CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1965
Cassazione n. 28825/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01UU5VA) nato il 01/01/1965 avverso la sentenza del 18/02/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza emessa il 18 febbraio 2025, il il Tribunale di Alessandria ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, l'aumento di pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90.. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, per errata qualificazione giuridica dei fatti, ovvero per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 11.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, all'evidenza il motivo di ricorso esula dall'ambito di quelli consentiti. Si denuncia C541 un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base all'espressamente richiamato verbale di arresto e alle ammissioni degli addebiti in sede di convalida, sottolineate in sentenza, risulta verificata l'inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato. 4. Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]'.