CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 13222/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31587-2019 proposto da: F.N.P. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/04/2019 R.G.N. 183/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Messina, con la sentenza in atti, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale tribunale che Oggetto R.G.N.31587/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il pagamento di quanto non corrisposto in virtù dell'aumentato importo previsto per l'attività svolta di Segretaria territoriale della FnpCisl Messina sulla base del regolamento del 2/9/2004 e del regolamento del 14/10/2008. Il giudice di primo grado, ritenuta la prescrizione del diritto vantato fino al novembre 2007, aveva condannato la FNR al pagamento di complessivi € 4812,90 oltre interessi rivalutazione, sulla scorta di delibere e regolamenti. La Corte di appello aveva verificato la correttezza del riconoscimento del trattamento dovuto alla Cottone su delibera del Comitato esecutivo della FNP Nazionale ed in forza delle delibere di recepimento del regolamento di indirizzo per i dirigenti eletti approvato con deliberadel [OSCURATO:PERSONA] del 14-15 ottobre 2008 e precedentemente quanto invece loro spettante in forza del regolamento del 2.9.2004. La Corte d'appello ha sostenuto che esisteva la prova della funzione svolta dalla Cottone come segretaria attraverso i numerosi verbali acquisiti in giudizio. Vi era poi in atti la prova dell'accordo diretto al risanamento del bilancio, contenuto nel verbale del 25/5/2005 con il quale nell'intento di razionalizzare le spese si stabiliva che i segretari avrebbero percepito i compensi previsti dai regolamenti Cisl e Fnp. Ha altresì osservato che correttamente il primo giudice ha riconosciuto alla Cottone il trattamento economico dovuto sulla base anche delle percentuali di aumento stabiliti su delibera del comitato esecutivo della FNP Nazionale verificandone l'entità sulla base di quanto alla stessa corrisposto. In tale contesto il primo giudice aveva pertanto verificato le differenze retributive dovute alla appellata in forza delle delibere di recepimento del regolamento di indirizzo per i dirigenti eletti e approvato con delibera del comitato esecutivo nazionale del 14-15 ottobre 2008 e precedentemente quanto invece loro spettante in forza del regolamento 2/9/2004. Infine la produzione documentale proveniente dalle stesse resistenti in primo grado aveva fornito quegli elementi utili indispensabili per ritenere fondate le pretese della ricorrente e nessuna violazione all'artt. 210 c.p.c. si ravvisava nell'ordinanza emessa dal giudice di primo grado in quanto diretta ad ottenere la produzione dei verbali di assemblea e del direttivo che essendo di dominio della dirigenza FNP a seguito del suo commissariamento erano rimasti a disposizione solo del commissario. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Federazione nazionale pensionati Cisl con quattro motivi di gravame ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni decisione 1.- Col primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla norma di cui all'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello preso in considerazione la preliminare eccezione di nullità, già avanzata nel giudizio di primo grado e reiterata in sede di gravame. 2.- Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 414 c.p.c. in quanto l'impugnata sentenza della Corte d'appello confermando quanto già deciso erroneamente da giudici di primo grado aveva implicitamente affermato la legittimità del ricorso introduttivo la cui nullità era stata eccepita sin dal primo atto della difesa della ricorrente. 2.1- I primi due motivi, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure, sono inammissibili sia per violazione del principio di autosufficienza posto che non essendo stata trascritta la sentenza di primo grado, non viene consentito a questa Corte di verificare ex actis se esista ed in cosa consista la omissione di pronuncia sul rilievo della nullità del ricorso; mentre all’opposto la sentenza gravata della Corte d'appello ha comunque rigettato il gravame “trovando tutte le ragioni esposte dal giudice di primo grado ampio, utile e valido conforto negli atti di causa". Inoltre, va osservato che ad integrare il vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda o eccezione non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico giuridica della pronuncia. Pertanto, può affermarsi che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'eccezione di nullità sia stata pure implicitamente rigettata, avendo entrambi i giudici di merito accertato la fondatezza della domanda e quindi necessariamente verificato l’idoneità del ricorso ad introdurre la causa in quanto contenente gli elementi utili per la sua comprensione e definizione nel merito. 3.-Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 numero 3 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli artt. 1362 e 1371 c.c. in quanto l'impugnata sentenza ha erroneamente affermato il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] alle indennità nella misura massima stabilita dal regolamento di indirizzo. Il terzo motivo è inammissibile sotto vari profili. Anzitutto perché accorpa una serie di censure eterogenee di vario tipo, di fatto e di diritto, processuali e sostanziali. Si sostiene testualmente che la Corte d'appello ha errato nel valutare le fonti di prova; che la Corte d'appello ha interpretato con eccessiva generosità la delibera citata; si censura la violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione delle delibere; si afferma nel contempo che per gli anni 2007-2008 non esiste una delibera che abbia quantificato l'importo dovuto ai componenti della Segreteria che autonomamente hanno deciso di ridimensionare l'importo della loro indennità applicando il principio previsto e vincolante del pareggio di bilancio come parametro generale indicato dal regolamento di indirizzo. In secondo luogo, il motivo è contrassegnato da novità in quanto la questione della misura massima dell’indennità non è stata trattata dalla sentenza di appello, mentre non risulta che fosse stata tempestivamente e ritualmente dedotta nei gradi di merito precedenti. In ogni caso riguarda una eccezione di fatto non deferibile a questa Corte di legittimità. Non risulta neppure trascritta la normativa regolamentare che è stata evocata come la fonte di regolazione del diritto al compenso. Viene richiamata ma non trascritta la documentazione prodotta dalla difesa della FNP Cisl su ordine del giudice di primo grado e del suo contenuto. Va ricordato che il diritto era stato accertato dalla Corte d'appello sulla base delle prove in atti che sono state richiamate in sentenza; mentre le censure sollevate col presente motivo di ricorso mirano ad un complessivo riesame delle prove per sovvertire il giudizio della Corte in ordine al diritto al compenso, al quantum, alla sua durata, secondo un modello di giudizio che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità. 4.- Col quarto motivo si sostiene l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 in quanto l'impugnata sentenza non ha esaminato fatti decisivi ai fini del riconoscimento del diritto rivendicato dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è inammissibile laddove reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, posto che la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs