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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 06229/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIciatereveso-afte-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,N Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. in data 5/05/2021, in riforma della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Benevento in data 16/06/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Parolisi il 6/12/2019, con recidiva reiterata e specifica; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in particolare in ordine all'eventuale applicabilità al ricorrente delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.

Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma pari ad euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIciatereveso-afte-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,N Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. in data 5/05/2021, in riforma della sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale di Benevento in data 16/06/2020, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90, commesso in Parolisi il 6/12/2019, con recidiva reiterata e specifica; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta la violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in particolare in ordine all'eventuale applicabilità al ricorrente delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma pari ad euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre
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