CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG CAc . 90-, pAktiko 2.ba, zicKg [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Bari rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quello del Tribunale di Bari che aveva applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, imponendo il versamento di una cauzione. Secondo la Corte territoriale, la pericolosità sociale di Campese era attuale, perché i precedenti giudiziari riguardavano fatti tutt'altro che remoti (spaccio di stupefacenti nel 2017, detenzione e ricettazione di armi e munizioni nel 2000). I reati indicavano che Campese viveva in tutto o in parte con i proventi di delitti che mettevano in pericolo la pubblica sicurezza e la sanità. La misura appariva congrua. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica della pericolosità sociale. La Corte di appello aveva qualificato gli elementi di fatto posti a fondamento della pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) D. Igs. 159 del 2011 pur non ricorrendo i presupposti individuati dalla norma. La difesa aveva evidenziato la mancanza dei requisiti dell'abitualità nei delitti contestati e della dedizione del ricorrente al reato. Inoltre, le due condanne riguardavano reati che ledevano due diversi beni giuridici. Lo spaccio di stupefacenti, inoltre, mette in pericolo la salute pubblica e non la sanità pubblica. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto l'attualità della pericolosità sociale fondandola su condotte di reato remote. Nel decreto mancava ogni riferimento alle misure cautelari non custodiali a cui il Campese risulta sottoposto. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il ricorrente, pur formalmente denunciando violazioni di legge contenute nel decreto impugnato, in realtà non fa che contestare nel merito la motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione.Ciò avviene con riferimento alla valutazione dell'esistenza della dedizione del ricorrente alla commissione dei reati indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. Igs. 159 del 2011, dedizione che la Corte territoriale trae dalle condanne riportate per spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione di armi e che, al contrario, il ricorrente nega sulla considerazione che le due condanne recenti riguardano delitti di natura differente. A ben vedere, la prospettazione dei reati oggetto delle due sentenze di condanna come "fatti isolati e non ripetuti nel tempo" altro non è che una valutazione di merito. 1.2. Anche con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità sociale, la Corte territoriale ritiene sussistente il presupposto sulla base dell'epoca della commissione dei delitti: valutazione che - con una considerazione di merito - il ricorrente censura sulla base del medesimo presupposto. La manifesta infondatezza del rilievo sul punto, del resto, si ricava dal riferimento alla attuale vigenza di misure cautelari nei confronti del ricorrente in sede penale: circostanza che dimostra che altro Giudice aveva ritenuto ancora permanente il pericolo di reiterazione di condotte criminose. D'altro canto, il giudizio sull'attualità della pericolosità sociale può essere fondato su elementi di fatto valorizzati in altri provvedimenti giudiziari, a condizione che ne sia effettuata un'autonoma valutazione, senza possibilità di recepire acriticamente il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale contenuto in detti provvedimenti (Sez. 1, n. 10034 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275054 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così