CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ritiene integrato il delitto di cui al capo b) dal punto di vista oggettivo e soggettivo); che il ricorrente invoca una diversa ricostruzione secondo cui i beni ricettati sarebbero stati inconsapevolmente presi dall'imputato in quanto contenuti nell'abitacolo del veicolo da lui sottratto ma detta versione risulta congetturale e implausibile e non ha trovato alcun aggancio nelle emergenze processuali non essendo stata neppure dedotta dall'imputato in occasione del controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr