CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 03186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8085/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’A vv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Lecce, Sez ione dist accata di Taranto,n. 70/2022 depositata i l 04/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d ’a ppello di Lecce , Sezione distaccata di Taranto , ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e condannato la R egione Puglia al pagamento d elle differenze maturate a titolo di retribuzione del tempo impiegato per il tragitto casa-lavoronel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 maggio 2010, sulla base delle previsioni del CCNL operai agricoli e florovivaisti, ritenuto applicabile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra le parti; - avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; - in particolare, da lla memoria depositata dal la difesa della Regione è emerso che su identica questione pende presso questa Sezione il procedimento n. 26946 del 2022; ritenuto che: - il procedimento n. 26946 del 2022 verte su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio; - si rende opportun o rimettere la causa al Presidente coordinatore per la trattazione congiunta dei ricorsi; P.Q.M Dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente giudizio con il ricorso R.G. n. 26946 del 2022, pendente presso questa Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Sezi