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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02654/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti-ci-ft-61d Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tchelha concluso chiedendo_ co.t ((í '-- Lubitq il difensore L ,C • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Varese, in data 17 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ascrittogli al capo B, dichiarandone l'intervenuta estinzione per prescrizione ed eliminando la relativa pena di mesi due di arresto, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva condannato l'imputato, per il reato ascrittogli al capo A (art. 473 cod. pen.) alla pena di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa, con la recidiva reiterata, nonché in ordine al reato ascrittogli al capo B (art. 697 cod. pen.) esclusa la recidiva, alla pena di mesi due di arresto. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod, proc. pen., denunciando l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.

Il decreto di citazione, del 21 aprile 2020, non sarebbe stato notificato all'imputato, come i successivi rinvii.

L'udienza di 21 aprile 2020 risulta differita a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid-19, alla successiva data del 10 giugno, per la quale l'imputato non sarebbe stato avvisato.

Così come la successiva fissazione, per il 21 settembre 2020, non risulterebbe notificata all'imputato avendo questi dichiarato il domicilio presso il luogo di residenza, non anche presso il difensore.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 125, gomma 3, cod. proc. pen.

Il primo giudice avrebbe omesso di indicare i vari momenti del calcolo relativo all'entità della pena irrogata, mentre la Corte di appello incorrerebbe in errore di calcolo.

Si indica la pena base per il reato di cui al capo A, in quella di mesi sei di reclusione, che si assume di aumentare della metà e che, dunque, avrebbe dovuto giungere alla misura di mesi nove di reclusione, poi ridotti per il rito„ non anche a quella di un anno di reclusione, poi ridotto di un terzo alla pena in concreto irrogata.

Inoltre, si assume che, nel caso al vaglio, stante l'assenza assoluta di motivazione da parte del primo giudice, la Corte territoriale non sarebbe potuta intervenire ad integrare la motivazione, perché del tutto mancante.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., conclusioni scritte con le quali si riporta al ricorso, facendo rilevare, comunque, che sarebbe maturato il termine di prescrizione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato.

L'esame degli atti, consentito tenuto conto del tipo di eccezione formulata (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) evidenzia che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'imputato, a mezzo servizio postale, in data 11 febbraio 2020, con raccomandata spedita il 17 marzo 2020, presso il luogo di residenza in Luino, via [OSCURATO:PERSONA] 46, indicato come domicilio dichiarato, per l'udienza del 21 aprile 2020.

Dagli atti emerge, inoltre, la trasmissione a mezzo p.e.c. della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia (cfr. avviso di notifica telematica del 7 febbraio 2020). 1.1.0rbene, si osserva, circa il tipo di invalidità che si riscontra nel caso in esame, che questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, M., Rv. 271771; Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277932; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 26843) che la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato, mediante consegna ai difensore di fiducia (nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.) invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, rispetto alla quale il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa, rilevabile da circostanze obiettive, di fatto, desumibili dagli atti del processo che evidenzino il carattere effettivo, fiduciario, del rapporto tra imputato e difensore (come la propcsizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione a! domiciho dichiarato o eletto).

Tanto, in quanto la descritta nullità — conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato — attiene a notifica che, seppur irritualmente eseguita, non è, in sé, inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, purché detto rapporto sia effettivo ed incida sulla reale conoscenza del provvedimento.

Nella specie, dunque, il vizio attenente al luogo in cui è avvenuta la notifica della citazione dell'imputato, alla stregua degli indicati principi, può reputarsi sanato dalla presenza del difensore di fiducia, il medesimo officiato con continuità, per l'impugnazione dinanzi alla Corte territoriale e, successivamente, dinanzi a questa Corte, per la proposizione del presente ricorso, il quale nulla ha eccepito nella prima udienza utile a far valere il riscontrato vizio della notificazione (udienza del 21 settembre 2020 : cfr. verbale di udienza dal quale risulta la presenza del difensore avv.

A. Mazza).

In ogni caso, si osserva che il ricorso si appalesa, sotto tale profilo, viziato da genericità posto che alcuna deduzione, a fronte delle svolte notifiche con le modalità sopra descritte (a mezzo servizio postale), viene specificamente mossa nell'impugnazione, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa notifica per la prima udienza dinanzi alla Corte territoriale, presso il domicilio dichiarato, senza nulla precisare circa eventuali vizi della notifica che, invero, risulta disposta presso il domicilio dichiarato, come in atti. 1.1.2.Quanto ai successivi rinvii del procedimento, rispetto ai quali si lamenta, genericamente, l'omessa notifica all'imputato, si rileva che risultano dagli atti due decreti presidenziali, alla stregua dei quali il dibattimento ha subito il differimento a causa della pandemia da virus Covid-19, entrambi notificati a mezzo p.e.c. alla difesa, come del resto allegato dallo stesso ricorrente.

Si tratta di notifiche che; a fronte della normativa vigente nel periodo emergenziale, andavano svolte presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83, comma 14, dl. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella lenge del 24 aprile 2020, n. 27.

Sicché anche sotto tale profilo, il motivo si presenta infondato. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato.

La sentenza di secondo grado sottolinea, con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo, dunque non censurabile in questa sede, i criteri utilizzati per la determinazione della pena valutata come congrua. in ogni caso„ si osserva che la Corte territoriale indica, correttamente, !a pena base come pari a mesi otto di reclusione, aumentata della metà per effetto della riconosciuta recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, ridotta di un terzo per i! rito prescelto Del resto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di misura della sanzione non distante dalla fascia media edittale ed, anzi, prossima al minimo (pari a mesi sei di reclusione ed euro 2.500 di multa) non necessitava nemmeno da parte del primo giudice l'indicazione espressa, dei criteri adottati per !a sua determinazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen.

Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 1.3.Infine, si rileva che non risulta l'intervenuta prescrizione del reato contestato, tenuto conto della data del fatto (24 settembre 2013) della pena edittale massima prevista ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., della pluralità di cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 17 luglio 2017) nonché della contestata e ritenuta recidiva reiterata e, dunque, dell'aumento di pena di due terzi di cui all'art. 161, comma 2, cod, pen. 2.

Consegue la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/10/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ti-ci-ft-61d Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] tchelha concluso chiedendo_ co.t ((í '-- Lubitq il difensore L ,C • [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Varese, in data 17 luglio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato ascrittogli al capo B, dichiarandone l'intervenuta estinzione per prescrizione ed eliminando la relativa pena di mesi due di arresto, con conferma, nel resto, dell'impugnato provvedimento. 1.1.11 primo giudice aveva condannato l'imputato, per il reato ascrittogli al capo A (art. 473 cod. pen.) alla pena di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa, con la recidiva reiterata, nonché in ordine al reato ascrittogli al capo B (art. 697 cod. pen.) esclusa la recidiva, alla pena di mesi due di arresto. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi. 2.1.Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 179 cod, proc. pen., denunciando l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione in appello, con violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. Il decreto di citazione, del 21 aprile 2020, non sarebbe stato notificato all'imputato, come i successivi rinvii. L'udienza di 21 aprile 2020 risulta differita a causa dell'emergenza dovuta alla pandemia da virus Covid-19, alla successiva data del 10 giugno, per la quale l'imputato non sarebbe stato avvisato. Così come la successiva fissazione, per il 21 settembre 2020, non risulterebbe notificata all'imputato avendo questi dichiarato il domicilio presso il luogo di residenza, non anche presso il difensore. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 125, gomma 3, cod. proc. pen. Il primo giudice avrebbe omesso di indicare i vari momenti del calcolo relativo all'entità della pena irrogata, mentre la Corte di appello incorrerebbe in errore di calcolo. Si indica la pena base per il reato di cui al capo A, in quella di mesi sei di reclusione, che si assume di aumentare della metà e che, dunque, avrebbe dovuto giungere alla misura di mesi nove di reclusione, poi ridotti per il rito„ non anche a quella di un anno di reclusione, poi ridotto di un terzo alla pena in concreto irrogata. Inoltre, si assume che, nel caso al vaglio, stante l'assenza assoluta di motivazione da parte del primo giudice, la Corte territoriale non sarebbe potuta intervenire ad integrare la motivazione, perché del tutto mancante. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ai sensi dell'art. art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 d.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1.La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c., conclusioni scritte con le quali si riporta al ricorso, facendo rilevare, comunque, che sarebbe maturato il termine di prescrizione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo è infondato. L'esame degli atti, consentito tenuto conto del tipo di eccezione formulata (in materia processuale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092) evidenzia che l'atto di citazione in appello è stato notificato all'imputato, a mezzo servizio postale, in data 11 febbraio 2020, con raccomandata spedita il 17 marzo 2020, presso il luogo di residenza in Luino, via [OSCURATO:PERSONA] 46, indicato come domicilio dichiarato, per l'udienza del 21 aprile 2020. Dagli atti emerge, inoltre, la trasmissione a mezzo p.e.c. della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia (cfr. avviso di notifica telematica del 7 febbraio 2020). 1.1.0rbene, si osserva, circa il tipo di invalidità che si riscontra nel caso in esame, che questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, M., Rv. 271771; Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277932; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Zinzi, Rv. 26843) che la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato, mediante consegna ai difensore di fiducia (nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.) invece che presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, rispetto alla quale il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa, rilevabile da circostanze obiettive, di fatto, desumibili dagli atti del processo che evidenzino il carattere effettivo, fiduciario, del rapporto tra imputato e difensore (come la propcsizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione a! domiciho dichiarato o eletto). Tanto, in quanto la descritta nullità — conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato — attiene a notifica che, seppur irritualmente eseguita, non è, in sé, inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, purché detto rapporto sia effettivo ed incida sulla reale conoscenza del provvedimento. Nella specie, dunque, il vizio attenente al luogo in cui è avvenuta la notifica della citazione dell'imputato, alla stregua degli indicati principi, può reputarsi sanato dalla presenza del difensore di fiducia, il medesimo officiato con continuità, per l'impugnazione dinanzi alla Corte territoriale e, successivamente, dinanzi a questa Corte, per la proposizione del presente ricorso, il quale nulla ha eccepito nella prima udienza utile a far valere il riscontrato vizio della notificazione (udienza del 21 settembre 2020 : cfr. verbale di udienza dal quale risulta la presenza del difensore avv. A. Mazza). In ogni caso, si osserva che il ricorso si appalesa, sotto tale profilo, viziato da genericità posto che alcuna deduzione, a fronte delle svolte notifiche con le modalità sopra descritte (a mezzo servizio postale), viene specificamente mossa nell'impugnazione, limitandosi il ricorrente a lamentare l'omessa notifica per la prima udienza dinanzi alla Corte territoriale, presso il domicilio dichiarato, senza nulla precisare circa eventuali vizi della notifica che, invero, risulta disposta presso il domicilio dichiarato, come in atti. 1.1.2.Quanto ai successivi rinvii del procedimento, rispetto ai quali si lamenta, genericamente, l'omessa notifica all'imputato, si rileva che risultano dagli atti due decreti presidenziali, alla stregua dei quali il dibattimento ha subito il differimento a causa della pandemia da virus Covid-19, entrambi notificati a mezzo p.e.c. alla difesa, come del resto allegato dallo stesso ricorrente. Si tratta di notifiche che; a fronte della normativa vigente nel periodo emergenziale, andavano svolte presso il difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83, comma 14, dl. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella lenge del 24 aprile 2020, n. 27. Sicché anche sotto tale profilo, il motivo si presenta infondato. 1.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza di secondo grado sottolinea, con motivazione non manifestamente illogica ed immune da censure di ogni tipo, dunque non censurabile in questa sede, i criteri utilizzati per la determinazione della pena valutata come congrua. in ogni caso„ si osserva che la Corte territoriale indica, correttamente, !a pena base come pari a mesi otto di reclusione, aumentata della metà per effetto della riconosciuta recidiva, alla pena di anni uno di reclusione, ridotta di un terzo per i! rito prescelto Del resto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di misura della sanzione non distante dalla fascia media edittale ed, anzi, prossima al minimo (pari a mesi sei di reclusione ed euro 2.500 di multa) non necessitava nemmeno da parte del primo giudice l'indicazione espressa, dei criteri adottati per !a sua determinazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 1.3.Infine, si rileva che non risulta l'intervenuta prescrizione del reato contestato, tenuto conto della data del fatto (24 settembre 2013) della pena edittale massima prevista ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., della pluralità di cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 17 luglio 2017) nonché della contestata e ritenuta recidiva reiterata e, dunque, dell'aumento di pena di due terzi di cui all'art. 161, comma 2, cod, pen. 2. Consegue la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/10/2021 I
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