CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 25202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria trasmessa il 22 maggio 2024 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso OSSERVA Rilevato che il primo motivo con cui si deduce l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto la non scarsa offensività dei fatti contestati, prendendo in esame le modalità della condotta che ha visto il ricorrente essere stato colto al di fuori dell'abitazione ove era in vinculis per il reato di rapina aggravata in concorso, smentendo la riduttiva lettura prospettata dalla difesa; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di negare la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, essendo lo stesso anche generico nella parte in cui si omette ogni confutazione della valorizzata definitività della sentenza di condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lei condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso