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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15899/2022

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ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per_l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per Giannina PIROLA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 23 ottobre 2020 - per quanto qui rileva - la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per trentaquattro reati di truffa pluriaggravata e di una calunnia nonché [OSCURATO:PERSONA] per due ricettazioni di assegni, oltre che per una truffa commessa in concorso con la sorella Tiziana.

2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre diversi profili: - in ordine alla ritenuta sussistenza, per i capi O) e GG), dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. nonché, per il capo n), della stessa aggravante e di quella prevista dal n. 7 del medesimo comma, in assenza delle quali l'azione penale, quanto ai reati di truffa ivi contestati, sarebbe improcedibile per tardività o difetto di querela; - in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze ex art. 61, primo comma, nn. 5, 7 e 9 cod. pen., quanto alle truffe di cui ai capi A), E), EE) e FF), avendo i giudici di merito arbitrariamente applicato l'aggravante della minorata difesa ai soggetti nati prima del 1950 e quella del danno di rilevante gravità alle persone offese che avevano subito un danno di almeno 10.000 euro da parte dell'imputata, che svolgeva un'attività di carattere finanziario, non riconducibile nell'alveo del pubblico ufficio o servizi; - in relazione all'aumento della pena in continuazione, determinato cumulativamente per tutte le truffe in anni tre e mesi otto di reclusione, senza alcuna motivazione sul punto.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropone doglianze disattese dalla Corte di appello, riguardanti: - la improcedibilità del delitto di truffa di cui al capo 33), poiché la querela è stata tardivamente presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e non essendo configurabili le circostanze aggravanti previste dall'art. 61, primo comma, nn. 5, 7 e 9, cod. pen.; - la insussistenza del reato di truffa, ritenuto nella sentenza impugnata con motivazione illogica per travisamento della prova, violazione della legge penale (artt. 47 e 48 cod. pen.) e processuale (artt. 192, 125 e 546 cod. proc.i/ pen.), avuto particolare riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rese al difensore dal marito e -dalla cognata della ricorrente, supportate da produzioni documentali; - la insussistenza dei delitti di ricettazione di cui ai capi KK) e LL), ritenuta dalla Corte di appello, incorsa nei medesimi vizi, anche in relazione all'omesso riconoscimento, in via subordinata, della circostanza attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre va accolto quello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

2. I primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

2.1. La prima doglianza, inerente alla improcedibilità dell'azione penale per tre truffe, dedotta sulla base della insussistenza delle aggravanti, è anche generica nella parte in cui, per contestare quella della minorata difesa (che rendeva e rende tuttora il reato procedibile d'ufficio), si è limitata a censurare la valutazione dei giudici di merito circa l'applicazione della stessa alle persone nate prima dell'anno 1950.

Infatti, sia il primo giudice che la Corte di appello, per affermare la sussistenza della circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., richiamata dall'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., hanno valorizzato non solo l'età delle persone offese, ma anche i rapporti di parentela o pluriennale amicizia o conoscenza fra le stesse e la ricorrente, che rientrano nelle «circostanze di persona» delle quali [OSCURATO:PERSONA] ha profittato in modo tale da ostacolare la difesa delle clienti, che proprio in virtù di tali rapporti si fidarono della dipendente delle Poste, molto esperta, ed effettuarono gli investimenti loro proposti, senza sospettare in alcun modo dei suoi intenti truffaldini.

Tali rapporti sono un elemento ulteriore e accessorio rispetto agli artifizi e raggiri che costituiscono un elemento costitutivo del delitto di truffa, che ben possono essere posti in essere - come nella maggior parte dei casi - a prescindere dall'esistenza di dette relazioni.

2.2. Anche il secondo motivo è privo di fondamento.

Richiamato quanto appena argomentato in ordine all'aggravante della minorata difesa, non appare censurabile, in quanto espressione di una valutazione discrezionale e non arbitraria, ancorata a un preciso dato di fatto, neppure la scelta dei giudici di merito di ritenere integrata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei casi in cui le persone offese hanno subìto un danno di almeno 10.000 euro, avuto riguardo anche alle loro condizioni economiche e all'investimento dei "risparmi di una vita".

Correttamente, poi, la Corte di appello ha confermato la sussistenza anche dell'aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., considerato che l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2001, riveste natura pubblicistica, tant'è che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incaricato di pubblico servizio, se si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale risponde di peculato e non di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 993/2019 del 20/11/2018, Consiglio, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481; Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079; Sez. 5, n. 316690 del 13/02/2015, Barone, Rv. 265290; da ultimo v.

Sez. 6, n. 27674 del 04/06/2021, Rainis, non mass.).

3. E' inammissibile, invece, il terzo motivo proposto nel medesimo ricorso, relativo alla omessa motivazione dell'aumento di pena per le truffe, a titolo di continuazione, in quanto la doglianza non era stata avanzata in appello.

Il Tribunale, infatti, esclusa la continuazione fra la calunnia e le truffe, aveva determinato per queste ultime, prima della riduzione per il rito, la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione, quanto a quella detentiva, quantificando l'aumento sulla pena base determinata per il reato sub A) in tre anni e nove mesi di reclusione, vale a dire in misura addirittura superiore a quella stabilita dalla Corte di appello, previo riconoscimento della disciplina della continuazione fra tutti i reati.

Con l'appello (pag. 13) la difesa aveva proprio contestato l'omessa applicazione della continuazione fra la calunnia e le truffe, ma non aveva affatto censurato l'aumento operato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per le numerosissime truffe contestate.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiannabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione- del giudice di appello: Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto in quanto sono fondate le censure proposte in ordine alla conferma della condanna per i reati di truffa e ricettazione, ferma restando, quanto al primo, la infondatezza della doglianza in tema di improcedibilità, per le ragioni in precedenza esposte (sub 2.1.) In ordine alla truffa, la Corte di appello ha osservato che pacificamente [OSCURATO:PERSONA] tranquillizzò la cugina [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla bontà dell'investimento effettuato: in questo sarebbe consistito il concorso dell'imputata (l'unico contestatole) nella truffa preordinata dalla sorella Tiziana.

La ricorrente, tuttavia, ha sempre sostenuto di avere agito così in quanto ella stessa aveva investito 37.000 euro, su sollecitazione della sorella Tiziana, confidando quindi effettivamente sulla convenienza dell'affare.

La Corte di appello ha ritenuto non dimostrato e inverosimile detto investimento con una scarna motivazione (pagg. 21-22), che non si è affatto confrontata con le ampie dichiarazioni rese al difensore dal marito e dalla cognata dell'imputata, tutt'altro che "generiche", e soprattutto con i numerosi documenti prodotti dai testi a supporto della veridicità delle proprie affermazioni.

A fronte di motivi di appello particolarmente articolati e specifici sul tema, la sentenza impugnata ha espresso una motivazione nella sostanza apparente; è chiaro che la circostanza dell'investimento effettuato ad opera anche di [OSCURATO:PERSONA] e del marito e del danno dagli stessi coniugi subìto ben potrebbe avere rilievo decisivo nella valutazione dell'elemento piscologico del reato.

In termini diversi anche un eventuale investimento della stessa ricorrente potrebbe essere valutato avuto riguardo alla sua successiva condotta (alla quale è seguita la condanna per ricettazione), consistita nell'avere ricevuto dalla sorella due assegni emessi da due persone vittime delle truffe realizzate da [OSCURATO:PERSONA], privi del nome del beneficiario, depositati dalla sorella Giannina su un proprio conto corrente.

Va ricordato, infatti, che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

Tuttavia, anche in questo caso la ricorrente ha invocato la propria buona fede, deducendo di avere ignorato la provenienza delittuosa dei titoli e ritenuto che con gli stessi la sorella le rimborsasse parte del denaro in ipotesi investito.

La Corte di appello non ha ritenuto credibile la giustificazione "per le ragioni già esposte nella trattazione del primo motivo d'appello, con riferimento all'inverosimiglianza di quanto dalla stessa riferito in merito all'investimento effettuato": si tratta di una conclusione che soffre del medesimo deficit motivazionale di cui si è detto.

La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che conseguentemente, alla luce dell'esito del giudizio, provvederà al regolamento delle spese anche del presente grado fra [OSCURATO:PERSONA] e le tre parti civili.

5. Al rigetto della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, assistite dal medesimo difensore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTIFEDERICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che -liquida in complessivi euro 14.040,00, oltre accessori di legge.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per_l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore delle parti civili avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]) e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per Giannina PIROLA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 23 ottobre 2020 - per quanto qui rileva - la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per trentaquattro reati di truffa pluriaggravata e di una calunnia nonché [OSCURATO:PERSONA] per due ricettazioni di assegni, oltre che per una truffa commessa in concorso con la sorella Tiziana. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre diversi profili: - in ordine alla ritenuta sussistenza, per i capi O) e GG), dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. nonché, per il capo n), della stessa aggravante e di quella prevista dal n. 7 del medesimo comma, in assenza delle quali l'azione penale, quanto ai reati di truffa ivi contestati, sarebbe improcedibile per tardività o difetto di querela; - in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze ex art. 61, primo comma, nn. 5, 7 e 9 cod. pen., quanto alle truffe di cui ai capi A), E), EE) e FF), avendo i giudici di merito arbitrariamente applicato l'aggravante della minorata difesa ai soggetti nati prima del 1950 e quella del danno di rilevante gravità alle persone offese che avevano subito un danno di almeno 10.000 euro da parte dell'imputata, che svolgeva un'attività di carattere finanziario, non riconducibile nell'alveo del pubblico ufficio o servizi; - in relazione all'aumento della pena in continuazione, determinato cumulativamente per tutte le truffe in anni tre e mesi otto di reclusione, senza alcuna motivazione sul punto. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropone doglianze disattese dalla Corte di appello, riguardanti: - la improcedibilità del delitto di truffa di cui al capo 33), poiché la querela è stata tardivamente presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e non essendo configurabili le circostanze aggravanti previste dall'art. 61, primo comma, nn. 5, 7 e 9, cod. pen.; - la insussistenza del reato di truffa, ritenuto nella sentenza impugnata con motivazione illogica per travisamento della prova, violazione della legge penale (artt. 47 e 48 cod. pen.) e processuale (artt. 192, 125 e 546 cod. proc.i/ pen.), avuto particolare riguardo alle sommarie informazioni testimoniali rese al difensore dal marito e -dalla cognata della ricorrente, supportate da produzioni documentali; - la insussistenza dei delitti di ricettazione di cui ai capi KK) e LL), ritenuta dalla Corte di appello, incorsa nei medesimi vizi, anche in relazione all'omesso riconoscimento, in via subordinata, della circostanza attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, mentre va accolto quello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2. I primi due motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 2.1. La prima doglianza, inerente alla improcedibilità dell'azione penale per tre truffe, dedotta sulla base della insussistenza delle aggravanti, è anche generica nella parte in cui, per contestare quella della minorata difesa (che rendeva e rende tuttora il reato procedibile d'ufficio), si è limitata a censurare la valutazione dei giudici di merito circa l'applicazione della stessa alle persone nate prima dell'anno 1950. Infatti, sia il primo giudice che la Corte di appello, per affermare la sussistenza della circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., richiamata dall'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., hanno valorizzato non solo l'età delle persone offese, ma anche i rapporti di parentela o pluriennale amicizia o conoscenza fra le stesse e la ricorrente, che rientrano nelle «circostanze di persona» delle quali [OSCURATO:PERSONA] ha profittato in modo tale da ostacolare la difesa delle clienti, che proprio in virtù di tali rapporti si fidarono della dipendente delle Poste, molto esperta, ed effettuarono gli investimenti loro proposti, senza sospettare in alcun modo dei suoi intenti truffaldini. Tali rapporti sono un elemento ulteriore e accessorio rispetto agli artifizi e raggiri che costituiscono un elemento costitutivo del delitto di truffa, che ben possono essere posti in essere - come nella maggior parte dei casi - a prescindere dall'esistenza di dette relazioni. 2.2. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Richiamato quanto appena argomentato in ordine all'aggravante della minorata difesa, non appare censurabile, in quanto espressione di una valutazione discrezionale e non arbitraria, ancorata a un preciso dato di fatto, neppure la scelta dei giudici di merito di ritenere integrata l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità nei casi in cui le persone offese hanno subìto un danno di almeno 10.000 euro, avuto riguardo anche alle loro condizioni economiche e all'investimento dei "risparmi di una vita". Correttamente, poi, la Corte di appello ha confermato la sussistenza anche dell'aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., considerato che l'attività di raccolta del risparmio postale, specificamente e autonomamente contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 144 del 2001, riveste natura pubblicistica, tant'è che il dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incaricato di pubblico servizio, se si appropria di somme di denaro afferenti al risparmio postale risponde di peculato e non di appropriazione indebita (Sez. 6, n. 993/2019 del 20/11/2018, Consiglio, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481; Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, dep. 2017, Carloni, Rv. 272079; Sez. 5, n. 316690 del 13/02/2015, Barone, Rv. 265290; da ultimo v. Sez. 6, n. 27674 del 04/06/2021, Rainis, non mass.). 3. E' inammissibile, invece, il terzo motivo proposto nel medesimo ricorso, relativo alla omessa motivazione dell'aumento di pena per le truffe, a titolo di continuazione, in quanto la doglianza non era stata avanzata in appello. Il Tribunale, infatti, esclusa la continuazione fra la calunnia e le truffe, aveva determinato per queste ultime, prima della riduzione per il rito, la pena di quattro anni e dieci mesi di reclusione, quanto a quella detentiva, quantificando l'aumento sulla pena base determinata per il reato sub A) in tre anni e nove mesi di reclusione, vale a dire in misura addirittura superiore a quella stabilita dalla Corte di appello, previo riconoscimento della disciplina della continuazione fra tutti i reati. Con l'appello (pag. 13) la difesa aveva proprio contestato l'omessa applicazione della continuazione fra la calunnia e le truffe, ma non aveva affatto censurato l'aumento operato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. per le numerosissime truffe contestate. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiannabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione- del giudice di appello: Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va accolto in quanto sono fondate le censure proposte in ordine alla conferma della condanna per i reati di truffa e ricettazione, ferma restando, quanto al primo, la infondatezza della doglianza in tema di improcedibilità, per le ragioni in precedenza esposte (sub 2.1.) In ordine alla truffa, la Corte di appello ha osservato che pacificamente [OSCURATO:PERSONA] tranquillizzò la cugina [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla bontà dell'investimento effettuato: in questo sarebbe consistito il concorso dell'imputata (l'unico contestatole) nella truffa preordinata dalla sorella Tiziana. La ricorrente, tuttavia, ha sempre sostenuto di avere agito così in quanto ella stessa aveva investito 37.000 euro, su sollecitazione della sorella Tiziana, confidando quindi effettivamente sulla convenienza dell'affare. La Corte di appello ha ritenuto non dimostrato e inverosimile detto investimento con una scarna motivazione (pagg. 21-22), che non si è affatto confrontata con le ampie dichiarazioni rese al difensore dal marito e dalla cognata dell'imputata, tutt'altro che "generiche", e soprattutto con i numerosi documenti prodotti dai testi a supporto della veridicità delle proprie affermazioni. A fronte di motivi di appello particolarmente articolati e specifici sul tema, la sentenza impugnata ha espresso una motivazione nella sostanza apparente; è chiaro che la circostanza dell'investimento effettuato ad opera anche di [OSCURATO:PERSONA] e del marito e del danno dagli stessi coniugi subìto ben potrebbe avere rilievo decisivo nella valutazione dell'elemento piscologico del reato. In termini diversi anche un eventuale investimento della stessa ricorrente potrebbe essere valutato avuto riguardo alla sua successiva condotta (alla quale è seguita la condanna per ricettazione), consistita nell'avere ricevuto dalla sorella due assegni emessi da due persone vittime delle truffe realizzate da [OSCURATO:PERSONA], privi del nome del beneficiario, depositati dalla sorella Giannina su un proprio conto corrente. Va ricordato, infatti, che il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, qualora egli non si sia limitato ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Tuttavia, anche in questo caso la ricorrente ha invocato la propria buona fede, deducendo di avere ignorato la provenienza delittuosa dei titoli e ritenuto che con gli stessi la sorella le rimborsasse parte del denaro in ipotesi investito. La Corte di appello non ha ritenuto credibile la giustificazione "per le ragioni già esposte nella trattazione del primo motivo d'appello, con riferimento all'inverosimiglianza di quanto dalla stessa riferito in merito all'investimento effettuato": si tratta di una conclusione che soffre del medesimo deficit motivazionale di cui si è detto. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che conseguentemente, alla luce dell'esito del giudizio, provvederà al regolamento delle spese anche del presente grado fra [OSCURATO:PERSONA] e le tre parti civili. 5. Al rigetto della impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, assistite dal medesimo difensore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GATTIFEDERICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che -liquida in complessivi euro 14.040,00, oltre accessori di legge. Così dec
Sentenza Cassazione n. 15899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris