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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32810/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Milano il 19 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano il 4 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo di furto pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 30 giugno 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Il ricorso si affida ad un solo motivo con il quale lamenta vizio di motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio.

In particolare, i Giudici di merito avrebbero omesso di valorizzare talune modalità specifiche della condotta che avrebbero inciso in modo significativo sulla commisurazione finale della pena; si assume avere i decidenti trascurato che a determinare la fuga dell'imputato, in concorso con altri complici, non sarebbe stata la reazione dei vicini della persona offesa, bensì una determinazione in tal senso da parte degli autori del fatto stesso, già prima che si scatenasse la suddetta reazione.

L'impugnazione è manifestamente infondata, giacché concerne il trattamento sanzionatorio che, tuttavia, risulta essere sorretto da adeguata e coerente motivazione e da completo esame delle deduzioni difensive.

In particolare, i Giudici di appello argomentano, in modo congruo, la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dei precedenti penali specifici per i quali aveva riportato una serie di condanne da cui emerge una costante tendenza a delinquere che nemmeno i benefici premiali in precedenza riconosciuti àlegtitno scalfito.

Inoltre, è appena il caso di rammentare che i Giudici di merito si sono attestati su una pena prossima al minimo edittale.

Ancora: sia il Giudice di primo grado che quello di appello hanno congruamente argomentato circa il diniego di prevalenza delle concesse attenuanti, stimate equivalenti, rispetto alla contestata aggravante (p. 3 della sentenza impugnata), tenuto conto di una serie di elementi, tra cui i precedenti penali, ritenuti - non illogicamente - sintomatici - di una maggiore propensione del reo a delinquere.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di Appello di Milano il 19 maggio 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano il 4 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo di furto pluriaggravato in abitazione, fatto commesso il 30 giugno 2017, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorso si affida ad un solo motivo con il quale lamenta vizio di motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, i Giudici di merito avrebbero omesso di valorizzare talune modalità specifiche della condotta che avrebbero inciso in modo significativo sulla commisurazione finale della pena; si assume avere i decidenti trascurato che a determinare la fuga dell'imputato, in concorso con altri complici, non sarebbe stata la reazione dei vicini della persona offesa, bensì una determinazione in tal senso da parte degli autori del fatto stesso, già prima che si scatenasse la suddetta reazione. L'impugnazione è manifestamente infondata, giacché concerne il trattamento sanzionatorio che, tuttavia, risulta essere sorretto da adeguata e coerente motivazione e da completo esame delle deduzioni difensive. In particolare, i Giudici di appello argomentano, in modo congruo, la proporzionalità del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dei precedenti penali specifici per i quali aveva riportato una serie di condanne da cui emerge una costante tendenza a delinquere che nemmeno i benefici premiali in precedenza riconosciuti àlegtitno scalfito. Inoltre, è appena il caso di rammentare che i Giudici di merito si sono attestati su una pena prossima al minimo edittale. Ancora: sia il Giudice di primo grado che quello di appello hanno congruamente argomentato circa il diniego di prevalenza delle concesse attenuanti, stimate equivalenti, rispetto alla contestata aggravante (p. 3 della sentenza impugnata), tenuto conto di una serie di elementi, tra cui i precedenti penali, ritenuti - non illogicamente - sintomatici - di una maggiore propensione del reo a delinquere. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,