CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47221/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 01/03/2021 della Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto - Ufficio G.i.p. che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 6.666,66 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata sentenza deducendo, per mezzo di un unico articolato motivo, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità pur in assenza di dimostrazione di destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto ed alla mancata riqualificazione del fatto nel più tenue delitto di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. cit. 2.1. Quanto al primo aspetto osserva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato l'erronea valutazione già effettuata dal giudice di primo grado, che avrebbero dovuto far ritenere insussistenti elementi da cui desumere la finalità di cessione a terzi della sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuta in occasione di un controllo di polizia, tra le gambe del ricorrente, passeggero dell'autovettura guidata da altro soggetto. In tal senso deponeva l'assenza di elementi sintomatici quali la suddivisione in dosi, il rinvenimento di denaro, la presenza di appunti e manoscritti idonei a fondare l'illazione a mente della quale la sostanza fosse destinata allo spaccio e non al mero uso personale; tesi, quest'ultima, sin da subito sostenuta dal Lastella e non certo contraddetta dal Petrone, soggetto che guidava l'autovettura e che non era a conoscenza delle finalità del viaggio. 2.2. In ordine alla qualificazione giuridica, nel confutare la richiesta tesa a far sussumere, in via gradata, il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la Corte territoriale avrebbe assegnato rilevanza assorbente al solo dato ponderale della sostanza stupefacente senza invece prendere in esame le allegazioni della difesa da cui si evinceva l'assenza degli altri elementi pur necessari ai fini della più grave fattispecie contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico, è inammissibile. 2. È necessario ribadire il pacifico principio dettato da questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).3. La Corte territoriale ha ben rappresentato le ragioni che hanno fatto ritenere il quantitativo di stupefacente rinvenuto non fosse esclusivamente destinato all'uso personale. Ha preso in esame la complessiva condotta escludendo che il ricorrente, dopo essersi approvvigionato del "panetto" di hashish in Taranto, presso il quartiere Paolo VI, potesse nell'arco di quindici giorni personalmente assumere, come dichiarato in sede di convalida, l'intero quantitativo sottoposto a sequestro; tesi ritenuta inverosimile alla luce del rilevante numero di 622 dosi di sostanza, in tali termini complessivamente quantificato lo stupefacente all'esito degli accertamenti svolti, il cui valore non era compatibile con l'apprezzata assenza di reddito del Lastella. 4. Complessiva condotta, che aveva visto il ricorrente ed il Petrone recarsi in Taranto presso il quartiere "Paolo VI" a "colpo sicuro" per l'approvvigionamento, che deponeva unitamente agli altri elementi sopra logicamente indicati, per un suo inserimento nel mercato dello spaccio, che ha fatto escludere l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Ed infatti, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno ribadito il principio secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27084901; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Principi di diritto a cui la Corte territoriale si è conformata confutando, con motivazione completa e priva di lacune - che il ricorrente censura in maniera generica senza alcun concreto confronto con i valorizzati profili -, la dedotta scarsa offensività. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. Il Consigliere estensor