CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CE), S.P.Cellole/Piedimonte, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2508/2019, depositata il 20 marzo 2019;Numero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Casertanotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n.TF7030102949, con il quale procedeva induttivamente allarettifica del reddito d’impresa dell’anno 2011, con conseguenterideterminazione delle imposte IRES, IRAP ed IVA.1.1. Avverso tale avviso di accertamento la societàcontribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.4205/2015, depositata il 16 giugno 2015, accoglievaparzialmente il ricorso, quantificando in € 65.257,56 i maggioriricavi conseguiti della società (sulla base di C.T.U. disposta edespletata), con condanna dell’Agenzia delle Entrate allarifusione delle spese di lite.1.2. Interposto gravame sia dall’Ufficio che dalla contribuente,la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, consentenza n. 10743/2016, depositata il 1° dicembre 2016,accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, perla parte in cui la sentenza di primo grado dichiarava la nullitàdell’avviso di accertamento impugnato, confermando larideterminazione dei ricavi come operata dal C.T.U. in primogrado, e con compensazione delle spese di giudizio.Tale sentenza passava in cosa giudicata.1.3. L’Agenzia delle Entrate notificava inoltre, in data 6 aprile2016, alla [OSCURATO:SOCIETA]. intimazione di pagamento n.TF7IPPN00142/2016, con la quale richiedeva il pagamento dellesanzioni dovute a seguito della sentenza emessa dalla C.T.P. diCaserta.R.G. N. 32143/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/20261.3.1 Avverso tale atto la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorsodinanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.5629/2016, depositata il 27 settembre 2016, rigettava il ricorso.1.3.2. Proposto gravame dalla società contribuente, la C.T.R.della Campania, con sentenza n. 4382/2017, depositata insegreteria il 12 maggio 2017, accoglieva parzialmente l’appello,disponendo che «a base del calcolo delle sanzioni oggetto dicausa siano considerati i maggiori ricavi accertati nella sommadi € 65.257,56», compensando altresì le spese del doppio gradodi giudizio.1.4. A questo punto, l’Agenzia delle Entrate – Riscossionenotificava, in data 8 giugno 2016, alla [OSCURATO:SOCIETA]., propostadi compensazione ex art. 28-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 n. 02828-2016-00000463-000 (atto odiernamenteimpugnato), con la quale l’Ufficio, dando atto di un creditod’imposta della società di € 16.026,14 e, nel contempo, di undebito pari ad € 93.496,94 (di cui € 93.289,03 relativi a creditidi natura tributaria, ed ulteriori importi di natura contributiva dicompetenza dell’INPS), richiedeva di compensare il creditod’imposta ed il debito iscritto a ruolo.2. Avverso tale atto di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n.602/1973 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, consentenza n. 3412/2017, depositata il 25 maggio 2017, loaccoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando lespese di lite.La C.T.P., in particolare, rilevava che l’Ufficio, nel determinareil proprio credito, aveva tenuto conto, oltre che dei maggioriricavi come determinati dal C.T.U. nel giudizio promossoavverso l’avviso di accertamento, anche delle sopravvenienzeR.G. N. 32143/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026in bilancio), ma che, nel giudizio avverso l’avviso diaccertamento, il complessivo credito era stato determinato sullabase integralmente delle risultanze della consulenza tecnicad’ufficio, con esclusione, quindi, delle sopravvenienze attive.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania, consentenza n. 2508/2019, pronunciata il 18 maggio 2018, edepositata in segreteria il 20 marzo 2019, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnata e condannando l’Ufficio allarifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 21 ottobre 2019).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, incombinato disposto dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva l’Ufficio ricorrente che il ricorso proposto in primo gradodalla ricorrente era inammissibile, in quanto la proposta dicompensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 non sarebbeR.G. N. 32143/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026un atto impugnabile, per non essere un provvedimentoautoritativo, né un atto immediatamente lesivo di interessigiuridico-patrimoniali del destinatario.1.2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate eccepisce,invece, nullità della sentenza per mancanza di motivazione,ovvero per motivazione apparente, e quindi violazione dell’art.132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4), c.p.c.Deduce l’ente impositore che appariva illogico econtraddittorio riferirsi, nella sentenza impugnata, ai soli ricavi,come rideterminati dal C.T.U. in primo grado nel giudizioavverso l’avviso di accertamento, senza tener conto dellesopravvenienze attive, che erano pure oggetto di accertamento.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è inammissibile, e comunque infondato.La questione dell’inammissibilità del ricorso originario vieneproposta per la prima volta in sede di legittimità, mentre nonrisulta mai sollevata nei gradi di merito. Conseguentemente, ilmotivo in oggetto non può essere preso in considerazione.In ogni caso, è indubbio che la proposta di compensazione exart. 28-ter d.P.R. n. 602/1973 sia un atto col quale l’Ufficiomanifesta una pretesa tributaria, per cui il contribuente hadiritto di contestare tale pretesa, se il credito tributario sul qualeviene operata la compensazione è inferiore a quello ritenuto dalcontribuente (che è quanto è avvenuto nel caso di specie). Nona caso, questa Corte ha già avuto modi di affermare che «èimpugnabile l'iscrizione a ruolo di un credito tributario, portatoda una proposta di transazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602del 1973, per farne valere l'estinzione (nella specie, perR.G. N. 32143/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026prescrizione), ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e nel terminedi sessanta giorni dalla notificazione della detta proposta, attesoche la relativa mancata accettazione implica la ripresa delleprocedura coattiva con conseguente pregiudizio per ilcontribuente» (Cass. 19 ottobre 2017, n. 24638).2.2. Il secondo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo dellasentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente,nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nellamotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, num. 5),c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1, lett. b), del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2012, n. 134], non è più consentito censurarein sede di legittimità la contraddittorietà o l'insufficienza dellamotivazione, essendo evidente che ammettere, in sede dilegittimità, la verifica della sufficienza o della razionalità dellamotivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbeconsentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidereespresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttoriesottoposte al vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28aprile 2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).R.G. N. 32143/2019 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processo tributario,all’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanzaassoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto, in quanto la C.T.R., sia pur conmotivazione concisa, ha ritenuto che, sulla base dellaprecedente sentenza della C.T.R. della Campania n.10743/2016 del 1° dicembre 2016, l’accertamento dovesseessere “rimodulato” e “rettificato” sulla base della C.T.U.espletata in quel giudizio, con ciò dovendosi intendere che laquantificazione operata dal consulente riguardasse l’interoreddito oggetto dell’accertamento, come peraltro confermatodal fatto che, sempre secondo la predetta sentenza della C.T.R.,tale rettifica dovesse estendersi «ad ogni accessorio inerente econseguente», con ciò lasciandosi intendere che, nelladeterminazione dei maggiori ricavi, restavano assorbiti anche irilievi ulteriori, quali le sopravvenienze.La sentenza della C.T.R. odiernamente impugnata, pertanto,contiene una più che adeguata motivazione sul perché l’appellodell’Ufficio dovesse essere rigettato.3. Consegue il rigetto del ricorso.R.G. N. 32143/2019 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 32143/2019Numero sezionale 5209/2026Numero di raccolta generale 23902/2026Data pubblicazione 23/07/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrentenei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione di cuial dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] DeNon sussistono invece le condizioni per la condanna dellaricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonpotendosi ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia agito condolo o colpa grave, stante la necessità di interpretare il giudicatopreesistente in merito alla determinazione del credito complessodell’Amministrazione finanziaria.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaCovertec s.r.l., delle spese del presente giudizio, che si liquidanoin € 5.800,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre 15%per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A., con distrazione infavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 32143/2019 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]