CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia emesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato in data 01/07/2024 alle ore 12,25, disposta dal GIP del Tribunale di Pavia in data 04/07/2024 alle ore 15,30. [OSCURATO:PERSONA] della provincia di Pavia in data 27/06/2024 aveva annullato in autotutela il provvedimento in ordine alla durata del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione, originariamente previsto in anni otto, e rideterminato la durata in anni tre, presso la questura di Pavia, al decimo e al quarantesimo minuto di ogni tempo delle partite disputate dalla squadra A.C. Pavia 1991. 2.1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art.6 della legge 401 del 1989 in quanto il [OSCURATO:PERSONA], né nel provvedimento né nella relata di notifica è indicato l'avviso della facoltà di presentare personalmente o mezzo del difensore memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. L'omessa indicazione del suddetto avviso costituisce causa di nullità del provvedimento di convalida, essendo stato il ricorrente menomato della facoltà di presentare memoria difensiva entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento. Rappresenta altresì che né il provvedimento del questore né la relata di notifica recano l'avviso della facoltà di proporre ricorso innanzi al giudice, essendo specificatamente prevista solo la possibilità di ricorso al prefetto o al Tar.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce difetto di motivazione in ordine alla omessa esplicitazione delle ragioni per le quali l'interessato debba presentarsi in questura ben quattro volte in occasione delle partite di calcio del Pavia sia in casa che in trasferta. Rappresenta la natura vessatoria della prescrizione che il giudice ha convalidato senza nessuna richiamo le ragioni in ordine alla necessità di tale plurimo obbligo di presentazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 6, comma 2-bis della L. 401 del 1989 stabilisce che: "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". In giurisprudenza si è affermato che, in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è affetta da nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., che sia privo dell'avviso circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida (Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019 Cc. (dep. 27/11/2019 ) Rv. 277364). Ebbene, nel caso in disamina, risulta che il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] n. 165 /2024 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale è stata rideterminata in anni tre la durata dell'obbligo di presentazione e del divieto di accesso non reca alcuna indicazione della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie difensive al giudice della convalida. Altrettanto, anche il verbale di relata di notifica del 01/07/2024 delle ore 12,25 del provvedimento di annullamento d'ufficio della durata del periodo di anni otto, indicato nel provvedimento di divieto di accesso ai luoghi n. 38 del 2024 del 11/03/2024, e di rideternninazione della durata dell'obbligo di presentazione e del divieto di accesso non reca alcuna indicazione in ordine alla facoltà di presentare memorie. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina del secondo motivo di ricorso. 3.Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] di Pavia. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Pavia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al [OSCURATO:PERSONA] di Pavia. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Co