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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14587/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che MECO Bledi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del g.u.p. del Tribunale di Roma del 16.10.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che MECO Bledi ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d'Appello di Roma, previo accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia agli ulteriori motivi d'appello diversi da quelli attinenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ridotto la pena inflittagli con la sentenza di primo grado del g.u.p. del Tribunale di Roma del 16.10.2023; Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione della legge penale con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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