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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27975/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/1990avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi presentati nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del DeGennaro, nonché gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedei rispettivi assistiti, ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in riforma della sentenza del 12 marzo 2024 del G.U.P. delTribunale di Taranto, pur confermando il giudizio di penale responsabilitàformulato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione aireati di tentato omicidio aggravato e di porto e detenzione illegali di armacomune da sparo loro contestati ai capi a) e b) della rubrica - e di [OSCURATO:PERSONA] DiGennaro - in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli al capo n) dellarubrica - ha ridotto la pena ai primi due inflitta nella misura di anni nove e mesidue di reclusione ed ha rideterminato, per il terzo, la pena nella misura di mesiotto di reclusione e di euro 500,00 di multa da apportare in aumento, ex art. 81,secondo comma, cod. pen. rispetto alla pena allo stesso imputato comminata consentenza n. 501/22 del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 13 ottobre 2022.1.1.

Va premesso che, alla luce della ricostruzione operata nel corpo dellasentenza di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte territoriale, i fattiin relazione ai quali è stata confermata la penale responsabilità dei tre imputatipossono essere riassunti nei termini che seguono:- nella mattina dell’1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA], armato di una pistolamitraglietta calibro 7.65, aveva raggiunto l’area di servizio «Tamoil» sita aTaranto, in via Cannata, reputata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed avevaesploso, all’interno del bar alla stessa annesso, due colpi di arma che avevano- il [OSCURATO:PERSONA] si era, nell’immediatezza, recato presso la vicina abitazione delnelle immediate adiacenze del cancello posto a presidio del condominio;- la causale delle azioni, dalla patente matrice intimidatoria, andavaindividuata in una faida maturata in ambito familiare e, segnatamente, nellavolontà punitiva perseguita dal [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] laresponsabilità di aver intessuto una relazione extraconiugale con sua cognataValentina [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, sebbene fosse a sua volta ilcognato di [OSCURATO:PERSONA], padre di Valentina, aveva preso le difese delprimo), determinatisi a vendicare l’azione, si erano posti, insieme ad un terzocomplice mai identificato, a bordo dell’autovettura marca Seat modello Altea,targata [OSCURATO:TARGA], alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA] e lo avevano incrociato mentre questi,alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], era intento a percorrere unastrada provinciale;- in detta occasione si era originato un primo conflitto a fuoco tra glioccupanti dei due mezzi, conclusosi con l’abbandono da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellapropria autovettura (che era stata lasciata con lo sportello aperto ed il motoreacceso) e la sua fuga, incolume, nonostante fossero stati esplosi nei suoiconfronti numerosi colpi di pistola, a piedi lungo una strada complanare;- il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano dato ulteriore corso all’inseguimento e,dopo aver gravemente incidentato l’autoveicolo che li ospitava, ben lungi daldesistere, erano discesi da esso ed avevano costretto, armi in pugno, unsoggetto che transitava a bordo della sua autovettura (una Citroen C3) adarrestare la marcia e ad accoglierli a bordo per continuare la caccia all’obiettivo;- i due uomini avevano poco dopo individuato il [OSCURATO:PERSONA] mentre camminava apiedi lungo la strada ed avevano esploso ai suoi danni numerosi colpi di pistolasenza riuscire, ancora una volta, a colpirlo;- a seguito della segnalazione pervenuta presso la centrale operativa,personale della locale [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto la scena del crimine: lìaveva anzitutto individuato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva abbandonatoper darsi a precipitosa fuga (al cui interno erano state rinvenute due pistole) edaveva, poi, individuato altro soggetto, nell’immediatezza identificato in [OSCURATO:PERSONA] DiGennaro, intento a dialogare con il conducente di un carro attrezzi;- il [OSCURATO:PERSONA], alla vista degli operanti che gli avevano intimato di fermarsi,li aveva dapprima minacciati con una pistola e, quindi, aveva tentato di darsi allafuga prima di essere bloccato e tratto in arresto per i delitti di resistenza apubblico ufficiale e di porto illegale di pistola;- gli accertamenti nell’immediatezza operati – segnatamente, l’escussione asommarie informazioni del conducente del carro attrezzi – avevano permesso diapprezzare come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per consentire il pronto recuperodell’autovettura impossibilitata a muoversi a seguito dell’incidente che avevaappena subìto.1.2.

La Corte territoriale ha preso atto che, all’udienza di discussione, iprocuratori speciali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motividi appello formulati in punto di responsabilità penale limitandosi ad insistere sulledoglianze, incidenti sul trattamento sanzionatorio, con le quali:a) è stata contestata la sussistenza della circostanza aggravante dei futilimotivi posta a corredo dell’imputazione di cui al capo a) della rubrica;b) è stata invocata l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n. 2 cod. pen.;c) è stato censurato l’apparato motivazionale della sentenza di primogrado in punto di riconoscimento della recidiva specifica, infraquinquennale ereiterata per il [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata ed infraquinquennale per ilBisignano;d) è stato criticato il mancato riconoscimento di circostanze attenuantigeneriche.Ha ritenuto infondate dette censure sostenendo che il giudice di primo gradoha correttamente:- ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod.pen. (punto a).

L’antefatto che ha determinato il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] all’azionedelittuosa (come detto, l’aver il [OSCURATO:PERSONA] esploso taluni colpi d’arma da fuoco aidanni dell’esercizio commerciale e dell’abitazione nella disponibilità del primo diessi) si atteggia «a mero pretesto per la manifestazione di un impulso criminale,emergente, nella sua intensità, dalle stesse modalità con le quali è statorealizzato».

Le condotte delle quali i due imputati si sono macchiati palesano, inaltri termini, una patente sproporzione rispetto «all’entità del fatto di cui erascaturigine».

Quest’ultimo, quindi, più che causa determinante dell’eventorappresenta un mero pretesto, «un’occasione per i correi di dare sfogo ad unimpulso violento»;- escluso il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazionedi cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. (punto b).

Secondo consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, l’aver formulato un giudizio di sussistenzadella circostanza aggravante dei futili motivi si pone in termini di ontologicaincompatibilità con la possibilità di ravvisare nella condotta del reo i tratti di unareazione commessa in stato d’ira cagionato dal fatto ingiusto altrui;- applicato l’aumento per la recidiva ascritta agli imputati (punto c).

E’ purvero che la motivazione della sentenza di primo grado appare sul punto carentema è indubbio che l’aumento per essa previsto è stato correttamente operato eciò sulla scorta di un prudente apprezzamento della storia criminale dei dueimputati analiticamente ricostruita nel corpo della sentenza di secondo grado;- escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

A frontedi un fatto connotato da peculiare gravità, nessun elemento di segno positivo chegiustifichi un più mite trattamento sanzionatorio è possibile trarre dal compendioin atti o è stato allegato nell’interesse dei due imputati.Tutto ciò premesso, la Corte ha pur tuttavia rideterminato la pena ai predettiinflitta dal G.U.P. del Tribunale di Taranto ritenendo le valutazioni da questioperate inficiate da un errore nel metodo di calcolo e nella determinazione degliaumenti da apportare ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.1.3.

A fronte della parziale rinuncia ai motivi di appello formulata anchenell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha reputato infondate le doglianzeafferenti l’aumento di pena apportato a seguito del riconoscimento della recidivaspecifica, infraquinquennale e reiterata al predetto contestata e quelleconcernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,mentre ha reputato meritevoli di accoglimento le censure difensive in punto dideterminazione della pena, valutando come inadeguata alla gravità del fatto lasanzione inflitta dal Giudice di primo grado e riconoscendo, infine, la sussistenzadel vincolo della continuazione tra il delitto per il quale in questa sede si procedeed i reati di porto di arma clandestina e di resistenza a pubblico ufficiale dei qualiil [OSCURATO:PERSONA] si è, come sopra evidenziato, macchiato in occasione degliaccadimenti consumatisi l’1 febbraio 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguitoriassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 61 n. 1 cod. pen., nonché illogicità della motivazionequanto al riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi futili, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore premette che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio diprimo grado in ordine alla sussistenza in fatto della circostanza dei futili motivi,ha, anzitutto, reputato di individuare con assoluta certezza il movente dell’azionedelittuosa commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e dal complice nella volontà di farsi giustizia dasoli a fronte delle condotte in precedenza commesse dal [OSCURATO:PERSONA] che, come detto,aveva esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione del ricorrente e diun esercizio commerciale a lui riconducibile.

Contesta che la stessa Corte abbia,poi, collocato su piani di gravità diversa l’azione e la reazione, minimizzando, perun verso, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] «nella assoluta incertezza delle modalità con cuisi è sparato, delle effettive volontà dello sparatore…e nella presunzione chel’autore volesse solo colpire oggetti e non persone» ed esaltando, di contro, lagravità dell’azione del ricorrente della quale ha rimarcato «la natura totalmentesproporzionata e pretestuosa», dando, peraltro, per assodato che sia statoquest’ultimo – e non il [OSCURATO:PERSONA] – ad avviare il conflitto a fuoco.

Lamenta che, atutto concedere alla ricostruzione operata in sentenza, la Corte non ha fatto buongoverno dei canoni ermeneutici elaborati dal Supremo collegio, dei quali haoperato un’analitica ricognizione, che costruiscono la nozione di futile motivo inrelazione ad uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione rispettoalla gravità del reato da apparire, secondo un comune modo di sentire,assolutamente inidoneo a provocare l’azione criminosa.

Contesta l’illogicità delpercorso argomentativo della Corte nella parte in cui, dopo aver riconosciuto lasussistenza della circostanza aggravante in questione a carico del [OSCURATO:PERSONA], ne haescluso la ricorrenza in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Violazione dell’art. 62 n. 2 cod. pen., nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto all’esclusione dell’attenuante della provocazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore evidenzia che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte,secondo la quale l’agguato del quale il [OSCURATO:PERSONA] si è macchiato ha costituito unareazione all’esplosione di colpi d’arma da fuoco operata dal [OSCURATO:PERSONA], dovevalogicamente condurre al riconoscimento della circostanza attenuante dellaprovocazione.

Di essa, infatti, sussistevano tutti i presupposti (lo stato d’ira, ilfatto ingiusto altrui, un rapporto di causalità psicologica tra il secondo ed ilprima).

Contesta, pertanto, la diversa determinazione assunta dalla Corteterritoriale sul presupposto della «marcata sproporzione tra il contegno del Russoe la reazione avuta dai suoi aggressori, posto che questi attentarono alla sua vitacon armi da sparo, con il chiaro intento di vendicare l’affronto subito».

Evidenzia,ancora una volta, come non sia stato accertato chi per primo abbia esploso icolpi in occasione dell’inseguimento lungamente protrattosi lungo la stradastatale.2.3.

Violazione dell’art. 99 cod. pen, nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto al riconoscimento della recidiva, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore premette che con l’atto di appello si era rimarcata la radicaleassenza di motivazione, nel corpo della pronuncia di primo grado, in ordine allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva specifica,infraquinquennale e reiterata.

Evidenzia che la Corte, pur riconoscendo lafondatezza della censura, ha, nonostante ciò, confermato l’aggraviosanzionatorio, esaltando il rilievo dei precedenti penali «per la maggior parterisalenti» e denegandosi rilievo alla condotta processuale dallo stesso imputatoassunta mediante la rinuncia alla pressoché totalità dei motivi di appello.Contesta che la Corte «non ha proceduto ad un reale confronto tra i fatti ….ed ilpassato deviante del [OSCURATO:PERSONA]», limitandosi di fatto ad offrire una motivazioneinadeguata rivestendo «formalmente di impianto motivazionale la non piùvigente presunzione applicativa della condizione di recidiva obbligatoria».2.4.

Violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche edin relazione al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen.Secondo il difensore, la Corte ha negato la concessione delle attenuantigeneriche operando un’ipervalutazione dei precedenti penali «già oggetto distigmatizzazione sanzionatoria attraverso l’applicazione della circostanzaaggravante della recidiva» e negando rilievo alla condotta processuale remissivaassunta in secondo grado.

La Corte, secondo il ricorrente, è incorsa in un patentedifetto di motivazione nella parte in cui ha determinato la pena base nella misuradi anni tredici di reclusione e ha applicato aumenti eccessivi a seguito delriconoscimento del vincolo della continuazione.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione dellalegge penale (art. 62-bis cod. pen.), nonché, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione inrelazione al trattamento sanzionatorio.Il difensore osserva che la Corte, nel disattendere le tesi difensive illustratenell’atto di appello, non ha reso alcuna motivazione circa le ragioni che l’hannoindotta a rigettare la richiesta di concessione di attenuanti generiche.

Gliargomenti al riguardo spesi in sentenza sono incongrui e stereotipati, oltre cheillegittimi nella parte in cui si opera un esclusivo richiamo ai precedenti penalisofferti dal ricorrente o si richiama la gravità dei fatti commessi, senza alriguardo considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato attinto dai colpi di arma.

Evidenziacome l’illegittimità del diniego di concessione delle attenuanti emerga in tuttaevidenza in ragione della necessità di adeguare la pena al notevole rigoresanzionatorio dei reati in contestazione e di garantire la funzione rieducativadella pena.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Il difensore contesta che il Giudice abbia affermato la correttezza dellaqualificazione giuridica del fatto ascritto al ricorrente senza, però, aver datocorso ad alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali detto giudizioè stato fondato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini e per le motivazioni diseguito illustrate.2.

Meritevole di condivisione si atteggia il primo dei motivi posti afondamento dell’atto di impugnazione.2.1.

E’ noto – perché espressione di un orientamento ermeneutico ormaiconsolidato – che la circostanza aggravante dei futili motivi possa ritenersisussistente ove la determinazione criminosa sottesa all’azione delittuosa sia stataindotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto allagravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamenteinsufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più cheuna causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulsoviolento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 -02).Costituisce, del pari, canone valutativo ormai incontroverso – al qualequesto collegio intende dare continuità – quello per il quale l'accertamento inconcreto della sussistenza di detta circostanza debba svolgersi con metodobifasico, attraverso, cioè, una prima verifica del dato oggettivo, costituito dallasproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo hadeterminato, e, quindi, una successiva disamina del profilo soggettivo, costituitodalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un motointeriore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esternocome mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (cfr. Sez. 1, n. 45290del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).Di detti principi, pur espressamente richiamati nel corpo della motivazionedella sentenza impugnata, la Corte territoriale non ha fatto buon governo.Se essa, con un incedere immune da ogni inciampo argomentativo e, anzi,con argomenti dotati di patente consistenza logica, ha correttamente ravvisatonei gesti intimidatori posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del [OSCURATO:PERSONA] l’antecedentelogico-causale dell’azione delinquenziale alla quale quest’ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] sisono determinati, ha, però, nel procedere ad una valutazione sistematica delledue condotte, offerto una lettura che appare per un verso fondata su criticabiliforzature ricostruttive e che si atteggia, comunque, inficiata da un patente livellodi genericità.Quanto al primo dei profili critici appena evidenziati, devesi rimarcare comela Corte, nel suo argomentare, abbia preso le mosse dal fatto, ritenutoincontroverso sulla scorta di una valutazione ex post di quanto poi in concretoavvenuto, che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero maturato proprio l’intenzione diuccidere il [OSCURATO:PERSONA] sin dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza delleazioni che quest’ultimo aveva posto in essere.

Ha così attribuito all’immediatosorgere di detta determinazione in capo ai due imputati la valenza di pietraangolare sul quale fondare il giudizio di sussistenza della circostanza aggravantein esame (così espressamente pag. 14 della motivazione: «è evidente, dunque,la natura totalmente sproporzionata e pretestuosa dell’azione omicidiaria posta inessere rispetto all’occasione che l’aveva determinata, tenuto conto dell’oggettivanon comparabilità degli interessi contrapposti e delle specifiche modalitàdell’azione»).Siffatto percorso argomentativo non appare condivisibile perché non rinvienenel compendio adeguato conforto.

Com’è agevole apprezzare soprattuttole emergenze investigative hanno costituito oggetto di più diffusa disamina, laricostruzione della vicenda oggetto del presente procedimento, pur se definitanei suoi tratti essenziali, non presenta connotati di completezza, essendo inparticolare sfuggita alle telecamere presenti sui luoghi la registrazione dellaprima delle fasi in cui si è articolato il prolungato «contatto» tra gli imputati ed ilRusso (quella, cioè, svoltasi nei pressi della piazzola di sosta ove poi è statarinvenuta, abbandonata, la [OSCURATO:PERSONA] in uso alla persona offesa e dalla qualequest’ultima si è data precipitosamente alla fuga).

Il dato in esame acquisisce,com’è agevole comprendere, una valenza decisiva, esso non consentendo diverificare quale sia stato l’atteggiamento posto in essere in quel peculiarecontesto temporale da tutti i protagonisti della presente vicenda e di ritenere,quindi, con il grado di certezza richiesto nella sede di merito, che il [OSCURATO:PERSONA] ed ilBisignano si siano posti alla ricerca dell’obiettivo già con l’intento di procederealla sua eliminazione o, piuttosto, accendendo ad una chiave di lettura tutt’altroche irragionevole, che a detta determinazione i predetti si siano convertiti neldivenire dell’azione a cagione di ulteriori condotte aggressive poste in esseredalla persona offesa.

Non si trascuri, invero, che il [OSCURATO:PERSONA], in quella giornata dell’1febbraio 2022, «girava armato fino ai denti (due pistole – una semiautomaticacal. 7.65 ed un revolver cal. 38 – ed una pistola mitraglietta)» (così pag. 4 dellamotivazione della sentenza di primo grado), che lo stesso ha ragionevolmenteesploso un colpo di pistola mentre era ancora all’interno dell’abitacolodell’autovettura che lo ospitava (un bossolo calibro 7.65 è stato, infatti,rinvenuto tra i due sedili del mezzo) e che, infine, non ha esitato a reiterarel’azione a mezzo dell’altra pistola della quale era in possesso.

In detta otticaricostruttiva appare allora evidente che il rilievo che la Corte ha attribuito allapervicacia della quale i due imputati hanno dato prova - in specie nel momentoin cui, persa la disponibilità dell’autovettura, essi non hanno desistito dall’azionema, anzi, al fine di perpetuarla, si sono immediatamente dotati di altro mezzo,sequestrando il proprietario, e ponendosi alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA] – scoloragrandemente sino a divenire circostanza essa stessa neutra ai fini in valutazionese, come detto, non è dato conoscere l’esatto succedersi degli accadimenti e, inparticolare, le compiute modalità con le quali gli imputati e la persona offesahanno iniziato ad affrontarsi lungo la strada statale che ha costituito la scena delcrimine.Non appare allora possibile ravvisare, se non operando un inammissibilesalto logico, tratti di manifesta pretestuosità nella condotta posta in essere dagliimputati se, come detto, non è possibile escludere, con apprezzabileverosimiglianza, che l’atto intimidatorio commesso dal [OSCURATO:PERSONA] sia stato seguito daulteriori e più aggressive condotte delle quali quest’ultimo si è reso protagonistanel momento in cui si è visto inseguito.Peraltro, anche a voler trascurare la portata delle considerazioni appenaspese ed a voler integralmente accedere alla lettura proposta dalla Corteterritoriale, non se ne può, come già anticipato, non apprezzarne una censurabiledebolezza.Di essa non persuade, in particolare, la valutazione che costituisce ilpunctum movens e, cioè, l’affermazione che la condotta con la quale i dueimputati hanno attentato al bene vita del [OSCURATO:PERSONA] si appalesi manifestamentesproporzionata rispetto all’azione delittuosa in precedenza consumata daquest’ultimo e reputata, al più, destinata a danneggiare i beni di proprietà di unodi essi.

In tal modo intesa, della condotta della persona offesa viene offerta unalettura oltremodo riduttiva perché di essa se ne trascurano le concrete modalitàcon le quali è stata portata ad attuazione e non se ne considera, quindi, la caricagravemente minatoria e la conseguente rilevante valenza intimidatrice che èstata in grado di ingenerare nell’animo del suo destinatario.

In detta più correttachiave prospettica, allora, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] possa realisticamentedegradarsi a stimolo così insignificante e banale da apparire, secondo l’id quodplerumque accidit, assolutamente inidonea a provocare l’azione criminosa, che,sotto il versante soggettivo, la reazione – della cui non comune gravità non èlecito dubitare - cui il [OSCURATO:PERSONA], certamente timoroso per la propria incolumitàpersonale, si è abbandonato insieme ai complici possa effettivamente degradarsi,quand’anche sin da subito sorretta da un intento omicidario, ad un mero pretestodel quale il predetto si è avvalso per dare sfogo ad una sua connaturatapropensione criminale appare interpretazione affetta da conclamati profili diastrattezza.3.

Si è evidenziato come la Corte territoriale abbia negato il riconoscimentodell’invocata attenuante della provocazione argomentando dall’incompatibilitàlogica tra quest’ultima e la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1, cod.pen.

L’affermazione di principio, pur in astratto condivisibile sotto il profilologico-giuridico, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione,stati d'animo contrastanti dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azionedell'antagonista, non può, all’evidenza, non essere travolta, nel caso in esame,dalle considerazioni sopra spese.

La denunciata necessità, cioè, che la Corterivaluti il tema dei futili motivi impone, quale precipitato logico necessario,l’annullamento della sentenza affinché la Corte si confronti nuovamente anchecon il tema della sussistenza o meno delle condizioni che permettano di mitigareil trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento della circostanza dellaprovocazione.4.

L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per cassazione formulatinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non esclusivamente personali, non può nonriverberare i suoi effetti, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche in relazionealla posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi non abbia,nel corpo del suo ricorso, formulato specifiche doglianze con riguardo ai temi sinqui oggetto di disamina (cfr. Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del, Rv.258393 - 01).5.

Infondati risultano, di contro, gli ulteriori motivi di ricorso formulatinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Non persuasiva è, anzitutto, la doglianza con la quale la difesa ha lamentatol’intervento integrativo operato dalla Corte sul tessuto argomentativo dellapronuncia di primo grado in punto di recidiva.Va infatti osservato che la Corte territoriale, apprezzato che il giudice diprimo grado, pur riconoscendo la sussistenza della recidiva, aveva omesso direndere esplicite le ragioni a sostegno della sua valutazione, era pienamentelegittimata ad integrare la motivazione mancante («La mancanza assoluta dimotivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità dellasentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendolo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione delfatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» -Sez. 6, n.58094 del 30/11/2017, P.g. in proc.

Amorico e altri, Rv. 271735 - 01).Devesi, poi, evidenziare che la Corte, ben lungi dall’essere sfuggitadall’operare un reale confronto «tra i fatti oggetto di contestazione nell’ambitodel presente procedimento ed il passato deviante del [OSCURATO:PERSONA]», come opinatodalla difesa, ha esplicitato, con motivazione articolata priva di manifeste aporiedi natura logica o giuridica, le ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti per i qualisi procede costituiscano espressione di una maggiore pericolosità e capacità adelinquere del ricorrente rispetto ai precedenti penali che hanno determinato lacontestazione della recidiva nella forma reiterata, specifica ed infraquinquennale.6.

Non condivisibili, infine, si atteggiano le censure difensive che investonola congruità dell’apparato motivazionale con riguardo alla mancata concessionedelle attenuanti generiche ed all’entità della risposta sanzionatoria riservata alQuanto al primo aspetto, va in termini generali premesso che la concessionedelle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato(che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), mapresuppone, al contrario, l’emersione in giudizio ed il consequenziale positivoapprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispettoalla previsione edittale.La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti,quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favoredell’imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto delfatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile.Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita diapposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l’esplicitamotivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di unaspecifica e motivata richiesta dell'imputato.Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiestadi concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsisoddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anchecon il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460).

E questo è quanto ha fatto la Corte tarantina che ha,in specie, argomentato, con incedere coerente e, per ciò, incensurabile in questasede, sulla portata ampiamente recessiva della parziale rinuncia ai motivi diappello a fronte di un quadro personologico altamente allarmante.Né persuasive si atteggiano le contestazioni che concernono direttamente iltrattamento sanzionatorio.

La pena per il reato di tentato omicidio contestato alcapo a) della rubrica, sulla quale poi sono stati apportati gli aumenti di pena per idelitti avvinti dal vincolo della continuazione, è stata determinata nella misura dianni tredici di reclusione, in una misura congrua, tenuto conto delle condotteposte in essere e della reiterazione dei tentativi di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nel corso delprolungato inseguimento.Al riguardo, sebbene non tenuta a farlo in coerenza ad un ormai consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità («in tema di determinazionedella pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» -Sez.4, n. 46412 del05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01), la Corte ha comunque offerto unapuntuale motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di quantificare la penanella misura sopra indicata, operando una riduzione di un anno rispetto alla penabase determinata in primo grado.

Gli aumenti apportati per la continuazionesono di minima entità e, peraltro, anch’essi, seppur succintamente, motivati.Il prospettato difetto di motivazione è, pertanto, non sussistente.7.

Affetto da manifesta infondatezza è l’unico motivo sul quale è fondato ilricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Come evidenziatosi inpremessa, la censura difensiva afferisce unicamente al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche ed all’asserita illegittimità di unamotivazione legittimata attraverso un richiamo ai precedenti penali delricorrente.Sul punto, non possono che richiamarsi gli argomenti sopra sviluppati (par.6 della presente motivazione) che, mutatis mutandis, permettono di cogliere laradicale inconsistenza della contestazione difensiva nella parte in cui non haprospettato la mancata valutazione da parte della Corte di elementi positivi, diqualsivoglia natura, che avrebbero potuto giustificare un più benevolotrattamento sanzionatorio.8.

Parimenti inammissibile è il ricorso presentato nell’interesse del DeGennaro.

Con esso, infatti, il difensore ha censurato, peraltro in terminioltremodo generici, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ascrittoal ricorrente, un tema che egli aveva prospettato come primo motivo di appelloma rispetto al quale aveva poi formulato dichiarazione di rinuncia.

Dettacircostanza ne impedisce, all’evidenza, la riproposizione nella presente sede dilegittimità («la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde èinammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi» Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019,Amabile, Rv. 278006 - 01).9.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali aisensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

In mancanza dielementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamentodella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi eall'attenuante della provocazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensidell'art. 587 cpp, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio su detti punti e sulla determinazione della pena alla Corte di appello diLecce.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibile il ricorso di De GennaroAngelo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1990avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso presentato nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi presentati nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del DeGennaro, nonché gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedei rispettivi assistiti, ne hanno chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, in riforma della sentenza del 12 marzo 2024 del G.U.P. delTribunale di Taranto, pur confermando il giudizio di penale responsabilitàformulato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - in relazione aireati di tentato omicidio aggravato e di porto e detenzione illegali di armacomune da sparo loro contestati ai capi a) e b) della rubrica - e di [OSCURATO:PERSONA] DiGennaro - in ordine al delitto di favoreggiamento ascrittogli al capo n) dellarubrica - ha ridotto la pena ai primi due inflitta nella misura di anni nove e mesidue di reclusione ed ha rideterminato, per il terzo, la pena nella misura di mesiotto di reclusione e di euro 500,00 di multa da apportare in aumento, ex art. 81,secondo comma, cod. pen. rispetto alla pena allo stesso imputato comminata consentenza n. 501/22 del Tribunale di Taranto, irrevocabile il 13 ottobre 2022.1.1. Va premesso che, alla luce della ricostruzione operata nel corpo dellasentenza di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte territoriale, i fattiin relazione ai quali è stata confermata la penale responsabilità dei tre imputatipossono essere riassunti nei termini che seguono:- nella mattina dell’1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA], armato di una pistolamitraglietta calibro 7.65, aveva raggiunto l’area di servizio «Tamoil» sita aTaranto, in via Cannata, reputata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed avevaesploso, all’interno del bar alla stessa annesso, due colpi di arma che avevano- il [OSCURATO:PERSONA] si era, nell’immediatezza, recato presso la vicina abitazione delnelle immediate adiacenze del cancello posto a presidio del condominio;- la causale delle azioni, dalla patente matrice intimidatoria, andavaindividuata in una faida maturata in ambito familiare e, segnatamente, nellavolontà punitiva perseguita dal [OSCURATO:PERSONA], che attribuiva a [OSCURATO:PERSONA] laresponsabilità di aver intessuto una relazione extraconiugale con sua cognataValentina [OSCURATO:PERSONA];- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che, sebbene fosse a sua volta ilcognato di [OSCURATO:PERSONA], padre di Valentina, aveva preso le difese delprimo), determinatisi a vendicare l’azione, si erano posti, insieme ad un terzocomplice mai identificato, a bordo dell’autovettura marca Seat modello Altea,targata [OSCURATO:TARGA], alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA] e lo avevano incrociato mentre questi,alla guida di una [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], era intento a percorrere unastrada provinciale;- in detta occasione si era originato un primo conflitto a fuoco tra glioccupanti dei due mezzi, conclusosi con l’abbandono da parte del [OSCURATO:PERSONA] dellapropria autovettura (che era stata lasciata con lo sportello aperto ed il motoreacceso) e la sua fuga, incolume, nonostante fossero stati esplosi nei suoiconfronti numerosi colpi di pistola, a piedi lungo una strada complanare;- il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avevano dato ulteriore corso all’inseguimento e,dopo aver gravemente incidentato l’autoveicolo che li ospitava, ben lungi daldesistere, erano discesi da esso ed avevano costretto, armi in pugno, unsoggetto che transitava a bordo della sua autovettura (una Citroen C3) adarrestare la marcia e ad accoglierli a bordo per continuare la caccia all’obiettivo;- i due uomini avevano poco dopo individuato il [OSCURATO:PERSONA] mentre camminava apiedi lungo la strada ed avevano esploso ai suoi danni numerosi colpi di pistolasenza riuscire, ancora una volta, a colpirlo;- a seguito della segnalazione pervenuta presso la centrale operativa,personale della locale [OSCURATO:PERSONA] aveva raggiunto la scena del crimine: lìaveva anzitutto individuato l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] aveva abbandonatoper darsi a precipitosa fuga (al cui interno erano state rinvenute due pistole) edaveva, poi, individuato altro soggetto, nell’immediatezza identificato in [OSCURATO:PERSONA] DiGennaro, intento a dialogare con il conducente di un carro attrezzi;- il [OSCURATO:PERSONA], alla vista degli operanti che gli avevano intimato di fermarsi,li aveva dapprima minacciati con una pistola e, quindi, aveva tentato di darsi allafuga prima di essere bloccato e tratto in arresto per i delitti di resistenza apubblico ufficiale e di porto illegale di pistola;- gli accertamenti nell’immediatezza operati – segnatamente, l’escussione asommarie informazioni del conducente del carro attrezzi – avevano permesso diapprezzare come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse attivato per consentire il pronto recuperodell’autovettura impossibilitata a muoversi a seguito dell’incidente che avevaappena subìto.1.2. La Corte territoriale ha preso atto che, all’udienza di discussione, iprocuratori speciali degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motividi appello formulati in punto di responsabilità penale limitandosi ad insistere sulledoglianze, incidenti sul trattamento sanzionatorio, con le quali:a) è stata contestata la sussistenza della circostanza aggravante dei futilimotivi posta a corredo dell’imputazione di cui al capo a) della rubrica;b) è stata invocata l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.62 n. 2 cod. pen.;c) è stato censurato l’apparato motivazionale della sentenza di primogrado in punto di riconoscimento della recidiva specifica, infraquinquennale ereiterata per il [OSCURATO:PERSONA] e della recidiva reiterata ed infraquinquennale per ilBisignano;d) è stato criticato il mancato riconoscimento di circostanze attenuantigeneriche.Ha ritenuto infondate dette censure sostenendo che il giudice di primo gradoha correttamente:- ritenuto sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1 cod.pen. (punto a). L’antefatto che ha determinato il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] all’azionedelittuosa (come detto, l’aver il [OSCURATO:PERSONA] esploso taluni colpi d’arma da fuoco aidanni dell’esercizio commerciale e dell’abitazione nella disponibilità del primo diessi) si atteggia «a mero pretesto per la manifestazione di un impulso criminale,emergente, nella sua intensità, dalle stesse modalità con le quali è statorealizzato». Le condotte delle quali i due imputati si sono macchiati palesano, inaltri termini, una patente sproporzione rispetto «all’entità del fatto di cui erascaturigine». Quest’ultimo, quindi, più che causa determinante dell’eventorappresenta un mero pretesto, «un’occasione per i correi di dare sfogo ad unimpulso violento»;- escluso il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazionedi cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. (punto b). Secondo consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità, infatti, l’aver formulato un giudizio di sussistenzadella circostanza aggravante dei futili motivi si pone in termini di ontologicaincompatibilità con la possibilità di ravvisare nella condotta del reo i tratti di unareazione commessa in stato d’ira cagionato dal fatto ingiusto altrui;- applicato l’aumento per la recidiva ascritta agli imputati (punto c). E’ purvero che la motivazione della sentenza di primo grado appare sul punto carentema è indubbio che l’aumento per essa previsto è stato correttamente operato eciò sulla scorta di un prudente apprezzamento della storia criminale dei dueimputati analiticamente ricostruita nel corpo della sentenza di secondo grado;- escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A frontedi un fatto connotato da peculiare gravità, nessun elemento di segno positivo chegiustifichi un più mite trattamento sanzionatorio è possibile trarre dal compendioin atti o è stato allegato nell’interesse dei due imputati.Tutto ciò premesso, la Corte ha pur tuttavia rideterminato la pena ai predettiinflitta dal G.U.P. del Tribunale di Taranto ritenendo le valutazioni da questioperate inficiate da un errore nel metodo di calcolo e nella determinazione degliaumenti da apportare ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.1.3. A fronte della parziale rinuncia ai motivi di appello formulata anchenell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha reputato infondate le doglianzeafferenti l’aumento di pena apportato a seguito del riconoscimento della recidivaspecifica, infraquinquennale e reiterata al predetto contestata e quelleconcernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,mentre ha reputato meritevoli di accoglimento le censure difensive in punto dideterminazione della pena, valutando come inadeguata alla gravità del fatto lasanzione inflitta dal Giudice di primo grado e riconoscendo, infine, la sussistenzadel vincolo della continuazione tra il delitto per il quale in questa sede si procedeed i reati di porto di arma clandestina e di resistenza a pubblico ufficiale dei qualiil [OSCURATO:PERSONA] si è, come sopra evidenziato, macchiato in occasione degliaccadimenti consumatisi l’1 febbraio 2022.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di seguitoriassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 61 n. 1 cod. pen., nonché illogicità della motivazionequanto al riconoscimento della circostanza aggravante dei motivi futili, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore premette che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio diprimo grado in ordine alla sussistenza in fatto della circostanza dei futili motivi,ha, anzitutto, reputato di individuare con assoluta certezza il movente dell’azionedelittuosa commessa dal [OSCURATO:PERSONA] e dal complice nella volontà di farsi giustizia dasoli a fronte delle condotte in precedenza commesse dal [OSCURATO:PERSONA] che, come detto,aveva esploso colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione del ricorrente e diun esercizio commerciale a lui riconducibile. Contesta che la stessa Corte abbia,poi, collocato su piani di gravità diversa l’azione e la reazione, minimizzando, perun verso, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] «nella assoluta incertezza delle modalità con cuisi è sparato, delle effettive volontà dello sparatore…e nella presunzione chel’autore volesse solo colpire oggetti e non persone» ed esaltando, di contro, lagravità dell’azione del ricorrente della quale ha rimarcato «la natura totalmentesproporzionata e pretestuosa», dando, peraltro, per assodato che sia statoquest’ultimo – e non il [OSCURATO:PERSONA] – ad avviare il conflitto a fuoco. Lamenta che, atutto concedere alla ricostruzione operata in sentenza, la Corte non ha fatto buongoverno dei canoni ermeneutici elaborati dal Supremo collegio, dei quali haoperato un’analitica ricognizione, che costruiscono la nozione di futile motivo inrelazione ad uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione rispettoalla gravità del reato da apparire, secondo un comune modo di sentire,assolutamente inidoneo a provocare l’azione criminosa. Contesta l’illogicità delpercorso argomentativo della Corte nella parte in cui, dopo aver riconosciuto lasussistenza della circostanza aggravante in questione a carico del [OSCURATO:PERSONA], ne haescluso la ricorrenza in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].2.2. Violazione dell’art. 62 n. 2 cod. pen., nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto all’esclusione dell’attenuante della provocazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore evidenzia che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte,secondo la quale l’agguato del quale il [OSCURATO:PERSONA] si è macchiato ha costituito unareazione all’esplosione di colpi d’arma da fuoco operata dal [OSCURATO:PERSONA], dovevalogicamente condurre al riconoscimento della circostanza attenuante dellaprovocazione. Di essa, infatti, sussistevano tutti i presupposti (lo stato d’ira, ilfatto ingiusto altrui, un rapporto di causalità psicologica tra il secondo ed ilprima). Contesta, pertanto, la diversa determinazione assunta dalla Corteterritoriale sul presupposto della «marcata sproporzione tra il contegno del Russoe la reazione avuta dai suoi aggressori, posto che questi attentarono alla sua vitacon armi da sparo, con il chiaro intento di vendicare l’affronto subito». Evidenzia,ancora una volta, come non sia stato accertato chi per primo abbia esploso icolpi in occasione dell’inseguimento lungamente protrattosi lungo la stradastatale.2.3. Violazione dell’art. 99 cod. pen, nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto al riconoscimento della recidiva, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.Il difensore premette che con l’atto di appello si era rimarcata la radicaleassenza di motivazione, nel corpo della pronuncia di primo grado, in ordine allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva specifica,infraquinquennale e reiterata. Evidenzia che la Corte, pur riconoscendo lafondatezza della censura, ha, nonostante ciò, confermato l’aggraviosanzionatorio, esaltando il rilievo dei precedenti penali «per la maggior parterisalenti» e denegandosi rilievo alla condotta processuale dallo stesso imputatoassunta mediante la rinuncia alla pressoché totalità dei motivi di appello.Contesta che la Corte «non ha proceduto ad un reale confronto tra i fatti ….ed ilpassato deviante del [OSCURATO:PERSONA]», limitandosi di fatto ad offrire una motivazioneinadeguata rivestendo «formalmente di impianto motivazionale la non piùvigente presunzione applicativa della condizione di recidiva obbligatoria».2.4. Violazione degli artt. 62-bis e 81 cod. pen. nonché motivazione illogica econtraddittoria quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche edin relazione al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen.Secondo il difensore, la Corte ha negato la concessione delle attenuantigeneriche operando un’ipervalutazione dei precedenti penali «già oggetto distigmatizzazione sanzionatoria attraverso l’applicazione della circostanzaaggravante della recidiva» e negando rilievo alla condotta processuale remissivaassunta in secondo grado. La Corte, secondo il ricorrente, è incorsa in un patentedifetto di motivazione nella parte in cui ha determinato la pena base nella misuradi anni tredici di reclusione e ha applicato aumenti eccessivi a seguito delriconoscimento del vincolo della continuazione.3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione dellalegge penale (art. 62-bis cod. pen.), nonché, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione inrelazione al trattamento sanzionatorio.Il difensore osserva che la Corte, nel disattendere le tesi difensive illustratenell’atto di appello, non ha reso alcuna motivazione circa le ragioni che l’hannoindotta a rigettare la richiesta di concessione di attenuanti generiche. Gliargomenti al riguardo spesi in sentenza sono incongrui e stereotipati, oltre cheillegittimi nella parte in cui si opera un esclusivo richiamo ai precedenti penalisofferti dal ricorrente o si richiama la gravità dei fatti commessi, senza alriguardo considerare che il [OSCURATO:PERSONA] non è stato attinto dai colpi di arma. Evidenziacome l’illegittimità del diniego di concessione delle attenuanti emerga in tuttaevidenza in ragione della necessità di adeguare la pena al notevole rigoresanzionatorio dei reati in contestazione e di garantire la funzione rieducativadella pena.4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando l’illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Il difensore contesta che il Giudice abbia affermato la correttezza dellaqualificazione giuridica del fatto ascritto al ricorrente senza, però, aver datocorso ad alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto sui quali detto giudizioè stato fondato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini e per le motivazioni diseguito illustrate.2. Meritevole di condivisione si atteggia il primo dei motivi posti afondamento dell’atto di impugnazione.2.1. E’ noto – perché espressione di un orientamento ermeneutico ormaiconsolidato – che la circostanza aggravante dei futili motivi possa ritenersisussistente ove la determinazione criminosa sottesa all’azione delittuosa sia stataindotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto allagravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamenteinsufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più cheuna causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulsoviolento (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 -02).Costituisce, del pari, canone valutativo ormai incontroverso – al qualequesto collegio intende dare continuità – quello per il quale l'accertamento inconcreto della sussistenza di detta circostanza debba svolgersi con metodobifasico, attraverso, cioè, una prima verifica del dato oggettivo, costituito dallasproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo hadeterminato, e, quindi, una successiva disamina del profilo soggettivo, costituitodalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un motointeriore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esternocome mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (cfr. Sez. 1, n. 45290del 01/10/2024, S., Rv. 287333 - 01).Di detti principi, pur espressamente richiamati nel corpo della motivazionedella sentenza impugnata, la Corte territoriale non ha fatto buon governo.Se essa, con un incedere immune da ogni inciampo argomentativo e, anzi,con argomenti dotati di patente consistenza logica, ha correttamente ravvisatonei gesti intimidatori posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del [OSCURATO:PERSONA] l’antecedentelogico-causale dell’azione delinquenziale alla quale quest’ultimo ed il [OSCURATO:PERSONA] sisono determinati, ha, però, nel procedere ad una valutazione sistematica delledue condotte, offerto una lettura che appare per un verso fondata su criticabiliforzature ricostruttive e che si atteggia, comunque, inficiata da un patente livellodi genericità.Quanto al primo dei profili critici appena evidenziati, devesi rimarcare comela Corte, nel suo argomentare, abbia preso le mosse dal fatto, ritenutoincontroverso sulla scorta di una valutazione ex post di quanto poi in concretoavvenuto, che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] avessero maturato proprio l’intenzione diuccidere il [OSCURATO:PERSONA] sin dal momento in cui essi erano venuti a conoscenza delleazioni che quest’ultimo aveva posto in essere. Ha così attribuito all’immediatosorgere di detta determinazione in capo ai due imputati la valenza di pietraangolare sul quale fondare il giudizio di sussistenza della circostanza aggravantein esame (così espressamente pag. 14 della motivazione: «è evidente, dunque,la natura totalmente sproporzionata e pretestuosa dell’azione omicidiaria posta inessere rispetto all’occasione che l’aveva determinata, tenuto conto dell’oggettivanon comparabilità degli interessi contrapposti e delle specifiche modalitàdell’azione»).Siffatto percorso argomentativo non appare condivisibile perché non rinvienenel compendio adeguato conforto. Com’è agevole apprezzare soprattuttole emergenze investigative hanno costituito oggetto di più diffusa disamina, laricostruzione della vicenda oggetto del presente procedimento, pur se definitanei suoi tratti essenziali, non presenta connotati di completezza, essendo inparticolare sfuggita alle telecamere presenti sui luoghi la registrazione dellaprima delle fasi in cui si è articolato il prolungato «contatto» tra gli imputati ed ilRusso (quella, cioè, svoltasi nei pressi della piazzola di sosta ove poi è statarinvenuta, abbandonata, la [OSCURATO:PERSONA] in uso alla persona offesa e dalla qualequest’ultima si è data precipitosamente alla fuga). Il dato in esame acquisisce,com’è agevole comprendere, una valenza decisiva, esso non consentendo diverificare quale sia stato l’atteggiamento posto in essere in quel peculiarecontesto temporale da tutti i protagonisti della presente vicenda e di ritenere,quindi, con il grado di certezza richiesto nella sede di merito, che il [OSCURATO:PERSONA] ed ilBisignano si siano posti alla ricerca dell’obiettivo già con l’intento di procederealla sua eliminazione o, piuttosto, accendendo ad una chiave di lettura tutt’altroche irragionevole, che a detta determinazione i predetti si siano convertiti neldivenire dell’azione a cagione di ulteriori condotte aggressive poste in esseredalla persona offesa. Non si trascuri, invero, che il [OSCURATO:PERSONA], in quella giornata dell’1febbraio 2022, «girava armato fino ai denti (due pistole – una semiautomaticacal. 7.65 ed un revolver cal. 38 – ed una pistola mitraglietta)» (così pag. 4 dellamotivazione della sentenza di primo grado), che lo stesso ha ragionevolmenteesploso un colpo di pistola mentre era ancora all’interno dell’abitacolodell’autovettura che lo ospitava (un bossolo calibro 7.65 è stato, infatti,rinvenuto tra i due sedili del mezzo) e che, infine, non ha esitato a reiterarel’azione a mezzo dell’altra pistola della quale era in possesso. In detta otticaricostruttiva appare allora evidente che il rilievo che la Corte ha attribuito allapervicacia della quale i due imputati hanno dato prova - in specie nel momentoin cui, persa la disponibilità dell’autovettura, essi non hanno desistito dall’azionema, anzi, al fine di perpetuarla, si sono immediatamente dotati di altro mezzo,sequestrando il proprietario, e ponendosi alla ricerca del [OSCURATO:PERSONA] – scoloragrandemente sino a divenire circostanza essa stessa neutra ai fini in valutazionese, come detto, non è dato conoscere l’esatto succedersi degli accadimenti e, inparticolare, le compiute modalità con le quali gli imputati e la persona offesahanno iniziato ad affrontarsi lungo la strada statale che ha costituito la scena delcrimine.Non appare allora possibile ravvisare, se non operando un inammissibilesalto logico, tratti di manifesta pretestuosità nella condotta posta in essere dagliimputati se, come detto, non è possibile escludere, con apprezzabileverosimiglianza, che l’atto intimidatorio commesso dal [OSCURATO:PERSONA] sia stato seguito daulteriori e più aggressive condotte delle quali quest’ultimo si è reso protagonistanel momento in cui si è visto inseguito.Peraltro, anche a voler trascurare la portata delle considerazioni appenaspese ed a voler integralmente accedere alla lettura proposta dalla Corteterritoriale, non se ne può, come già anticipato, non apprezzarne una censurabiledebolezza.Di essa non persuade, in particolare, la valutazione che costituisce ilpunctum movens e, cioè, l’affermazione che la condotta con la quale i dueimputati hanno attentato al bene vita del [OSCURATO:PERSONA] si appalesi manifestamentesproporzionata rispetto all’azione delittuosa in precedenza consumata daquest’ultimo e reputata, al più, destinata a danneggiare i beni di proprietà di unodi essi. In tal modo intesa, della condotta della persona offesa viene offerta unalettura oltremodo riduttiva perché di essa se ne trascurano le concrete modalitàcon le quali è stata portata ad attuazione e non se ne considera, quindi, la caricagravemente minatoria e la conseguente rilevante valenza intimidatrice che èstata in grado di ingenerare nell’animo del suo destinatario. In detta più correttachiave prospettica, allora, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] possa realisticamentedegradarsi a stimolo così insignificante e banale da apparire, secondo l’id quodplerumque accidit, assolutamente inidonea a provocare l’azione criminosa, che,sotto il versante soggettivo, la reazione – della cui non comune gravità non èlecito dubitare - cui il [OSCURATO:PERSONA], certamente timoroso per la propria incolumitàpersonale, si è abbandonato insieme ai complici possa effettivamente degradarsi,quand’anche sin da subito sorretta da un intento omicidario, ad un mero pretestodel quale il predetto si è avvalso per dare sfogo ad una sua connaturatapropensione criminale appare interpretazione affetta da conclamati profili diastrattezza.3. Si è evidenziato come la Corte territoriale abbia negato il riconoscimentodell’invocata attenuante della provocazione argomentando dall’incompatibilitàlogica tra quest’ultima e la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 1, cod.pen. L’affermazione di principio, pur in astratto condivisibile sotto il profilologico-giuridico, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione,stati d'animo contrastanti dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azionedell'antagonista, non può, all’evidenza, non essere travolta, nel caso in esame,dalle considerazioni sopra spese. La denunciata necessità, cioè, che la Corterivaluti il tema dei futili motivi impone, quale precipitato logico necessario,l’annullamento della sentenza affinché la Corte si confronti nuovamente anchecon il tema della sussistenza o meno delle condizioni che permettano di mitigareil trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento della circostanza dellaprovocazione.4. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso per cassazione formulatinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], in quanto non esclusivamente personali, non può nonriverberare i suoi effetti, ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche in relazionealla posizione processuale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sebbene questi non abbia,nel corpo del suo ricorso, formulato specifiche doglianze con riguardo ai temi sinqui oggetto di disamina (cfr. Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013, dep. 2014, Del, Rv.258393 - 01).5. Infondati risultano, di contro, gli ulteriori motivi di ricorso formulatinell’interesse del [OSCURATO:PERSONA].Non persuasiva è, anzitutto, la doglianza con la quale la difesa ha lamentatol’intervento integrativo operato dalla Corte sul tessuto argomentativo dellapronuncia di primo grado in punto di recidiva.Va infatti osservato che la Corte territoriale, apprezzato che il giudice diprimo grado, pur riconoscendo la sussistenza della recidiva, aveva omesso direndere esplicite le ragioni a sostegno della sua valutazione, era pienamentelegittimata ad integrare la motivazione mancante («La mancanza assoluta dimotivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità dellasentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendolo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione delfatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante» -Sez. 6, n.58094 del 30/11/2017, P.g. in proc. Amorico e altri, Rv. 271735 - 01).Devesi, poi, evidenziare che la Corte, ben lungi dall’essere sfuggitadall’operare un reale confronto «tra i fatti oggetto di contestazione nell’ambitodel presente procedimento ed il passato deviante del [OSCURATO:PERSONA]», come opinatodalla difesa, ha esplicitato, con motivazione articolata priva di manifeste aporiedi natura logica o giuridica, le ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti per i qualisi procede costituiscano espressione di una maggiore pericolosità e capacità adelinquere del ricorrente rispetto ai precedenti penali che hanno determinato lacontestazione della recidiva nella forma reiterata, specifica ed infraquinquennale.6. Non condivisibili, infine, si atteggiano le censure difensive che investonola congruità dell’apparato motivazionale con riguardo alla mancata concessionedelle attenuanti generiche ed all’entità della risposta sanzionatoria riservata alQuanto al primo aspetto, va in termini generali premesso che la concessionedelle attenuanti generiche non costituisce un diritto automatico dell'imputato(che si può escludere in caso di elementi negativi di valutazione), mapresuppone, al contrario, l’emersione in giudizio ed il consequenziale positivoapprezzamento di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispettoalla previsione edittale.La finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis cod. pen. è, infatti,quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favoredell’imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto delfatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile.Da ciò consegue che, mentre la meritevolezza del beneficio necessita diapposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono statiritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, l’esplicitamotivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di unaspecifica e motivata richiesta dell'imputato.Logico corollario di quanto appena evidenziato è che, allorquando la richiestadi concessione delle attenuanti generiche non specifichi gli elementi e lecircostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo dellafondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego può dirsisoddisfatto, secondo consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, anchecon il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cuifondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.2016, Piliero, Rv. 266460). E questo è quanto ha fatto la Corte tarantina che ha,in specie, argomentato, con incedere coerente e, per ciò, incensurabile in questasede, sulla portata ampiamente recessiva della parziale rinuncia ai motivi diappello a fronte di un quadro personologico altamente allarmante.Né persuasive si atteggiano le contestazioni che concernono direttamente iltrattamento sanzionatorio. La pena per il reato di tentato omicidio contestato alcapo a) della rubrica, sulla quale poi sono stati apportati gli aumenti di pena per idelitti avvinti dal vincolo della continuazione, è stata determinata nella misura dianni tredici di reclusione, in una misura congrua, tenuto conto delle condotteposte in essere e della reiterazione dei tentativi di uccidere [OSCURATO:PERSONA] nel corso delprolungato inseguimento.Al riguardo, sebbene non tenuta a farlo in coerenza ad un ormai consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità («in tema di determinazionedella pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della mediaedittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte delgiudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nelquale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.» -Sez.4, n. 46412 del05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01), la Corte ha comunque offerto unapuntuale motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di quantificare la penanella misura sopra indicata, operando una riduzione di un anno rispetto alla penabase determinata in primo grado. Gli aumenti apportati per la continuazionesono di minima entità e, peraltro, anch’essi, seppur succintamente, motivati.Il prospettato difetto di motivazione è, pertanto, non sussistente.7. Affetto da manifesta infondatezza è l’unico motivo sul quale è fondato ilricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Come evidenziatosi inpremessa, la censura difensiva afferisce unicamente al mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche ed all’asserita illegittimità di unamotivazione legittimata attraverso un richiamo ai precedenti penali delricorrente.Sul punto, non possono che richiamarsi gli argomenti sopra sviluppati (par.6 della presente motivazione) che, mutatis mutandis, permettono di cogliere laradicale inconsistenza della contestazione difensiva nella parte in cui non haprospettato la mancata valutazione da parte della Corte di elementi positivi, diqualsivoglia natura, che avrebbero potuto giustificare un più benevolotrattamento sanzionatorio.8. Parimenti inammissibile è il ricorso presentato nell’interesse del DeGennaro. Con esso, infatti, il difensore ha censurato, peraltro in terminioltremodo generici, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ascrittoal ricorrente, un tema che egli aveva prospettato come primo motivo di appelloma rispetto al quale aveva poi formulato dichiarazione di rinuncia. Dettacircostanza ne impedisce, all’evidenza, la riproposizione nella presente sede dilegittimità («la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio ingiudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde èinammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censurequestioni relative ai medesimi motivi» Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019,Amabile, Rv. 278006 - 01).9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali aisensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza dielementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato al versamentodella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi eall'attenuante della provocazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, ai sensidell'art. 587 cpp, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovogiudizio su detti punti e sulla determinazione della pena alla Corte di appello diLecce. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dichiara inammissibile ilricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibile il ricorso di De GennaroAngelo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27975/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris