CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27690/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, con argomentazioni che spiegano in modo dettagliato (pp. 5-6) le ragioni per le quali la condotta del ricorrente va ricostruita in termini di concorso nel reato di detenzione illecita di stupefacenti e non di favoreggiamento nei confronti del fratello Antonio. Il ricorso proprie una ricostruzione alternativa della vicenda ma non individua manifeste illogicità nel ragionamento della Corte di appello. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]