Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18072/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società dichiarata fallita il 10 dicembre 2013.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. /)

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa valutazione dei motivi nuovi, ritualmente trasmessi, attraverso posta elettronica certificata, e neppure menzionati dalla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione, stante la valutazione, illogica e contraddittoria, delle prove raccolte.

2.3. Con il terzo fa valere analoghi vizi in punto di elemento soggettivo dei reati, assumendo di non aver agito allo scopo di impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società fallita.

2.4. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza nella parte concernente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma primo, legge fall., in difetto di contestazione; nonché nella parte in cui applica la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo legge fall., riferendosi a una pluralità di fatti di bancarotta che, però, avrebbero dovuto seguire il regime di contestazione di cui all'art. 518 cod. proc. pen..

2.5. Con il quinto lamenta la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., 219 legge fall. sul punto della commisurazione della pena, affermando, tra l'altro, che «le condotte poste in essere dal Romano erano avvenute nell'ambito dello stesso fallimento ed erano dunque riferibili sempre allo stesso fatto avente carattere unitario».

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

Il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi e aggiunti; ha poi trasmesso una ulteriore memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal P.G.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto va rilevata l'inammissibilità di tutti i motivi inediti (molti dei quali, peraltro, declinati in fatto), che sono stati coltivati con il ricorso senza essere mai stati sottoposti alla disamina del giudice di appello.

Invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).2.1.

L'imputato aveva impugnato la sentenza di condanna primo grado, affidandosi ai motivi così sintetizzabili: - erronea ricostruzione della situazione contabile riportata nella perizia istituita dal Tribunale; - l'imputato ha assunto la carica di amministratore solo nel 2012, la società è fallita nel 2013, dopo un anno di totale inattività; diversamente da quanto sostenuto dal perito, i debiti sono maturati nel periodo antecedente al 2011, quindi la responsabilità del fallimento non potrebbe ricadere sull'imputato; - dalle deposizioni assunte è emerso che l'imputato era estraneo alla gestione societaria e che pertanto era un mero prestanome il quale non può rispondere a titolo di concorso per omissione; - la pena inflitta, pari ad anni quattro di reclusione, è eccessivamente severa e non rispondente ai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen..

I motivi nuovi di appello, trasmessi alla Corte distrettuale il 5 maggio 2022 (su cui si veda infra paragrafo 3), non possono ampliare il thema decidendum risultante dal gravame principale, poiché sono ammissibili solo se aventi ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01).

Invero: «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294).

2.2. Ne consegue che sono inammissibili perché inediti i primi quattro motivi di ricorso, nonché il quinto nelle parti afferenti alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla contestazione in merito all'ipotesi dei "più fatti di bancarotta".

Residua soltanto il motivo sulla entità della pena, che però cade anch'esso sotto il maglio della inammissibilità.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Va ricordato che: «Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01).

3.2. I nuovi motivi di appello trasmessi il 5 maggio 2022 sono per la gran parte inammissibili (e tale inammissibilità può essere rilevata in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), poiché ampliano il thema decidendi estendendolo a punti della decisione non interessati dall'appello principale.

Come ricordato nel paragrafo che precede l'impugnazione principale ha interessato tre questioni: - la prima è incentrata sulla contestazione della perizia e attiene alla asserita mancanza di responsabilità dell'imputato per il fallimento della società; si tratta di profilo irrilevante ai fini della sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che sono reati di pericolo e non di evento (cfr. per tutte Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Pasarelli, Rv. 266804 «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività»); - la seconda questione riguarda l'effettivo svolgimento di poteri gestori da parte dell'imputato che si professa mero prestanome; e sul punto la Corte di appello fornisce ampia e congrua risposta (cfr. paragrafo 3.2 alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - la terza afferisce, in maniera generica, alla entità della pena.

I nuovi motivi di appello toccano, invece, altri punti della decisione e in particolare: la sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta e il dolo dei reati in contestazione; essi, quindi, non posso ritenersi ritualmente introdotti nel giudizio di impugnazione, di talchè l'omessa pronuncia su di essi non produce effetti invalidanti.

È meramente reiterativo il nuovo motivo di appello sulla commisurazione della pena, in ordine al quale si trova adeguata risposta nella sentenza impugnata (pag. 4).

4. Gli ulteriori motivi di ricorso sono inediti (cfr. sopra paragrafo 2.2); essi, inoltre, presentano ulteriori profili di inammissibilità.4.1.

Il secondo e il terzo motivo sono declinati in fatto e sottopongono alla Corte una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.

4.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato: - né il Tribunale né la Corte di appello hanno riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante, mai contestata, di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.; lo si evince chiaramente sia dal testo della motivazione, che a tale aggravante non fa mai cenno, sia dalla determinazione della pena che muove dal minimo edittale di tre anni di reclusione per innalzarsi a quattro anni in forza della pluralità di fatti di bancarotta ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.; - l'eccezione di nullità riferita all'art. 518 cod. proc. pen. è priva di pertinenza dato che: l'imputato è stato riconosciuto colpevole per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale ritualmente contestati; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. (istituto c.d. della "continuazione fallimentare") che prevede una disciplina di favore nel senso che, in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta, consente di applicare il cumulo giuridico delle pene in luogo del cumulo materiale.

4.3. Il quinto motivo, laddove lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4) rispetto a una pena base applicata in corrispondenza del minimo edittale e un aumento di un terzo, ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall..

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il relativo diniego non ha costituito motivo di appello e l'imputato non può censurare in questa sede il mancato esercizio del potere di ufficio eccezionalmente riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869).

La contestazione in punto di sussistenza della c.d.

"continuazione fallimentare" è inconsistente, dato che l'imputato è stato dichiarato colpevole in ordine a due fatti di bancarotta: la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale.

5. L'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 6.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:PERSONA]" srl, società dichiarata fallita il 10 dicembre 2013. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione. /) 2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'omessa valutazione dei motivi nuovi, ritualmente trasmessi, attraverso posta elettronica certificata, e neppure menzionati dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo dei reati in contestazione, stante la valutazione, illogica e contraddittoria, delle prove raccolte. 2.3. Con il terzo fa valere analoghi vizi in punto di elemento soggettivo dei reati, assumendo di non aver agito allo scopo di impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società fallita. 2.4. Con il quarto motivo deduce la nullità della sentenza nella parte concernente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma primo, legge fall., in difetto di contestazione; nonché nella parte in cui applica la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma secondo legge fall., riferendosi a una pluralità di fatti di bancarotta che, però, avrebbero dovuto seguire il regime di contestazione di cui all'art. 518 cod. proc. pen.. 2.5. Con il quinto lamenta la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen., 219 legge fall. sul punto della commisurazione della pena, affermando, tra l'altro, che «le condotte poste in essere dal Romano erano avvenute nell'ambito dello stesso fallimento ed erano dunque riferibili sempre allo stesso fatto avente carattere unitario». 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato ha proposto motivi nuovi e aggiunti; ha poi trasmesso una ulteriore memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto va rilevata l'inammissibilità di tutti i motivi inediti (molti dei quali, peraltro, declinati in fatto), che sono stati coltivati con il ricorso senza essere mai stati sottoposti alla disamina del giudice di appello. Invero non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi perché non devolute alla sua cognizione (cfr. tra le altre Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).2.1. L'imputato aveva impugnato la sentenza di condanna primo grado, affidandosi ai motivi così sintetizzabili: - erronea ricostruzione della situazione contabile riportata nella perizia istituita dal Tribunale; - l'imputato ha assunto la carica di amministratore solo nel 2012, la società è fallita nel 2013, dopo un anno di totale inattività; diversamente da quanto sostenuto dal perito, i debiti sono maturati nel periodo antecedente al 2011, quindi la responsabilità del fallimento non potrebbe ricadere sull'imputato; - dalle deposizioni assunte è emerso che l'imputato era estraneo alla gestione societaria e che pertanto era un mero prestanome il quale non può rispondere a titolo di concorso per omissione; - la pena inflitta, pari ad anni quattro di reclusione, è eccessivamente severa e non rispondente ai parametri dettati dall'art. 133 cod. pen.. I motivi nuovi di appello, trasmessi alla Corte distrettuale il 5 maggio 2022 (su cui si veda infra paragrafo 3), non possono ampliare il thema decidendum risultante dal gravame principale, poiché sono ammissibili solo se aventi ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (cfr. per tutte Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01). Invero: «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (cfr. tra le ultime Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280294). 2.2. Ne consegue che sono inammissibili perché inediti i primi quattro motivi di ricorso, nonché il quinto nelle parti afferenti alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla contestazione in merito all'ipotesi dei "più fatti di bancarotta". Residua soltanto il motivo sulla entità della pena, che però cade anch'esso sotto il maglio della inammissibilità. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Va ricordato che: «Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (cfr. tra le ultime Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982 - 01). 3.2. I nuovi motivi di appello trasmessi il 5 maggio 2022 sono per la gran parte inammissibili (e tale inammissibilità può essere rilevata in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.), poiché ampliano il thema decidendi estendendolo a punti della decisione non interessati dall'appello principale. Come ricordato nel paragrafo che precede l'impugnazione principale ha interessato tre questioni: - la prima è incentrata sulla contestazione della perizia e attiene alla asserita mancanza di responsabilità dell'imputato per il fallimento della società; si tratta di profilo irrilevante ai fini della sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, che sono reati di pericolo e non di evento (cfr. per tutte Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Pasarelli, Rv. 266804 «Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività»); - la seconda questione riguarda l'effettivo svolgimento di poteri gestori da parte dell'imputato che si professa mero prestanome; e sul punto la Corte di appello fornisce ampia e congrua risposta (cfr. paragrafo 3.2 alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - la terza afferisce, in maniera generica, alla entità della pena. I nuovi motivi di appello toccano, invece, altri punti della decisione e in particolare: la sussistenza dell'elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta e il dolo dei reati in contestazione; essi, quindi, non posso ritenersi ritualmente introdotti nel giudizio di impugnazione, di talchè l'omessa pronuncia su di essi non produce effetti invalidanti. È meramente reiterativo il nuovo motivo di appello sulla commisurazione della pena, in ordine al quale si trova adeguata risposta nella sentenza impugnata (pag. 4). 4. Gli ulteriori motivi di ricorso sono inediti (cfr. sopra paragrafo 2.2); essi, inoltre, presentano ulteriori profili di inammissibilità.4.1. Il secondo e il terzo motivo sono declinati in fatto e sottopongono alla Corte una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. 4.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato: - né il Tribunale né la Corte di appello hanno riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante, mai contestata, di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.; lo si evince chiaramente sia dal testo della motivazione, che a tale aggravante non fa mai cenno, sia dalla determinazione della pena che muove dal minimo edittale di tre anni di reclusione per innalzarsi a quattro anni in forza della pluralità di fatti di bancarotta ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.; - l'eccezione di nullità riferita all'art. 518 cod. proc. pen. è priva di pertinenza dato che: l'imputato è stato riconosciuto colpevole per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale ritualmente contestati; il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. (istituto c.d. della "continuazione fallimentare") che prevede una disciplina di favore nel senso che, in presenza di una pluralità di fatti di bancarotta, consente di applicare il cumulo giuridico delle pene in luogo del cumulo materiale. 4.3. Il quinto motivo, laddove lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4) rispetto a una pena base applicata in corrispondenza del minimo edittale e un aumento di un terzo, ex art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il relativo diniego non ha costituito motivo di appello e l'imputato non può censurare in questa sede il mancato esercizio del potere di ufficio eccezionalmente riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869). La contestazione in punto di sussistenza della c.d. "continuazione fallimentare" è inconsistente, dato che l'imputato è stato dichiarato colpevole in ordine a due fatti di bancarotta: la bancarotta fraudolenta patrimoniale e la bancarotta fraudolenta documentale. 5. L'inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il