CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1983
Cassazione n. 25711/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/11/1983 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] ì 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Macerata che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). La sentenza impugnata, escludendo la tenuità anche sotto il profilo patrimoniale ( furto di 100 euro, importo non certo irrisorio) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, senza che rilevi la insussistenza del pregiudizio ulteriore della sottrazione di documenti di indentità (il borsello sottratto era stato infatti restituito). 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]