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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02648/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 10/12/2019 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Melizzano il 29 dicembre 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico articolato motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt.354,356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché in relazione alla errata applicazione dell'art.493, comma 3, cod. proc. pen., e in relazione all'art.192 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e al consenso informato al prelievo ematico.

La difesa sostiene che sia errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe provato che sia stato dato l'avviso previsto dalll'art.114 disp. att. cod. proc. pen. sulla base della presenza in atti di una richiesta di accertamenti ex art.354 cod. proc. pen. inviata a mezzo fax dal centralino dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] al centralino dell'Ospedale di S. Agata de Goti, che peraltro non ha formato oggetto di espresso consenso all'acquisizione da parte della difesa, dovendosi tenere conto del fatto che il teste di polizia giudiziaria ha ammesso di non aver provveduto all'effettuazione dell'avviso sul luogo del sinistro e che la richiesta di accertamenti alcolemici sarebbe partita successivamente a mezzo fax dalla centrale.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione.

4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. o, in subordine, per la déclaratoria d'improcedibilità per decorso del termine di prescrizione.

5. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 29/12/2016 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento ai sensi dell'art.224 cod. strada.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento.

Così deciso il 21 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 10/12/2019 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato previsto dall'art.186, commi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Melizzano il 29 dicembre 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico articolato motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt.354,356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché in relazione alla errata applicazione dell'art.493, comma 3, cod. proc. pen., e in relazione all'art.192 cod. proc. pen. con particolare riferimento all'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e al consenso informato al prelievo ematico. La difesa sostiene che sia errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe provato che sia stato dato l'avviso previsto dalll'art.114 disp. att. cod. proc. pen. sulla base della presenza in atti di una richiesta di accertamenti ex art.354 cod. proc. pen. inviata a mezzo fax dal centralino dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] al centralino dell'Ospedale di S. Agata de Goti, che peraltro non ha formato oggetto di espresso consenso all'acquisizione da parte della difesa, dovendosi tenere conto del fatto che il teste di polizia giudiziaria ha ammesso di non aver provveduto all'effettuazione dell'avviso sul luogo del sinistro e che la richiesta di accertamenti alcolemici sarebbe partita successivamente a mezzo fax dalla centrale. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, concludendo per l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art.129, comma 2, cod. proc. pen. o, in subordine, per la déclaratoria d'improcedibilità per decorso del termine di prescrizione. 5. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il giorno 29/12/2016 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. In presenza di una causa di estinzione del reato, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.0 n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.24427501) in caso di annullamento, il giudice del rinvio si troverebbe a dover dichiarare la immediata declaratoria della causa di estinzione del reato e ciò anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. 6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento ai sensi dell'art.224 cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Benevento. Così deciso il 21 dicem
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