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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20872/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5.10.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 30.09.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Angelo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Il motivo è inammissibile.

Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse sollevare alcun dubbio sulla piena responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di riciclaggio, ampiamente motivando circa gli elementi probatori posti a sostegno della propria decisione (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); inoltre hanno sottolineato come, a fronte di una lineare e comprovata ricostruzione del fatto, l'imputato non avesse fornito alcun elemento a proprio favore ed hanno confutato la tesi difensiva, in questa sede riproposta senza il necessario confronto critico con le ragioni reiettive valorizzate dai giudici di merito.

Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA DANIEkP [OSCURATO:PERSONA]! AGOSTINACCHIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5.10.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 30.09.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Angelo, confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 648-bis c.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse sollevare alcun dubbio sulla piena responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di riciclaggio, ampiamente motivando circa gli elementi probatori posti a sostegno della propria decisione (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); inoltre hanno sottolineato come, a fronte di una lineare e comprovata ricostruzione del fatto, l'imputato non avesse fornito alcun elemento a proprio favore ed hanno confutato la tesi difensiva, in questa sede riproposta senza il necessario confronto critico con le ragioni reiettive valorizzate dai giudici di merito. Del resto, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi, esaminati gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando risposta alle deduzioni delle parti ed esattamente applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame - nel caso di specie - esattamente compiuto dai giudici di merito, con valutazioni complete, rispondenti ai motivi dell'appello e del tutto prive delle lamentate illogicità manifeste ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15.04.2022 [OSCURATO:PERSONA] MARIA DANIEkP [OSCURATO:PERSONA]! AGOSTINACCHIO
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