tra le parti l’esistenza di un litisconsorzio necessario (artt. 307 e 331 cod. proc. civ.). 5.1.–I termini della questione posta richiedono che, in via preliminare , si stabilisca se l’obbligazione dedotta in lite abbia natura solidale e se per la stessa possa applicarsi il principio, valido per le obbligazioni solidali, secondo il quale ciascuno dei condebitori in solido è tenuto per l’intero e il creditore può indifferentemente rivolgersi all’uno o all’altro dei debitori per l’intero (art. 1292 cod. civ.) e vige tra i condebitori la presunzione di solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.).

Più puntualmente, alla obbligazione solidale si accompagna uno statuto sostanziale e processuale (artt. 1292, 1294 e 1306 cod. civ. e ancora artt.102, 103, 331 e 332 cod. proc. civ.), per un quadro, ampio, in cui si compongono in via autonoma e distinta le singole obbligazioni facenti capo ai condebitori in solido, salve le eccezioni integrate dai limiti di contestazione e accertamento portati nel processo dalle parti quanto al dedotto rapporto solidale.

Alla obbligazione solidale, si accompagnano pertanto due regole.

La prima,in ragione della quale il creditore può agire in giudizio reclamando l’intero nei confronti di uno dei condebitori in solido.

La seconda per la quale, una volta intervenuta sentenza passata in giudicato, ciascuno degli altri debitori, non partecipanti al giudizio , potrà fare valere rispetto al creditore il giudicato formatosi tra creditore e altro/altri condebitore/i, in quanto a sé favorevole.

L’art. 1306 cod. civ., ai commi primo e secondo, è, sul punto, norma di raccordoe “ crocevia di problemi tra diritto e processo ”, come definita dalla migliore dottrina.

La disposizione dopo aver previsto che il giudicato tra creditore e uno dei condebitori, in caso di solidarietà passiva, o ancora tra debitore ed uno dei concreditori, in caso di solidarietà attiva, non possa opporsi agli altri condebitori o concreditori che non abbiano partecipato al giudizio, rimarcando la generale regola dell’efficacia limitata inter partes del giudicato (art. 2909 cod. civ.), esprime il carattere autonomo che le obbligazioni solidali conservano nel processo, legittimando , quanto alla solidarietà passiva,tante azioni quanti sono i condebitori.

L’indicata indole trova poi confermanella distinta facoltà riconosciuta a tutti i condebitori che non abbiano preso parte al relativo giudizio, di potersi avvalere del giudicato.

Alle segnateregole che predicano dell’obbligazione solidale la natura di un fascio di autonomi rapporti, consegue l’evidenza che il giudizio instaurato nei confronti di più condebitor i realizza una ipotesi di litisconsorzio processuale facoltativo, con scindibilità delle cause ove cumulativamente proposte,senza che insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condebitori.

Si è più chiaramente affermato che la natura solidale dell’obbligazione determina l’insorgenza di una pluralità di rapporti distinti,anche se collegati tra loro(Cass., Sez.

V, 24 luglio 2025, n. 21246; Cass., Sez.

III , 14 febbraio 2024, n. 4065; Cass., Sez.

I, 1° settembre 2023,n. 25593; Cass., Sez.I, 6 ottobre 2020, n. 21497), che conoscono distinte vicende all’interno del processo secondo le quali eventi interruttivi e impugnazioni, ad esempio, restano limitati negli effetti al rapporto cui accedono.

Tale regola conosce però una eccezione,nell’ipotesi in cui il processo non è evento neutro rispetto alla struttura dell’obbligazione solidale, all’interno della quale introduce la figura del litisconsorzio processuale necessario , nell’acquisita dipendenza delle dom a nde promosse , con conseguente inscindibilità delle cause.

Siffattaipotesi resta integrata, ad esempio, dove insorga contestazione tra le parti in ordine alla titolarità passiva del debito che ciascuno dei convenuti neghi per sé, afferma n do la invece per l’a l tro o , ancora , quando la parte convenuta agisca in regresso rispetto a un terzo chiamato in giudizio.

Come questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare, in tal caso la decisione della controversia fra attore e convenuto è alternativa rispetto a quella fra attore e terzo e si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati dal nesso proprio del litisconsorzio necessario processuale – per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo – che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d’impugnazione( Cass., Sez.

II, 8 agosto 2003 , n. 11946; Cass., Sez.

I, 28febbraio 2018, n. 4722 ) .

Le cause sono, in tal caso, tra loro dipendenti poiché le distinte posizione dei coobbligati presentano una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga o nega la responsabilità dell'altro e dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte, tanto determina la natura necessaria del contraddittorio (Cass., Sez.

Un.

Civ.,4 dicembre 2024 , n. 31136 ).

L’effetto, interno al processo , è quindi quello per il quale, ad esempio, là dove un evento interruttivo attinga illitisconsorzio necessario processuale – in essere per la procurata interferenza tra accertamenti in ordine alla alternativa ed effettiva titolarità della pretesa – e si realizzi una tard iva riassunzione della causa, si ha una estinzione dell’intero processo e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo (Cass., Sez.

III, 10 febbraio 2023 , n. 4283 ; in termini, Cass., Sez.

III, 29 dicembre 2023, n. 36420). 6.–In applicazione degli indicati principi si tratta di stabilire se la citazione nel giudizio arbitrale e la domanda di annullamento del lodo proposta dall’odierna ricorrente davanti alla Corte d’appello di Roma, in cui figuravano quali condebitori in solido sia il Comune di Messina che il Segretario Generale,quale [OSCURATO:PERSONA] delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione comunale nel coordinamento degli interventi e di cui si chiedeva la condanna , in solido, al pagamento dei compensi professionali maturati dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per la direzione dei lavori di realizzazione di strutture per la regolamentazione del traffico veicolare in territorio comunale, rispetti l’autonomia dei rapporti obbligatori ai sensi dell’art. 1292 e 1294 cod. civ., con conseguente litisconsorzio facoltativo tra i due debitori evocati in lite e relativa indifferenza di ciascuna delle parti in lite agli eventi processuali che attingano l’altra.

Oppure se, per una interferenza degli accertamenti sulla titolarità a latere debitoris del credito vantato dal professionista, in ragione della contestazione portata– là d ove portata , nel rapporto tra i due convenuti, il Comune di Messina e il Segretario Generale, circa l’individuazione dell’effettivo debitore – resti integrata una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.

L’effetto conseguente sarà quello: a)nella prima ipotesi, della insensibilità della mancata notifica in rinnovo dell’atto di citazione in appello al Segretario Generale con prosecuzione, nel merito,del giudizio di opposizione al lodo arbitrale nei confronti dell’altro convenuto, il Comune di Messina, e tanto nel rispetto della previsione di cui all’art. 332 cod. proc. civ., che onera la parte della notifica dell’atto introduttivo ai fini di una mera provocatio ad opponendum senza che il mancato adempimento dell’incombente, ordinato nella specie dalla Corte di merito, comporti l’estinzione dell’intero processo, ma solo la sua sospensione nell’attesa che passi in cosa giudicata la decisione arbitrale, impugnata, rispetto all’altra parte, il Segretario Generale; b)nella seconda ipotesi, l’effetto invece sarà quello della estensione dell’estinzione all’intero giudizio per mancata notifica al S egretario Generale, nell’indicata qualità, e tanto nella integrazione di un litisconsorzio processuale necessario per realizzata interferenza tra accertamentisulla legittimazione passiva. 6.1.–Poiché il dedotto vizio integra un “error in procedendo” questa Corte è legittimata all’esame degli atti del giudizio.

L’oggetto di scrutinio attiene infatti al modo in cui il processo si è svolto e con il proposto ricorso per cassazione viene denunciato un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore.

Negli indicati presupposti il giudice di legittimità è pertanto investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda(Cass., Sez.

III, 7 giugno 2023 , n. 16028 ; Cass. Sez.

Un.

Civ., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass., Sez.

Lav. 24dicembre 2021, n. 41465). 6.2.–Come riportato in ricorso, l’odierna ricorrente ha proposto dinanzi al collegio arbitrale, e quindi davanti alla Corte d’appello , una domanda di condanna in solido del Comune di Messina e del Segretario Generale, quest’ultimo quale “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione di Messina nel coordinamento degli interventi in materia di mobilità nella città di Messina”.

Come ancora risulta dagli atti di costituzione e resistenza, dopo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiarato decaduta la Giunta municipale di Messina il 3 ottobre 2007, all’esito, in ragione di successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,gli interventi urgenti e il potere di fronteggiare l’emergenza ambientale che si era determinata nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, erano stati di volta in volta attribuiti a distinti Delegatiper l’attuazione.

Con ordinanza n. 93 del 13 giugno 2013 del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, il Comune di Messina veniva individuato come amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Messina (art. 1, comma 1) e il Segretario Generale della città di Messina quale “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi” con autorizzazione “a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico” provvedendo “alla ricognizione e all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti” (art. 1, comma 2).

Per i segnati momenti le due figure, quella dell’Amministrazione comunale e quella del Segretario Generale, hanno distinte competenze: quelle proprie del Segretario Generale assumono valenza ricognitiva e prodromica delle altre che, successive e ormai elevate “a sistema”, spettano al Comune di Messina.

La parte controricorrente ha dedotto di avere contestato nel giudizio di merito, nelle sue distinte sedi, la propria legittimazione passiva alla pretesa creditoria dell’avente causa dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per i compensi da questi maturati, facendo valerequella del Segretario Generale, e che pertanto il litisconsorzio processuale doveva intendersi necessario e il giudizio di appello estinto per inosservanza del termine di notifica dell’atto introduttivo.

Il controricorrente deduce di avere “( individuato appunto il soggetto obbligato all’adempimento nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile e in definitiva nel Segretario Generale)” (p. 16 controricorso).

Ancora dal controricorso, nella parte in cui riporta ampi stralci dell’atto di costituzione nel giudizio arbitrale (p. 30 e ss.), si apprende che nel giudizio davanti agli arbitri il Comune di Messina aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che “il Sindaco interviene nella vicenda non come legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], bensì sempre e comunque nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Presidente del Consiglio dei Ministri e più in particolare della Protezione civile.

Per l’effetto … la domanda attorea sarebbe dovuta essere proposta e notificata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (p. 30 controricorsoche riporta stralcio della decisione arbitrale).

Le ulteriori pagine (dalla p. 30 e fino alla p. 38) richiamate nella sezione del controricorso, in cui il Comune deduce la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario tra le parti convenute e appellate nel giudizio di merito, richiamano gli esiti della lite arbitrale decisa dai giudici privati nel senso della legittimazione, in proprio , del Comune di Messina per il cui operato, si dice dal decidente, non può essere chiamata a rispondere la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli indicati passaggi non valgono pertanto a chiarire,altrimenti, la portata della contestazione sulla stretta legittimazione del Segretario Generale così da radicare in giudizio la questione della alternativa titolarità passiva delle parti evocate in lite dalla ricorrente.

Il controricorrente Comune si difende deducendo la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non chiede l’accertamento della responsabilità del Segretario Generale neppure quale delegato dell’Amministrazione centrale.

Resta ferma, quindi, e nel resto, l ’articolazione contenuta in ricorso delle domande di condanna in solido proposte da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede universale dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Messina e del Segretario Generale, per l’indicata veste, non altrimenti qualificate quanto ai rispettivi titoli in termini di logica connessione, senza che le contestazioni portate dal controricorrente definiscano una interferenza in punto di accertamento sulla alternativa legittimazione passiva del Segretario Generale, nella qualità indicata.

Nessuna ipotesi di litisconsorzio processuale necessario è pertanto configurabile nei rapporti tra parte creditrice e i due soggetti evocati in lite. 7.–Il primo motivo di ricorso è quindi fondato.

Nell’accertato error in procedendo l a sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti delle censure accolte e la causa va rinviata per il prosieguo nel merito davanti alla Corte d’appello di Romache, in altra composizione, provvederà anche a vagliare, preliminarmente, per la eventuale attivazione del meccanismo di cui all’art. 332, secondo comma, cod. proc. civ., se nelle more il lodo impugnato sia passato in cosa giudicataper decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente inutilità della sospensionedel processo.

Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il restante motivo,sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito , resta assorbito.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.545/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede universale dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AvvocatoArturo Cancrini unitamente all’[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso,giusta delibera di G.M. n. 17 del 21 gennaio 2025 e procura speciale in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del Comune d i Messina, n ella q ualità d i s oggetto responsabile in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, giusta ordinanza n. 133 della Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della Protezione Civile del 22 novembre 2013 -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3766/2024 depositata il 28/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con atto notificato i l 14 aprile 2015, l ’ingegner [OSCURATO:PERSONA] proponeva domanda di arbitratoper vedere accertato il proprio diritto ad ottenere i compensi dovuti per il primo e secondo Lotto – Svincolo autostradale “Giostra” della Città di Messina, in seguito a lla revoca dell’incaricodi direttore dei lavori, giusta disposizione commissariale n. 49, del 23novembre 2009. Con lodo n. 9del 2018, il [OSCURATO:PERSONA] accertava e quantificava in euro 62.457,85 il credito maturato dal professionista nei confronti del Comune di Messina e delSegretario Generale del Comune di Messina, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] in relazionealle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore traffico e della mobilità, e, per quanto d’interesse condannava, in solido fra loro, i convenuti alrelativo pagamento in favore dell’attore oltre accessori. Avverso questo provvedimento interponeva appelloRenate [OSCURATO:PERSONA], nella qualità in epigrafe indicata in seguito al decesso, nelle more intervenuto, del coniuge, proprio dante causa, chiedendo dichiararsi il diritto a percepire la complessiva somma dieuro 547.455,24, co n co ndanna degli appellati al pagamento della residua somma di euro 378.230,38. Si costituiva l’Amministrazione comunale che proponeva appello incidentale. La Corte d’appello di Roma con ordinanza collegiale, dopo avere rilevato che l’atto di impugnazione del lodo era stato notificato personalmente al Segretario G enerale del Comune di Messina, anziché al Ministero dell’Interno dal quale egli dipende va, onerava parte attrice della notifica dell’atto introduttivo nel termine di novanta giorni e rinviava la causa, per la verifica della regolare instaurazionedel contraddittorio e per i successivi provvedimenti,a nuova udienza. L’appellante principale non dava seguito all’ordine di integrazione del contraddittorio e,intervenuto uno scambio di note autorizzate tra le parti, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, dopo avere preso atto che l’impugnante aveva “omesso di ottemperare all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 nei confronti del Ministero dell’Interno” e ritenuto che “a tale omissione consegue l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 comma 2 (recte 3) c.p.c. ”, dichiarava l’estinzione del giudizio. 2.–[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Messina. E’ stata fissata adunanza camerale per la trattazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102, 307, 331 e 332 cod. proc. civ. e dell’art. 1294 cod. civ., la violazione dei principi generali e delle norme in tema di solidarietà passiva e giudizio con pluralità di partie la conseguente nullità della sentenzaimpugnata. La Corte d’Appello di Roma aveva inteso e applicato in maniera erronea i principi e le norme in materia di solidarietà passiva, litisconsorzio necessario e contraddittorio con pluralità di parti, nel dichiarare l’improcedibilità e quindi l’estinzione del giudizio, nei termini di cui all’art. 307, secondo comma, cod. proc. civ., per non averel’appellante ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 nei confronti del Ministero dell’interno. Le due cause introdotte dall’appellante erano infatti scindibilie la parte non era tenuta ad impugnare necessariamente il lodo arbitrale anche nei confronti del Segretario Generale del Comune di Messina, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. Tra i convenuti doveva ritenersi una solidarietà passiva rispetto all’obbligazione di pagamento di una somma di denaro e in difetto di litisconsorzio necessario, la norma applicabile era l’art. 332 cod. proc. civ. dove la notifica ordinata dal giudice di appello avrebbe avuto la funzione di mera litis denuntiationei confronti del Segretario Generale. L’unico effetto prodotto dalla mancata notifica sarebbe stato quindi quello della sospensione del processo sino al decorso dei termini per l’impugnazione,e non l’estinzione. [OSCURATO:PERSONA], dante causa della ricorrente, aveva agito in sede arbitrale esercitando il diritto al compenso per l’attività professionale svolta su disciplinare di incarico del Comune di Messina. In seguito alla pronuncia del 3 ottobre 2007 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiaratodecaduta la [OSCURATO:PERSONA], nel periodo compreso tra il novembre 2007 e il giugno 2013, e per successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri (OPCM), la competenza per il completamento dei lavori, per cui aveva prestato la propria opera professionale l’ingegner Rodriquez, veniva trasferita dal Comune di Messina a soggetti diversi, quali Commissari delegati. Venivano in tal modo individuati nel tempo, dapprima il prefetto di Messina, nominato [OSCURATO:PERSONA] per l’attuazione dei lavori, poi il Sindaco di Messina, in sostituzione del p refetto , che revoc ò l’incarico all’ i ng egner e Rodriquez con [OSCURATO:PERSONA] n. 49 del 23novembre 2009 a tanto obbligato dal la necessità di investire dell’esecuzione dei lavori ANAS. ConOrdinanza del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione Civile n. 93 del 13 giugno 2013, la competenza per il completamento dei lavori veniva attribuita di nuovo al Comune di Messina e in detto contesto il Segretario Generale veniva individuato quale soggetto “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi”. [OSCURATO:PERSONA] anche “autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna”e a provvedere “alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti”. In sede arbitrale il professionista incaricato proponeva domanda nei confronti del Comune di Messina e del Segretario Generale laddove, precisa la ricorrente, nessun rapporto vi era tra il Comune e il Segretario Generale in relazione all’incarico conferito con il disciplinare del 1991, trattandosi di rapporti autonomi e distinti. Il Comune aveva assunto l’obbligo di pagare il professionista incaricato e il Segretario Generale al momento in cui era stata proposta domanda di arbitrato era, per l’ordinanza del Capo della Protezione Civile citata, soltanto il Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione nel coordinamento degli interventi con compiti di ricognizione e accertamento di procedure e rapporti pendenti, veste in ragione della quale l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] esteso nei suoi confronti la condanna richiesta in sede di arbitrato. La posizione del Segretario Generale era del tutto autonoma rispetto a quella del Comune di Messina: il Segretario, infatti, non era parte del Disciplinare di incarico e non rivestiva più il ruolo di soggetto competente per i lavori perché la competenza era stata riattribuita al Comune con l’ordinanza del Capo della Protezione civile citata, e lo stesso atto di revoca dell’incarico era stato adottato dal Sindaco del Comune di Messina. In siffatta cornice il Comune era vincolato in ragione del contratto intercorso con il professionista e il secondo per una ordinanza del Capo della Protezione Civile. Per l’accertamento loro rimesso, gli arbitri avrebbero dovuto interpretare il contratto di incarico per stabilire se vi era responsabilità del Comune e, ancora, l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile, per verificare se potesse configurarsi una diversa e autonoma responsabilità del Segretario Generale, nel suo ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici privati avrebbero quindi potuto condannare entrambi i convenuti o, ancora, sol tanto il Comune in ragione del D isciplinare di incarico, ritenendo estraneo il Segretario Generale o , a ltrimenti , soltanto quest’ultimo, qualificando il Comune non responsabile in quanto esautorato dai propri poteri in seguito allo scioglimento della Giunta municipale, nel periodo tra il 2007 e il 2013, in cui era intervenuta la revoca dell’incarico. Avrebbe dovuto, pertanto , trovare applicazione la regola della solidarietà passiva e quella della scindibilità delle cause che lascia nella facoltà del creditore di rivolgersi, per l’intero, all’uno o all’altro debitore, conautonoma impugnabilità non ricorrendo, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, una delle ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ. (sono citate: Cass. civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 36100; Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20860 ). 2.–Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’e rrata statuizione sulle spese in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale e tanto laddove l’accoglimento dell’appello avrebbe dovuto determinare la condanna del Comune di Messina al pagamento delle spese di lite. Articola quindi, la ricorrente, in via rescindente, i motivi di dedotta nullità del lodo impugnato davanti la Corte d’appello di Roma. 3.– Il controricorrente Comune di Messina deduce , a sua volta, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso. 3.1.–Controparte avrebbe potuto rinunciare alla domanda nei confronti del Segretario Generale in sede di note di trattazione, depositate in data 9 aprile 2024,mentre si era limitata ad insistere in att i, il che avrebbe determinato “l’inevitabilità del pronunciamento di estinzione”. 3.2.– L ’epigrafe del ricorso per cassazione riportava poi e ancora il Segretario Generale tra i resistenti. 3.3.–L’ordinanza del 18 dicembre 2023 , con cui la Corte d’Appello di Roma aveva concesso termine per rinnovare la notifica, non avrebbe potuto sussumersi nell’alveo dell’art. 332 cod. proc. civ.,atteso che a tale data il lodo arbitrale del 5 dicembre 2022 , “ era già passato in giudicato per il Segretario Generale e la Corte non avrebbe avuto necessità di chiedere la rinnovazione della notifica” dell’appello. 3.4.– Si sarebbe poi e comunque realizzata una ipotesi di “ litisconsorzio processuale necessario”in appello, trattandosi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, insorgendo la necessità del litisconsorzio in appello per il solo fatto che tutte le parti eranostate presenti nel giudizio di primo grado. 3.4.1.– L a s ituazione di dipendenza delle controversie e dei relativi accertamenti si sarebbe avuta nel caso di specie e tanto in ragione della contestazione insorta tra le parti sulla individuazione dell’ unico soggetto obbligato, con il conseguente rilievo che “”.le controversie devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell’individuazione dell'obbligato La valutazione operat a in sede arbitrale su ll’eccepita carenza di legittimazione passivasollevata dall’Amministrazione comunale, poi oggetto di appello incidentale, avrebbe reso inscindibili le due cause e “corretta la necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, nei confronti del Segretario Generale”. La controricorrente ha quindi concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei motivi di ricorso. 3.5.–In via subordinata la parte ha quindi contraddetto nel merito del lodo, concludendo per la non fondatezza del ricorso. 4.–Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito indicati ; il secondo resta assorbito. 5.–La ricorrente deduce che il proprio dante causa, l’ ingegnere [OSCURATO:PERSONA], ha maturato un credito professionale nei confronti del Comune di Messina – con cui aveva sottoscritto un Disciplinare di incarico per la direzione lavori relativa alla realizzazione di svincolo stradale in territorio comunale– e del Segretario Generale del Comune . Quest’ultimo veniva evocato in lite, anche nel giudizio arbitrale, in quanto “[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina”, designato, come tale, giusta ordinanza n. 133 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile del 22 novembre 2013. La parte, dopo aver ott enuto parziale soddisfazione del maggiore credito rivendicato in sede arbitrale, impugna, per l’effetto, il lodo davanti alla Corte d’appello di Roma reclamando le maggiori somme, dedotte le relative nullità. La Corte territoriale, su eccezione dell’Amministrazione comunale convenuta, che aveva sul punto eccepito la nullità ab origine del giudizio , compreso quello arbitrale, per violazione del principi o del contraddittorio, verificato chela notifica al Segretario Generale era stata curata presso la sede del Comune di Messina e non presso il Ministero dell’interno, da cui il primo dipendeva, ne ha disposto il rinnovo, dando termine all’appellante per l’incombente. L’appellante non ha provveduto alla nuova notifica e la Corte d’appello con l’impugnata sentenza ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ritenuta tra le parti l’esistenza di un litisconsorzio necessario (artt. 307 e 331 cod. proc. civ.). 5.1.–I termini della questione posta richiedono che, in via preliminare , si stabilisca se l’obbligazione dedotta in lite abbia natura solidale e se per la stessa possa applicarsi il principio, valido per le obbligazioni solidali, secondo il quale ciascuno dei condebitori in solido è tenuto per l’intero e il creditore può indifferentemente rivolgersi all’uno o all’altro dei debitori per l’intero (art. 1292 cod. civ.) e vige tra i condebitori la presunzione di solidarietà passiva (art. 1294 cod. civ.). Più puntualmente, alla obbligazione solidale si accompagna uno statuto sostanziale e processuale (artt. 1292, 1294 e 1306 cod. civ. e ancora artt.102, 103, 331 e 332 cod. proc. civ.), per un quadro, ampio, in cui si compongono in via autonoma e distinta le singole obbligazioni facenti capo ai condebitori in solido, salve le eccezioni integrate dai limiti di contestazione e accertamento portati nel processo dalle parti quanto al dedotto rapporto solidale. Alla obbligazione solidale, si accompagnano pertanto due regole. La prima,in ragione della quale il creditore può agire in giudizio reclamando l’intero nei confronti di uno dei condebitori in solido. La seconda per la quale, una volta intervenuta sentenza passata in giudicato, ciascuno degli altri debitori, non partecipanti al giudizio , potrà fare valere rispetto al creditore il giudicato formatosi tra creditore e altro/altri condebitore/i, in quanto a sé favorevole. L’art. 1306 cod. civ., ai commi primo e secondo, è, sul punto, norma di raccordoe “ crocevia di problemi tra diritto e processo ”, come definita dalla migliore dottrina. La disposizione dopo aver previsto che il giudicato tra creditore e uno dei condebitori, in caso di solidarietà passiva, o ancora tra debitore ed uno dei concreditori, in caso di solidarietà attiva, non possa opporsi agli altri condebitori o concreditori che non abbiano partecipato al giudizio, rimarcando la generale regola dell’efficacia limitata inter partes del giudicato (art. 2909 cod. civ.), esprime il carattere autonomo che le obbligazioni solidali conservano nel processo, legittimando , quanto alla solidarietà passiva,tante azioni quanti sono i condebitori. L’indicata indole trova poi confermanella distinta facoltà riconosciuta a tutti i condebitori che non abbiano preso parte al relativo giudizio, di potersi avvalere del giudicato. Alle segnateregole che predicano dell’obbligazione solidale la natura di un fascio di autonomi rapporti, consegue l’evidenza che il giudizio instaurato nei confronti di più condebitor i realizza una ipotesi di litisconsorzio processuale facoltativo, con scindibilità delle cause ove cumulativamente proposte,senza che insorga la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condebitori. Si è più chiaramente affermato che la natura solidale dell’obbligazione determina l’insorgenza di una pluralità di rapporti distinti,anche se collegati tra loro(Cass., Sez. V, 24 luglio 2025, n. 21246; Cass., Sez. III , 14 febbraio 2024, n. 4065; Cass., Sez. I, 1° settembre 2023,n. 25593; Cass., Sez.I, 6 ottobre 2020, n. 21497), che conoscono distinte vicende all’interno del processo secondo le quali eventi interruttivi e impugnazioni, ad esempio, restano limitati negli effetti al rapporto cui accedono. Tale regola conosce però una eccezione,nell’ipotesi in cui il processo non è evento neutro rispetto alla struttura dell’obbligazione solidale, all’interno della quale introduce la figura del litisconsorzio processuale necessario , nell’acquisita dipendenza delle dom a nde promosse , con conseguente inscindibilità delle cause. Siffattaipotesi resta integrata, ad esempio, dove insorga contestazione tra le parti in ordine alla titolarità passiva del debito che ciascuno dei convenuti neghi per sé, afferma n do la invece per l’a l tro o , ancora , quando la parte convenuta agisca in regresso rispetto a un terzo chiamato in giudizio. Come questa Corte ha già avuto modo, in più occasioni, di affermare, in tal caso la decisione della controversia fra attore e convenuto è alternativa rispetto a quella fra attore e terzo e si estende necessariamente a quest’ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati dal nesso proprio del litisconsorzio necessario processuale – per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo – che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d’impugnazione( Cass., Sez. II, 8 agosto 2003 , n. 11946; Cass., Sez. I, 28febbraio 2018, n. 4722 ) . Le cause sono, in tal caso, tra loro dipendenti poiché le distinte posizione dei coobbligati presentano una obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga o nega la responsabilità dell'altro e dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte, tanto determina la natura necessaria del contraddittorio (Cass., Sez. Un. Civ.,4 dicembre 2024 , n. 31136 ). L’effetto, interno al processo , è quindi quello per il quale, ad esempio, là dove un evento interruttivo attinga illitisconsorzio necessario processuale – in essere per la procurata interferenza tra accertamenti in ordine alla alternativa ed effettiva titolarità della pretesa – e si realizzi una tard iva riassunzione della causa, si ha una estinzione dell’intero processo e non già del solo rapporto processuale interessato dall’evento medesimo (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2023 , n. 4283 ; in termini, Cass., Sez. III, 29 dicembre 2023, n. 36420). 6.–In applicazione degli indicati principi si tratta di stabilire se la citazione nel giudizio arbitrale e la domanda di annullamento del lodo proposta dall’odierna ricorrente davanti alla Corte d’appello di Roma, in cui figuravano quali condebitori in solido sia il Comune di Messina che il Segretario Generale,quale [OSCURATO:PERSONA] delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione comunale nel coordinamento degli interventi e di cui si chiedeva la condanna , in solido, al pagamento dei compensi professionali maturati dall’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per la direzione dei lavori di realizzazione di strutture per la regolamentazione del traffico veicolare in territorio comunale, rispetti l’autonomia dei rapporti obbligatori ai sensi dell’art. 1292 e 1294 cod. civ., con conseguente litisconsorzio facoltativo tra i due debitori evocati in lite e relativa indifferenza di ciascuna delle parti in lite agli eventi processuali che attingano l’altra. Oppure se, per una interferenza degli accertamenti sulla titolarità a latere debitoris del credito vantato dal professionista, in ragione della contestazione portata– là d ove portata , nel rapporto tra i due convenuti, il Comune di Messina e il Segretario Generale, circa l’individuazione dell’effettivo debitore – resti integrata una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario. L’effetto conseguente sarà quello: a)nella prima ipotesi, della insensibilità della mancata notifica in rinnovo dell’atto di citazione in appello al Segretario Generale con prosecuzione, nel merito,del giudizio di opposizione al lodo arbitrale nei confronti dell’altro convenuto, il Comune di Messina, e tanto nel rispetto della previsione di cui all’art. 332 cod. proc. civ., che onera la parte della notifica dell’atto introduttivo ai fini di una mera provocatio ad opponendum senza che il mancato adempimento dell’incombente, ordinato nella specie dalla Corte di merito, comporti l’estinzione dell’intero processo, ma solo la sua sospensione nell’attesa che passi in cosa giudicata la decisione arbitrale, impugnata, rispetto all’altra parte, il Segretario Generale; b)nella seconda ipotesi, l’effetto invece sarà quello della estensione dell’estinzione all’intero giudizio per mancata notifica al S egretario Generale, nell’indicata qualità, e tanto nella integrazione di un litisconsorzio processuale necessario per realizzata interferenza tra accertamentisulla legittimazione passiva. 6.1.–Poiché il dedotto vizio integra un “error in procedendo” questa Corte è legittimata all’esame degli atti del giudizio. L’oggetto di scrutinio attiene infatti al modo in cui il processo si è svolto e con il proposto ricorso per cassazione viene denunciato un vizio che comporta la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore. Negli indicati presupposti il giudice di legittimità è pertanto investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda(Cass., Sez. III, 7 giugno 2023 , n. 16028 ; Cass. Sez. Un. Civ., 22 maggio 2012, n. 8077; Cass., Sez. Lav. 24dicembre 2021, n. 41465). 6.2.–Come riportato in ricorso, l’odierna ricorrente ha proposto dinanzi al collegio arbitrale, e quindi davanti alla Corte d’appello , una domanda di condanna in solido del Comune di Messina e del Segretario Generale, quest’ultimo quale “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro dell’Amministrazione di Messina nel coordinamento degli interventi in materia di mobilità nella città di Messina”. Come ancora risulta dagli atti di costituzione e resistenza, dopo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo aveva dichiarato decaduta la Giunta municipale di Messina il 3 ottobre 2007, all’esito, in ragione di successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,gli interventi urgenti e il potere di fronteggiare l’emergenza ambientale che si era determinata nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina, erano stati di volta in volta attribuiti a distinti Delegatiper l’attuazione. Con ordinanza n. 93 del 13 giugno 2013 del [OSCURATO:PERSONA] della Protezione civile, il Comune di Messina veniva individuato come amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Messina (art. 1, comma 1) e il Segretario Generale della città di Messina quale “Responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Amministrazione nel coordinamento degli interventi” con autorizzazione “a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico” provvedendo “alla ricognizione e all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti” (art. 1, comma 2). Per i segnati momenti le due figure, quella dell’Amministrazione comunale e quella del Segretario Generale, hanno distinte competenze: quelle proprie del Segretario Generale assumono valenza ricognitiva e prodromica delle altre che, successive e ormai elevate “a sistema”, spettano al Comune di Messina. La parte controricorrente ha dedotto di avere contestato nel giudizio di merito, nelle sue distinte sedi, la propria legittimazione passiva alla pretesa creditoria dell’avente causa dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] per i compensi da questi maturati, facendo valerequella del Segretario Generale, e che pertanto il litisconsorzio processuale doveva intendersi necessario e il giudizio di appello estinto per inosservanza del termine di notifica dell’atto introduttivo. Il controricorrente deduce di avere “( individuato appunto il soggetto obbligato all’adempimento nella Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione civile e in definitiva nel Segretario Generale)” (p. 16 controricorso). Ancora dal controricorso, nella parte in cui riporta ampi stralci dell’atto di costituzione nel giudizio arbitrale (p. 30 e ss.), si apprende che nel giudizio davanti agli arbitri il Comune di Messina aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che “il Sindaco interviene nella vicenda non come legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA], bensì sempre e comunque nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] del Presidente del Consiglio dei Ministri e più in particolare della Protezione civile. Per l’effetto … la domanda attorea sarebbe dovuta essere proposta e notificata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri” (p. 30 controricorsoche riporta stralcio della decisione arbitrale). Le ulteriori pagine (dalla p. 30 e fino alla p. 38) richiamate nella sezione del controricorso, in cui il Comune deduce la sussistenza di un litisconsorzio processuale necessario tra le parti convenute e appellate nel giudizio di merito, richiamano gli esiti della lite arbitrale decisa dai giudici privati nel senso della legittimazione, in proprio , del Comune di Messina per il cui operato, si dice dal decidente, non può essere chiamata a rispondere la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli indicati passaggi non valgono pertanto a chiarire,altrimenti, la portata della contestazione sulla stretta legittimazione del Segretario Generale così da radicare in giudizio la questione della alternativa titolarità passiva delle parti evocate in lite dalla ricorrente. Il controricorrente Comune si difende deducendo la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma non chiede l’accertamento della responsabilità del Segretario Generale neppure quale delegato dell’Amministrazione centrale. Resta ferma, quindi, e nel resto, l ’articolazione contenuta in ricorso delle domande di condanna in solido proposte da [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede universale dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Messina e del Segretario Generale, per l’indicata veste, non altrimenti qualificate quanto ai rispettivi titoli in termini di logica connessione, senza che le contestazioni portate dal controricorrente definiscano una interferenza in punto di accertamento sulla alternativa legittimazione passiva del Segretario Generale, nella qualità indicata. Nessuna ipotesi di litisconsorzio processuale necessario è pertanto configurabile nei rapporti tra parte creditrice e i due soggetti evocati in lite. 7.–Il primo motivo di ricorso è quindi fondato. Nell’accertato error in procedendo l a sentenza impugnata va pertanto cassata nei limiti delle censure accolte e la causa va rinviata per il prosieguo nel merito davanti alla Corte d’appello di Romache, in altra composizione, provvederà anche a vagliare, preliminarmente, per la eventuale attivazione del meccanismo di cui all’art. 332, secondo comma, cod. proc. civ., se nelle more il lodo impugnato sia passato in cosa giudicataper decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente inutilità della sospensionedel processo. Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il restante motivo,sulla regolamentazione delle spese del giudizio di merito , resta assorbito. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo d
Sentenza Cassazione n. 05642/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris