Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 109/1986
ECLI:IT:COST:1986:109
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso di un procedimento vertente tra la s.r.l.
[OSCURATO:PERSONA], locatrice di un immobile abitativo, e
[OSCURATO:PERSONA], conduttore, ed avente ad oggetto la decadenza di
quest'ultimo dal beneficio della sospensione dello sfratto, disposta,
ai sensi della l. 15 febbraio 1980 n. 25, per morosità nel pagamento
dei canoni e per l'abbandono dell'alloggio locato, il Pretore di Milano
con ordinanza del 13 aprile 1985 (reg. ord. n. 385 del 1985) sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo,
secondo, terzo e settimo, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo
comma, Cost. [OSCURATO:PERSONA] osservava che l'art. 6, terzo comma, d.l. 15
dicembre 1979 n. 629, conv. nella l. n. 25 del 1980, prevedeva la
decadenza del conduttore dal beneficio della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concesso,
qualora egli non avesse pagato il canone e gli oneri accessori.
La detta norma non poteva, tuttavia, essere più applicata, essendo
stata sostituita dal citato art. 1 d.l. n. 12 del 1985.
Ciò premesso, il magistrato rimettente notava che quest'ultima
norma prevedeva e disciplinava la decadenza in questione soltanto con
riferimento agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
sovvenzionata o agevolata, ovvero agli acquirenti di alloggi di
edilizia agevolata. Tale limitazione sembrava contrastare con l'art. 3
Cost., non essendo ravvisabile alcuna plausibile ragione di non
estendere la decadenza stessa a tutti i conduttori, beneficiari della
sospensione dell'esecuzione, che si fossero resi morosi o che avessero
abbandonato l'alloggio.
Inoltre il Pretore dubitava che la norma impugnata contrastasse
anche con gli artt. 24 e 42 Cost. La questione di legittimità,
riferita al solo art. 3 Cost., veniva sollevata dal medesimo Pretore
anche con ordinanza del 24 aprile 1985 (reg. ord. n. 503 del 1985),
emessa nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
conduttrice morosa.
2. - [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, intervenuta in
entrambe le cause, chiedeva che le questioni fossero dichiarate
manifestamente infondate, in quanto la decadenza in questione doveva
ritenersi giustificata dal particolare regime dell'edilizia pubblica.
:
1. - Le due ordinanze in epigrafe (reg. ord. n. 385 e 503 del 1985)
concernono la medesima questione: pertanto i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Con esse il Pretore di Milano dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 1, settimo comma, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12,
convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, che prevede la decadenza dal
beneficio della sospensione della esecuzione dei provvedimenti di
rilascio degli immobili abitativi per gli assegnatari di alloggi di
edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata (nonché per gli
acquirenti di alloggi di questa seconda categoria), in caso di
morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli
oneri accessori.
Ritiene il giudice a quo che la disposizione suddetta (e quelle che
ne costituiscono il presupposto, ossia i commi primo, secondo e terzo
dello stesso art. 1), riferendosi espressamente ai soggetti suindicati,
esclude dalla decadenza tutti gli altri conduttori: il che
contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, Cost., relativo al principio
di eguaglianza, non sussistendo alcuna plausibile ragione di non
estendere la perdita del beneficio della sospensione dell'esecuzione a
tutti i conduttori, che si siano resi morosi. Solo nella prima delle
due ordinanze il Pretore indica quali parametri anche gli artt. 24 e 42
Cost., limitandosi peraltro ad affermare che la denunciata disciplina
violerebbe anche le norme suddette.
3. - La questione, come posta dal giudice a quo, si appalesa
inammissibile.
L'ordinanza di rimessione è diretta invero ad una pronuncia con
cui questa Corte, sopprimendo la limitazione soggettiva sopra
ricordata, estenda la disposizione impugnata a tutti i conduttori di
alloggi destinati ad abitazione.
Ma una decisione additiva è consentita, com'è ius receptum,
soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una
valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di
legittimità, sl' che la Corte in realtà proceda ad un'estensione
logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità
interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la
disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di
soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della
Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al
legislatore. Ora, nel caso in esame, le ordinanze di rimessione
sollecitano, come già si è detto, l'estensione del contenuto della
norma impugnata al di là dei soggetti espressamente indicati. Ma ciò
implica la necessità di valutare se opportunamente oppure no la
prevista decadenza è stata limitata a coloro che, godendo dei
particolari vantaggi dell'edilizia sovvenzionata o agevolata, hanno
correlativamente obblighi più rigorosamente sanzionati: e giova
aggiungere che una siffatta distinzione trova un precedente nel nostro
ordinamento, in quanto l'art. 103 r.d. 28 aprile 1938 n. 1165,
sull'edilizia popolare ed economica, prevede la decadenza dal diritto
all'alloggio in caso di morosità protratta per due o tre mensilità
consecutive, a seconda che si tratti del pagamento delle rate
d'ammortamento o di spese generali; mentre la risoluzione del contratto
esige, in linea generale, che il giudice accerti preventivamente la
"non scarsa importanza" dell'inadempimento stesso (art. 1455 cod.
civ.).
La Corte quindi dovrebbe svolgere un'opera propria della funzione
legislativa, il che ovviamente non le è consentito. Le suesposte
considerazioni rendono superfluo ogni altro rilievo rispetto ai
rimanenti due parametri sopra indicati, non risultando in effetti
prospettate nuove questioni, come peraltro avvertito dallo stesso
Pretore, che non li ha enunciati nella seconda delle ordinanze di
rimessione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riuniti, i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, primo, secondo, terzo e settimo comma, del d.l. 7 febbraio
1985 n. 12, convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevata dal
Pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 42 Cost. con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- RENATO DELL'ANDRO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere