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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 03186/2026

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8085/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Lecce, Sez ione dist accata di Taranto,n. 70/2022 depositata i l 04/02/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la Corte d ’a ppello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto , ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannato la R egione Puglia al pagamento d elle differenze maturate a titolo di retribuzione del tempo impiegato per il tragitto casa-lavoronel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2010, sulla base delle previsioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti, ritenuto applicabile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti; - avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; - in particolare, da lla memoria depositata dal la difesa della Regione è emerso che su identica questione pende presso questa Sezione il procedimento n. 26946 del 2022; ritenuto che: - il procedimento n. 26946 del 2022 verte su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio; - si rende opportun o rimettere la causa al Presidente coordinatore per la trattazione congiunta dei ricorsi; P.Q.M Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 26946 del 2022, pendente presso questa Sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8085/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Lecce, Sez ione dist accata di Taranto,n. 70/2022 depositata i l 04/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d ’a ppello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto , ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannato la R egione Puglia al pagamento d elle differenze maturate a titolo di retribuzione del tempo impiegato per il tragitto casa-lavoronel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2010, sulla base delle previsioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti, ritenuto applicabile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti; - avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; - in particolare, da lla memoria depositata dal la difesa della Regione è emerso che su identica questione pende presso questa Sezione il procedimento n. 26946 del 2022; ritenuto che: - il procedimento n. 26946 del 2022 verte su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio; - si rende opportun o rimettere la causa al Presidente coordinatore per la trattazione congiunta dei ricorsi; P.Q.M Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 26946 del 2022, pendente presso questa Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Sezi
Sentenza Cassazione n. 03186/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris