CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Padova, in data 19 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi otto giorni dieci di reclusione ed euro 300 di multa, per i reati di cui agli artt. 81„ comma 2, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. e ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi all'imputato con altre due sentenze di condanna irrevocabili pronunciate a suo carico. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato personalmente, denunciando erronea applicazione della legge penale, con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., tenuto conto dell'entità del danno emergente, del valore commerciale della cosa al momento del suo acquisto e del comportamento dell'agente. 3.Si osserva, preliminarmente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si rileva che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). A ciò si aggiunga che il motivo unico è manifestamente infondato, posto che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto è corretta e logica mentre la censura prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto, considerando la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). 4. All'inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]