CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14070/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di fabbricazione di documenti di identificazione falsi; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, denunciandone l'illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova; ritenuto che esso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la natura fattuale delle deduzioni difensive e considerata la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); ritenuto, inoltre, che il motivo sia manifestamente infondato atteso che il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla configurabilità e alla sussistenza dei reati ascritti; ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità, in quanto fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corrette argomentazioni logico-giuridiche (v. pag. 2 della sentenza di appello), risultando pertanto aspecifici (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); rilevato che, con il quarto motivo, il ricorso contesta la mancata esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto;ritenuto che esso sia aspecifico e manifestamente infondato in quanto ripropone le stesse ragioni già sottoposte al Giudice di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste alla base della decisione avversata (v. pag. 3 della sentenza di appello); rilevato che, con il quinto motivo, il ricorso contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena; ritenuto che esso sia, con riferimento al primo profilo, manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); ritenuto che il motivo sulla configurabilità della recidiva sia inedito e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto che il motivo sulla eccessività della pena sia manifestamente infondato, posto che la sentenza ha dato atto che era stato applicato il minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore Il PreOdenteClo erydi [OSCURATO:PERSONA] isa Belmonte r_1"' \ [OSCURATO:PERSONA] 17 AP 6 [OSCURATO:PERSONA] o Aidrz