CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva condannato QIU Zhaokai per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 7 cod. pen. e art. 4 I. 110/95, infliggendo la pena di anni uno, mesi quattro e giorni 20 di reclusione ed euro 800 di multa. Secondo i capi d'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] "s'impossessava, al fine di trarne profitto, di svariati generi alimentari (...), per un valore complessivo di euro 154", sottraendoli dai banchi espositori del negozio Esselunga di viale Zara (capo a); "senza giustificato motivo, portava la di fuori della propria abitazione un coltello a lama dentellata lungo cm. 21 e un punteruolo artigianale lungo cm. 36". 2. Avverso la sentenza, ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.56 e 624 cod. pen., per non avere la Corte territoriale ravvisato, nella fattispecie in esame, l'ipotesi del furto tentato. Una corretta valutazione delle prove agli atti avrebbe dovuto portare i Giudici d'appello a riqualificare le condotte ascritte all'imputato in forma di tentato furto, posto che «il ricorrente era stato fermato prima del superamento dei dispositivi antitaccheggio senza che fosse conseguita l'effettiva disponibilità dei beni». Sulla scorta di vari pronunciamenti del Giudice di legittimità, incentrati sul rapporto tra costante monitoraggio dell'azione delittuosa e forma tentata del furto, il ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe operato un'erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. per aver travisato il contenuto delle prove agli atti. 2.2 Con il secondo motivo, si censura la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62 bis cod. pen. e, più in generale, alla dosimetria della pena. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto basato su un argomento inconferente rispetto alla dinamica che ha caratterizzato il caso di specie e che ha condotto la Corte territoriale a qualificare il fatto come furto. Come premesso, la tesi difensiva s'incentra sul rilievo che una più accurata disamina della condotta dell'imputato sarebbe stata sufficiente a dimostrare come quest'ultimo non abbia mai acquisito la disponibilità dei beni al di fuori della vigilanza della persona offesa. Costante, cioè, ffi sarebbe stato il monitoraggio dell'azione delittuosa da parte della p.o. Ebbene, tale tesi valorizza argomenti che non rilevano nel caso in esame. Il profilo del monitoraggio costante, di cui la difesa sottolinea l'assenza, nel caso di specie, non ha acquisito alcun rilievo nella dinamica dei fatti e, quindi, nella motivazione dell'impugnata sentenza. Eccentrica, pertanto, rispetto alle peculiarità della fattispecie concreta risulta essere la disamina giurisprudenziale del ricorrente imperniata su detto profilo. Il riferimento che la Corte fa, en passant, all'ipotesi della costante sorveglianza ("anche" quando il fatto è costantemente sorvegliato, p. 3 motivazione) attiene a un'affermazione di mero principio, non già alla ricostruzione del fatto concreto, nel quale l'imputato, in difetto di ogni altra specificazione, non risulta essere stato oggetto di continua sorveglianza, ma semplicemente essere stato fermato per un controllo, dopo che aveva pagato altri generi prelevati dal supermercato. Coerentemente, i Giudici di merito hanno inquadrato la condotta ascritta all'imputato nell'ambito della normativa di cui all'art. 624 cod.pen, escludendo l'ipotesi della forma tentata. Per costante giurisprudenza di questa Corte, si ha furto consumato, e non tentato, se con la merce prelevata dai banchi di un supermercato e sottratta al pagamento si supera la barriera delle casse, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. (Sez. 5, Sentenza n. 27631 del 08/06/2010, Piccolo, Rv. 248388 - 01; Sez. 5, n. 20838 del 07/02/2013, Fornella, Rv. 256499 - 01; Sez. 5, n. 7062 del 09/01/2014, Bergantino, Rv. 259263). I principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, e invocati dal ricorrente (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete, Rv. 261186 - 01: «in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo»), non si attagliano, dunque, al caso di specie, nel quale - è bene ribadirlo - l'imputato aveva superato la barriera delle casse, conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, pagato beni altri da quelli sottratti, era stato, infine, fermato e perquisito dalle forze dell'ordine all'interno del locale commerciale. La dinamica dei fatti, per come descritta nella motivazione dell'impugnata sentenza, è stata correttamente inquadrata nella fattispecie normativa del furto consumato. 2.1 n secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone, infatti, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia rí3 subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che invocava la predetta circostanza attenuante in una fattispecie di più danneggiamenti di specchietti di autovetture posti in essere in continuazione, sottolineando l'irrilevanza del fatto che uno dei danneggiati avesse provveduto in proprio alla riparazione: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280615 - 01). A tal proposito, il giudizio espresso dalla Corte territoriale, secondo cui «il pregiudizio arrecato, pari alla somma di 154 euro, non può ritenersi di lieve entità» è privo di qualsivoglia contraddizione logica, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente. Privo di pregio, infine, è il rilievo difensivo concernente la pronta restituzione della refurtiva, elemento che varrebbe a qualificare il comportamento dell'imputato come "collaborativo"; secondo l'orientamento di questa Corte, «in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine. (Fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve tempo poiché recuperato, subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell'ordine: Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 - 01)». Ove si consideri, poi, che la merce è stata riconsegnata nell'immediatezza dell'arresto in flagranza avvenuto, come risulta dagli atti, all'interno dell'esercizio commerciale in cui il furto aveva avuto luogo, non si può non convenire con la decisione dei Giudici di merito di disattendere la tesi difensiva sul punto. 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila