Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 13653/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dallavv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 24950/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10822/2020 Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2995/2022Numero di raccolta generale 13653/2022 proponeva opposizione avverso una orginana ingiunzione emessa Data pubblicazione 29/04/2022 dal Prefetto per la Provincia di Roma in relazione a verbale di infrazione al codice della strada.

Con sentenza n. 24950/2019 il ricorso veniva rigettato.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 32886 del 2019, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso una ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma a fronte di violazioni al codice della strada.

Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto avverso sentenza suscettibile di essere impugnata mediante proposizione di appello”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimate nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10822/2020 Numero sezionale 2995/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 13653/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 29/04/2022 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10822-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dallavv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 24950/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10822/2020 Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2995/2022Numero di raccolta generale 13653/2022 proponeva opposizione avverso una orginana ingiunzione emessa Data pubblicazione 29/04/2022 dal Prefetto per la Provincia di Roma in relazione a verbale di infrazione al codice della strada. Con sentenza n. 24950/2019 il ricorso veniva rigettato. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Roma, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380- [OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 32886 del 2019, con la quale il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso una ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Roma a fronte di violazioni al codice della strada. Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto avverso sentenza suscettibile di essere impugnata mediante proposizione di appello”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimate nel presente giudizio di legittimità. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10822/2020 Numero sezionale 2995/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 13653/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 29/04/2022 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 17 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6
Sentenza Cassazione n. 13653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris