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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 12272/2025

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ndono;2025 - ricorrente -1311 contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIACRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono;- controricorrente -avverso la sentenza n. 715/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/11/2022 R.G.N. 473/2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 28247/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Numero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/202512/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Forlì dichiarò nullo, per violazione dell’art.2110 c.c., il licenziamento per superamento del periodo dicomporto intimato a B.C. da AFV [OSCURATO:PERSONA],contumace, in quanto “il datore di lavoro non avrebbe dovutocomputare i giorni di assenza dovuti ad isolamento disposto perpositività al Covid-19”, in violazione dell’art. 26, comma 1, d.l.n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo cui “il periodotrascorso in quarantena con sorveglianza attiva o inpermanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cuiall'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d)ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratoridipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai finidel trattamento economico previsto dalla normativa diriferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.2.

Interposto gravame da parte della società contumace inprimo grado, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenzaimpugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale, haOscuramento disposto Numero registro generale 28247/2022respinto la domanda proposta dal lavoratore, compensando le Numero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/2025spese del doppio grado.

Data pubblicazione 09/05/20253.

La Corte territoriale, in sintesi, ha innanzitutto ritenutoesaminabile l’allegazione difensiva, proposta dalla società conl’impugnazione, secondo la quale non era mai stata resa notadal lavoratore, prima del deposito del ricorso giudiziale, lacircostanza che talune delle assenze non erano computabili nelperiodo di comporto in quanto determinate dall’isolamento perCovid-19; ha considerato accertato che il lavoratore non avessecomunicato alla società “la patologia Covid contratta”; haritenuto “evidente come la condotta del lavoratore non possadirsi improntata al canone della buona fede”, argomentando:“in questa sede si richiede la valutazione della condottadatoriale non sulla base delle circostanze ad essa note almomento del licenziamento, ma sulla base di circostanzedisvelate, per specifica volontà del lavoratore, solo al momentodell’impugnazione giudiziale del licenziamento attribuendo allaAFV la messa in atto di un recesso affetto da nullità che, ancheove ricorrente, discenderebbe dalla mancata conoscenza dicircostanze fattuali essenziali, volutamente non comunicate dachi ora, sulla base d esse, reclama una condotta inadempientea suo danno”.3.

Per la cassazione di tale sentenza, il soccombente haproposto ricorso con otto motivi; ha resistito l’intimata societàcon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale del 28 novembre 2024entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito dellacamera di consiglio il Collegio ha considerato che “il terzomotivo di ricorso, da valutare in connessione con il quarto equinto mezzo, pongono la questione, su cui non risultanoprecedenti, dell’interpretazione della disposizione speciale inOscuramento dispostopremessa: se cioè il divieto di computo delle assenze per CNoumveirdo r egistro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025operi oggettivamente oppure se la ragione dell’assenza Ndumeebrob dai r accolta generale 12272/2025essere previamente portata a conoscenza del datore di lavoroDa ta pubblicazione 09/05/2025per escluderne la computabilità, anche in relazione allaqualificazione processuale di tale fatto, atteso che la questioneè stata posta solo in grado d’appello”; pertanto, ritenuto chedette censure investissero questioni di diritto di particolarerilevanza, con ordinanza interlocutoria n. 35113 del 2024 harinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica.La Procura Generale ha comunicato memoria con cui haillustrato la richiesta di accoglimento del ricorso.La società ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesiofferte dalle rubriche articolate da parte ricorrente.1.1.

Il primo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c., con conseguente, error in procedendorilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte rilevatola presenza di un giudicato interno, in quanto una partecentrale della sentenza di prime cure non era stata gravata dacontroparte”.1.2.

Il secondo motivo, in subordine, denuncia: “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.1.3.

Il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazionedella norma di cui all’art. 26, comma 1, del d. l. n. 18/2020,conv. nella l. n. 27/2020, in tema di assenze lavorative perCovid”.Oscuramento disposto Numero registro generale 28247/20221.4.

Il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsaN umero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/2025applicazione delle norme di cui all’art. 345 c.p.c. in relazioneD ata pubblicazione 09/05/2025all’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello di Bolognaritenuto quale fatto costitutivo della pretesa del ricorrente unfatto impeditivo che non era stato sollevato da controparte inprime cure perché rimasta contumace”.1.5.

Il quinto motivo denuncia: “violazione dell’art. 416 c.p.c.per avere ritenuto ammissibile in sede di appello una deduzione-fatto impeditivo o estintivo della fattispecie- ormai preclusadella controparte, siccome mai allegata in prime cure”.1.6.

Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. per non avere posto la Corte d’Appello allabase della decisione un fatto pacifico emerso dal verbale diprima udienza della controversia in grado di appello”, che nonera stato oggetto di specifica contestazione.1.7.

Gli ultimi due motivi denunciano: “motivazione omessacirca un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5c.p.c.”, avuto riguardo a circostanze dalle quali si evincerebbela conoscenza da parte della datrice di lavoro della causalecovid del periodo di assenza in contestazione.2.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabilicongiuntamente per connessione, sono da respingere.Posto che la questione dell’eventuale inammissibilitàdell’appello per mancata specificazione dei motivi opera su diun piano diverso del preteso giudicato interno, è sufficiente perdisattendere le doglianze rammentare la locuzionegiurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno".Tale locuzione individua la sequenza logica costituita dal fatto,dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza chel’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di taliOscuramento dispostoelementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, peNrcumheéro, r egistro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025impedendo la formazione del giudicato interno, impoNnumee ro adi lr accolta generale 12272/2025giudice di verificare la norma applicabile e la sua correttaD ata pubblicazione 09/05/2025interpretazione (tra le altre: Cass. n. 16853 del 2018); sicchél'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementidi quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questioneche essa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamenteagli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano statisingolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame (Cass. n. 30728 del 2022).Nella specie, certamente la società aveva impugnato in appellol’effetto giuridico della nullità del recesso derivante da unainterpretazione della norma applicata che non teneva contodella conoscenza del fatto da parte datoriale, di modo chenessun giudicato su quella domanda poteva dirsi formato,essendo stata devoluta la questione al giudice del gravame.3.

Il terzo motivo può essere valutato in connessione col quartoe quinto mezzo.[OSCURATO:PERSONA] reputa le censure fondate - in coerenza con Cass. n.17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024 - nel senso che ildivieto di computo delle assenze stabilito dall’art. 26, comma1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, operioggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datoredi lavoro abbia della causale dell’assenza.Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodotrascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non ècomputabile ai fini del periodo di comporto”, senzacondizionare l’operatività della norma alla previa conoscenzadelle ragioni dell’assenza da parte datoriale.Oscuramento dispostoL’esistenza di una siffatta condizione per l’applicabilità Nduemlelroo registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025scomputo, pur nel silenzio della norma e in difeNtutmoe ro ddi ir accolta generale 12272/2025inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbeDa ta pubblicazione 09/05/2025surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dallalegge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo.Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenzasoggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degliopposti interessi che certamente gli compete, di dareprevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioniriconducibili alla situazione eccezionale di emergenzapandemica, considerando invece recessiva l’eventuale tuteladell’affidamento datoriale.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che quindi, nella specie, non possa essereseguita la prospettiva percorsa nella diversa ipotesi disciplinatadall’art. 10 della l. n. 419 del 1975 sull’obbligo di conservazionedel posto di lavoro per lavoratori affetti da tubercolosi, cheravvisa in detta normativa una “implicita […] previsione di unonere del lavoratore di dare notizia al datore della naturatubercolare della malattia” (Cass. n. 14475 del 2001; inconformità: Cass.

SS.UU. n. 13535 del 2016; Cass. n. 19936del 2023).La soluzione accolta appare più coerente, invece, con indirizzi,qui condivisi, affermati sul generale istituto regolato dall’art.2110 c.c.Sin da Cass. n. 17780 del 2005 è stato sottolineato che “lalegittimità del recesso a seguito della maturazione comportodeve essere valutata in relazione al compiersi o no del relativoperiodo, e non dalla percezione che di tale situazione abbia ildatore di lavoro”.

Ciò in quanto “nella disciplina dellicenziamento per superamento del periodo di comporto ilpunto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore diOscuramento dispostolavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al Ndumaetroo registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettivNaum, ecroo dni r accolta generale 12272/2025l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzioneD ata pubblicazione 09/05/2025legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivopossa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altraparte”.

In tale precedente, quindi, questa Corte ha disatteso “latesi del ricorrente, centrata sulla situazione soggettiva deldatore di lavoro e sulla necessità di tutelarne l'affidamento”.L’indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma aproposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosiche per l’istituto del comporto si prescinde dalla conoscenzache delle ragioni dell’assenza possa avere la parte datoriale(cfr. Cass. n. 15845 del 2024).In definitiva, un elemento esterno alla fattispecie regolata,quale la conoscenza delle ragioni dell’assenza ex latere datoris,potrà eventualmente incidere su aspetti diversi, quali ilrisarcimento del danno o la liquidazione delle spese di giudizio,ma non potrà precludere lo scomputo delle assenze impostodalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità diesse alle ipotesi legislativamente previste.4.

Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo restano assorbitidall’accoglimento dei motivi precedenti già idonei a soddisfarel’interesse di parte ricorrente.5.

In conclusione, accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo,respinti i primi due e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione alle censureritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo cheprocederà a nuovo esame uniformandosi a quanto statuito eprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.Per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, vadisposta l’omissione delle generalità e degli altri datiOscuramento dispostoidentificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 Nduemlelrao registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025parte ricorrente.

Numero di raccolta generale 12272/2025Data pubblicazione 09/05/2025 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese.Ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi di [...]B.C. .Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2025Il PresidenteDott.

Antonio MannaIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndono;2025 - ricorrente -1311 contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIACRESCENZIO 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono;- controricorrente -avverso la sentenza n. 715/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 09/11/2022 R.G.N. 473/2022;Oscuramento disposto Numero registro generale 28247/2022udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Numero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/202512/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Forlì dichiarò nullo, per violazione dell’art.2110 c.c., il licenziamento per superamento del periodo dicomporto intimato a B.C. da AFV [OSCURATO:PERSONA],contumace, in quanto “il datore di lavoro non avrebbe dovutocomputare i giorni di assenza dovuti ad isolamento disposto perpositività al Covid-19”, in violazione dell’art. 26, comma 1, d.l.n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, secondo cui “il periodotrascorso in quarantena con sorveglianza attiva o inpermanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cuiall'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d)ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratoridipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai finidel trattamento economico previsto dalla normativa diriferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.2. Interposto gravame da parte della società contumace inprimo grado, la Corte di Appello di Bologna, con la sentenzaimpugnata, in riforma della pronuncia del Tribunale, haOscuramento disposto Numero registro generale 28247/2022respinto la domanda proposta dal lavoratore, compensando le Numero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/2025spese del doppio grado. Data pubblicazione 09/05/20253. La Corte territoriale, in sintesi, ha innanzitutto ritenutoesaminabile l’allegazione difensiva, proposta dalla società conl’impugnazione, secondo la quale non era mai stata resa notadal lavoratore, prima del deposito del ricorso giudiziale, lacircostanza che talune delle assenze non erano computabili nelperiodo di comporto in quanto determinate dall’isolamento perCovid-19; ha considerato accertato che il lavoratore non avessecomunicato alla società “la patologia Covid contratta”; haritenuto “evidente come la condotta del lavoratore non possadirsi improntata al canone della buona fede”, argomentando:“in questa sede si richiede la valutazione della condottadatoriale non sulla base delle circostanze ad essa note almomento del licenziamento, ma sulla base di circostanzedisvelate, per specifica volontà del lavoratore, solo al momentodell’impugnazione giudiziale del licenziamento attribuendo allaAFV la messa in atto di un recesso affetto da nullità che, ancheove ricorrente, discenderebbe dalla mancata conoscenza dicircostanze fattuali essenziali, volutamente non comunicate dachi ora, sulla base d esse, reclama una condotta inadempientea suo danno”.3. Per la cassazione di tale sentenza, il soccombente haproposto ricorso con otto motivi; ha resistito l’intimata societàcon controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale del 28 novembre 2024entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito dellacamera di consiglio il Collegio ha considerato che “il terzomotivo di ricorso, da valutare in connessione con il quarto equinto mezzo, pongono la questione, su cui non risultanoprecedenti, dell’interpretazione della disposizione speciale inOscuramento dispostopremessa: se cioè il divieto di computo delle assenze per CNoumveirdo r egistro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025operi oggettivamente oppure se la ragione dell’assenza Ndumeebrob dai r accolta generale 12272/2025essere previamente portata a conoscenza del datore di lavoroDa ta pubblicazione 09/05/2025per escluderne la computabilità, anche in relazione allaqualificazione processuale di tale fatto, atteso che la questioneè stata posta solo in grado d’appello”; pertanto, ritenuto chedette censure investissero questioni di diritto di particolarerilevanza, con ordinanza interlocutoria n. 35113 del 2024 harinviato la causa per la trattazione in udienza pubblica.La Procura Generale ha comunicato memoria con cui haillustrato la richiesta di accoglimento del ricorso.La società ha replicato con memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere esposti secondo le sintesiofferte dalle rubriche articolate da parte ricorrente.1.1. Il primo motivo denuncia: "violazione e falsa applicazionedell’art. 324 c.p.c., con conseguente, error in procedendorilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte rilevatola presenza di un giudicato interno, in quanto una partecentrale della sentenza di prime cure non era stata gravata dacontroparte”.1.2. Il secondo motivo, in subordine, denuncia: “violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. ed art. 2909 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.1.3. Il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazionedella norma di cui all’art. 26, comma 1, del d. l. n. 18/2020,conv. nella l. n. 27/2020, in tema di assenze lavorative perCovid”.Oscuramento disposto Numero registro generale 28247/20221.4. Il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsaN umero sezionale 1311/2025Numero di raccolta generale 12272/2025applicazione delle norme di cui all’art. 345 c.p.c. in relazioneD ata pubblicazione 09/05/2025all’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’Appello di Bolognaritenuto quale fatto costitutivo della pretesa del ricorrente unfatto impeditivo che non era stato sollevato da controparte inprime cure perché rimasta contumace”.1.5. Il quinto motivo denuncia: “violazione dell’art. 416 c.p.c.per avere ritenuto ammissibile in sede di appello una deduzione-fatto impeditivo o estintivo della fattispecie- ormai preclusadella controparte, siccome mai allegata in prime cure”.1.6. Il sesto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. per non avere posto la Corte d’Appello allabase della decisione un fatto pacifico emerso dal verbale diprima udienza della controversia in grado di appello”, che nonera stato oggetto di specifica contestazione.1.7. Gli ultimi due motivi denunciano: “motivazione omessacirca un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5c.p.c.”, avuto riguardo a circostanze dalle quali si evincerebbela conoscenza da parte della datrice di lavoro della causalecovid del periodo di assenza in contestazione.2. Il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminabilicongiuntamente per connessione, sono da respingere.Posto che la questione dell’eventuale inammissibilitàdell’appello per mancata specificazione dei motivi opera su diun piano diverso del preteso giudicato interno, è sufficiente perdisattendere le doglianze rammentare la locuzionegiurisprudenziale di "minima unità suscettibile di acquisire lastabilità del giudicato interno".Tale locuzione individua la sequenza logica costituita dal fatto,dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza chel’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di taliOscuramento dispostoelementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, peNrcumheéro, r egistro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025impedendo la formazione del giudicato interno, impoNnumee ro adi lr accolta generale 12272/2025giudice di verificare la norma applicabile e la sua correttaD ata pubblicazione 09/05/2025interpretazione (tra le altre: Cass. n. 16853 del 2018); sicchél'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementidi quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questioneche essa identifica, così espandendo nuovamente il potere delgiudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamenteagli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano statisingolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo digravame (Cass. n. 30728 del 2022).Nella specie, certamente la società aveva impugnato in appellol’effetto giuridico della nullità del recesso derivante da unainterpretazione della norma applicata che non teneva contodella conoscenza del fatto da parte datoriale, di modo chenessun giudicato su quella domanda poteva dirsi formato,essendo stata devoluta la questione al giudice del gravame.3. Il terzo motivo può essere valutato in connessione col quartoe quinto mezzo.[OSCURATO:PERSONA] reputa le censure fondate - in coerenza con Cass. n.17780 del 2005 e Cass. n. 15845 del 2024 - nel senso che ildivieto di computo delle assenze stabilito dall’art. 26, comma1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, operioggettivamente, a prescindere dalla conoscenza che il datoredi lavoro abbia della causale dell’assenza.Infatti, la disposizione sancisce testualmente che “il periodotrascorso” dal lavoratore nelle condizioni ivi previste “non ècomputabile ai fini del periodo di comporto”, senzacondizionare l’operatività della norma alla previa conoscenzadelle ragioni dell’assenza da parte datoriale.Oscuramento dispostoL’esistenza di una siffatta condizione per l’applicabilità Nduemlelroo registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025scomputo, pur nel silenzio della norma e in difeNtutmoe ro ddi ir accolta generale 12272/2025inequivoche indicazioni sistematiche, introdurrebbeDa ta pubblicazione 09/05/2025surrettiziamente un requisito aggiuntivo non previsto dallalegge, con una indebita interpolazione ermeneutica del testo.Evidentemente il legislatore, tacendo sulla conoscenzasoggettiva del datore, ha ritenuto, nel bilanciamento degliopposti interessi che certamente gli compete, di dareprevalenza a quello del lavoratore ammalato per ragioniriconducibili alla situazione eccezionale di emergenzapandemica, considerando invece recessiva l’eventuale tuteladell’affidamento datoriale.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che quindi, nella specie, non possa essereseguita la prospettiva percorsa nella diversa ipotesi disciplinatadall’art. 10 della l. n. 419 del 1975 sull’obbligo di conservazionedel posto di lavoro per lavoratori affetti da tubercolosi, cheravvisa in detta normativa una “implicita […] previsione di unonere del lavoratore di dare notizia al datore della naturatubercolare della malattia” (Cass. n. 14475 del 2001; inconformità: Cass. SS.UU. n. 13535 del 2016; Cass. n. 19936del 2023).La soluzione accolta appare più coerente, invece, con indirizzi,qui condivisi, affermati sul generale istituto regolato dall’art.2110 c.c.Sin da Cass. n. 17780 del 2005 è stato sottolineato che “lalegittimità del recesso a seguito della maturazione comportodeve essere valutata in relazione al compiersi o no del relativoperiodo, e non dalla percezione che di tale situazione abbia ildatore di lavoro”. Ciò in quanto “nella disciplina dellicenziamento per superamento del periodo di comporto ilpunto di equilibrio fra i contrapposti interessi del datore diOscuramento dispostolavoro e del lavoratore viene realizzato assegnando al Ndumaetroo registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025della assenza dal lavoro una valenza puramente oggettivNaum, ecroo dni r accolta generale 12272/2025l'inevitabile conseguenza, già scontata nella soluzioneD ata pubblicazione 09/05/2025legislativa, che, a seconda delle circostanze, il dato obiettivopossa determinare effetti pregiudizievoli per l'una o per l'altraparte”. In tale precedente, quindi, questa Corte ha disatteso “latesi del ricorrente, centrata sulla situazione soggettiva deldatore di lavoro e sulla necessità di tutelarne l'affidamento”.L’indirizzo ha trovato recentemente dichiarata conferma aproposito di una disciplina contrattuale collettiva, ribadendosiche per l’istituto del comporto si prescinde dalla conoscenzache delle ragioni dell’assenza possa avere la parte datoriale(cfr. Cass. n. 15845 del 2024).In definitiva, un elemento esterno alla fattispecie regolata,quale la conoscenza delle ragioni dell’assenza ex latere datoris,potrà eventualmente incidere su aspetti diversi, quali ilrisarcimento del danno o la liquidazione delle spese di giudizio,ma non potrà precludere lo scomputo delle assenze impostodalla legge, ove sia dimostrata in giudizio la riconducibilità diesse alle ipotesi legislativamente previste.4. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo restano assorbitidall’accoglimento dei motivi precedenti già idonei a soddisfarel’interesse di parte ricorrente.5. In conclusione, accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo,respinti i primi due e dichiarati assorbiti gli altri, la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione alle censureritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo cheprocederà a nuovo esame uniformandosi a quanto statuito eprovvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.Per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, vadisposta l’omissione delle generalità e degli altri datiOscuramento dispostoidentificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 Nduemlelrao registro generale 28247/2022Numero sezionale 1311/2025parte ricorrente. Numero di raccolta generale 12272/2025Data pubblicazione 09/05/2025 P.Q.MLa Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso,rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbiti gli altri; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese.Ai sensi dell’art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusioneomettere le generalità e gli altri dati identificativi di [...]B.C. .Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2025Il PresidenteDott. Antonio MannaIl cons. est.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12272/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris