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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 39500/2021

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 ult. comma legge fall.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1° luglio 2019 (dep. il 25 settembre 2019) la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Avellino, che aveva assolto Carmela BUONO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dichiarato la stessa imputata colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonchè con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) nonché l'«errata valutazione dei fatti» in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente - allegando la violazione della legge penale e l'«errata valutazione dei fatti» - ha assunto che: - la Corte di appello avrebbe «mutuato pedissequamente quanto dedotto nel giudizio di primo grado», valutando erroneamente i «fatti oggetto di contestazione», nonostante nel corso dell'istruttoria dibattimentale siano state acquisiti elementi (sia documentali sia tramite le prove orali) che dimostrerebbero la mancanza di responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - inoltre, la Corte di merito avrebbe argomentato sulla scorta di una giurisprudenza «vetusta e non calzante al caso di specie», e affermato la responsabilità della BUONO nonostante l'abbia qualificata una mera «testa di legno» e non attribuendo «il dovuto spessore ai fatti di causa», tenuto conto del fatto che l'imputata è persona non scolarizzata, senza considerare quanto rassegnato dal teste Alberto [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulente Ursula [OSCURATO:PERSONA] (la quale ultima avrebbe confutato quanto esposto dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F.); - in tal modo in maniera illogica e in violazione di legge sarebbe stato attribuito alla BUONO l'intento di occultare e impedire la ricostruzione del patrimonio della società fallita, poiché la documentazione versata in atti riguarda una società in regime semplificato.

1.2. Con il ricorso sono state mosse censure del tutto apodittiche, senza alcun riferimento compiuto e minimamente specifico agli elementi che deporrebbero per la fondatezza delle allegazioni difensive che, in definitiva e del tutto irritualmente, hanno ad oggetto profili di fatto - non sindacabili in questa sede di legittimità - e comunque sono patentemente generiche (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).2.

Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3,

I. n. 87/1953).

Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere «valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit).

3. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.; - e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta in data 14/06/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie ex art. 216 ult. comma legge fall.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° luglio 2019 (dep. il 25 settembre 2019) la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia resa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Avellino, che aveva assolto Carmela BUONO dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dichiarato la stessa imputata colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa la circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonchè con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, denunciando - con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) nonché l'«errata valutazione dei fatti» in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente - allegando la violazione della legge penale e l'«errata valutazione dei fatti» - ha assunto che: - la Corte di appello avrebbe «mutuato pedissequamente quanto dedotto nel giudizio di primo grado», valutando erroneamente i «fatti oggetto di contestazione», nonostante nel corso dell'istruttoria dibattimentale siano state acquisiti elementi (sia documentali sia tramite le prove orali) che dimostrerebbero la mancanza di responsabilità dell'imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - inoltre, la Corte di merito avrebbe argomentato sulla scorta di una giurisprudenza «vetusta e non calzante al caso di specie», e affermato la responsabilità della BUONO nonostante l'abbia qualificata una mera «testa di legno» e non attribuendo «il dovuto spessore ai fatti di causa», tenuto conto del fatto che l'imputata è persona non scolarizzata, senza considerare quanto rassegnato dal teste Alberto [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulente Ursula [OSCURATO:PERSONA] (la quale ultima avrebbe confutato quanto esposto dal curatore nella relazione ex art. 33 L.F.); - in tal modo in maniera illogica e in violazione di legge sarebbe stato attribuito alla BUONO l'intento di occultare e impedire la ricostruzione del patrimonio della società fallita, poiché la documentazione versata in atti riguarda una società in regime semplificato. 1.2. Con il ricorso sono state mosse censure del tutto apodittiche, senza alcun riferimento compiuto e minimamente specifico agli elementi che deporrebbero per la fondatezza delle allegazioni difensive che, in definitiva e del tutto irritualmente, hanno ad oggetto profili di fatto - non sindacabili in questa sede di legittimità - e comunque sono patentemente generiche (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).2. Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputata per la durata fissa di dieci anni. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, I. n. 87/1953). Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere «valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit). 3. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.; - e deve dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 0
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