CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36518/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 luglio 2020, la Corte di appello di Bari, su richiesta del Procuratore generale, ha revocato il benefico della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla sentenza della Corte di appello di Bari, in data 13 maggio 2019, divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2020. A ragione della decisione osservava che era venuto meno il presupposto a fondamento del beneficio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riportato precedenti condanne ostative e precisamente quella oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari del 12 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2014, che gli aveva inflitto la pena di anni tre di reclusione, e quella oggetto della sentenza del Tribunale di Bari, in data 5 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2017, che gli aveva inflitto la pena di anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione lo Strambelli, per mezzo del difensore fiduciario, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sulla base di un unico motivo per violazione di legge, in riferimento agli artt. 164, comma 2 n. 1) e 168, comma 1 n. 2), cod. pen. Secondo il ricorrente non si è verifica alcuna delle condizioni risolutive che consentono la revoca della sospensione condizionale della pena. Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 164, comma 2 n. 1, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non ha riportato alcuna condanna irrevocabile in epoca precedente alla sentenza che gli ha concesso il beneficio ovvero la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 4 marzo 2013. All'epoca di quest'ultimo provvedimento non era, infatti, divenuta irrevocabile la sentenza del 12 dicembre 2012 passata in cosa giudicata il 28 gennaio 2014 né il condannato aveva commesso un altro reato. Non rileva, invece, la data del 13 maggio 2019 in cui è stata pronunziata la sentenza di appello. Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. atteso che lo Strambelli, nei cinque anni successivi al momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che gli ha concesso il beneficio (il 7 febbraio 2010), non ha riportato alcuna condanna per un delitto anteriormente commesso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini esposti nel prosieguo. 1. La succinta motivazione del provvedimento impugnato, priva di indicazioni di carattere normativo, non consente di comprendere la specifica causa di revoca della sospensione condizionale della penale. Tanto basta per ritenere illegittima l'ordinanza impugnata. 2. Esclusa la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 168, comma 1 n. 2), cod. pen. che postula la consumazione di delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine, quinquennale o biennale di cui all'art. 163 cod. pen., computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (il 7 febbraio 2020), il riferimento a precedenti sentenze di condanna, definite ostative, a pene detentive, elevate e non sospese, fa ritenere più plausibile che il giudice dell'esecuzione abbia revocato il beneficio perché concesso, in violazione dell'art. 164, comma 2, n. 1), a chi ha riportato precedenti condanne a pene detentive per delitto. Anche in siffatta ipotesi, tuttavia, l'ordinanza non supera il controllo di legalità perché non spiega adeguatamente i presupposti a fondamento dell'esercizio del potere di revoca in alternativa o in concorrenza con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza che ha concesso il beneficio. A questo proposito va rammentato che, prima della modifiche introdotte dalla legge n. 128 del 2001 all'art. 168 cod. pen. e all'introduzione dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., era pacifico che la revoca della sospensione condizionale, secondo la procedura di cui all'art.674 cod. proc. pen., da parte del giudice dell'esecuzione era consentita solo nelle ipotesi previste dall'art. 168 primo comma n.1 e n.2 cod. pen. e non anche nell'ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 cod. pen. L'illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt.163 e 164 cod. pen., poteva costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; ciò al fine di evitare che la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformasse in un ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge (ex plurimis Sez. 4, n. 2650 del 22/09/1999, Rv. 215001) A seguito delle citate modifiche normative, al giudice dell'esecuzione è stato attribuito il potere di revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative. Dispone l'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen che «il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale» ovvero quando il benefico è stato concesso «in violazione dell'articolo 164, quarto comma, cod. pen.» - a mente del quale la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta o due volte qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 - «in presenza di cause ostative». Di recente, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, con interpretazione condivisa da questo Collegio, che è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021, Fosco, Rv. 281432; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276408; contra Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906).La Corte distrettuale nulla, però, dice sulla conoscibilità della causa ostativa da parte del giudice di appello. 3. Conclusivamente l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio affinché il giudice territoriale rivaluti l'istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenendo conto degli esposti rilievi e colmando le indicate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di B