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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04981/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,che ha concluso insistendo nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 03/11/2021.

In sintesi, i giudici della prevenzione hanno ritenuto che il Barbera fosse socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto indiziato di legami con il sodalizio mafioso operante nel territorio di Troina e, comunque, dedito ad attività delittuose (in particolare, gestione clandestina di slot machine) con i cui proventi viveva abitualmente; che la pronuncia assolutoria dal reato ex art. 416-bis cod. pen. emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 26/10/2021 in sede di rinvio, a seguito di annullamento della Cassazione, non consentiva di ritenere superato il giudizio di pericolosità qualificata del proposto, a fronte di plurimi elementi dai quali desumere l'appartenenza di costui a consorterie criminali mafiose; che sin dal 2007 - epoca di acquisto della totalità dei beni sequestrati - l'unica fonte di reddito percepita dal Barbera derivava dall'attività illecita di gestione di slot machine e apparecchi di video-poker, con la conseguenza che gli accumuli patrimoniali accertati erano del tutto sproporzionati rispetto alle entrate lecite, in mancanza di allegazioni in senso contrario dell'interessato.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo la totale omissione della motivazione.

Deduce in particolare che la corte di appello non si era pronunciata sulla tipologia di pericolosità sociale, omettendo di individuarne il periodo di manifestazione, senza specificare gli elementi sintomatici di quella generica e superare la negazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa, affermata dalla pronuncia assolutoria.

L'omessa motivazione riguardava, in particolare, le discrepanze tra i due procedimenti, penale e di prevenzione, evidenziate dalla difesa; inoltre, dovendosi escludere in base alla sentenza di assoluzione la pericolosità qualificata nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per la confisca (i delitti commessi abitualmente, i profitti derivati da tale attività, la sperequazione del patrimonio rispetto alle entrate lecite).

2.1. Con memoria del 22 novembre 2022, il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni del Procuratore Generale circa la natura fattuale dei rilievi, incentrati invece sulla carenza assoluta di motivazione in ordine ai presupposti per la confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito dalla legge.

2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d.

Igs. 159 del 2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982 - 01).Inoltre, come precisato di recente dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca - come nel caso di specie - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

L'applicazione di tali principi al motivo di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche la denunciata violazione di norme processuali, richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge.

3. Per altro verso, va precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).

4. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente.

I giudici della prevenzione hanno infatti argomentato circa l'attribuzione al proposto di entrambe le categorie criminologiche tipizzate nell'art. 4, lett. a) e lett. b) d.lgs. 159 del 2011, che descrivono sia la pericolosità generica che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso).

Per quest'ultimo profilo, ha considerato che la ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consentiva l'utilizzo degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l'unica penalmente rilevante).

Il riferimento - contestato in termini generici dal ricorrente - è alla stessa pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione che aveva evidenziato come dalle conversazioni intercettate era emerso che l'imputato era comunque entrato in contatto con la cella mafiosa di Troina, capeggiata da Schinocca, ed aveva agito, in antitesi a quest'ultimo, con Impellizzeri nel settore del controllo delle slot machine, originando un vero e proprio contrasto per il monopolio del mercato delle macchinette da gioco truccate, definito in suo favore da personaggi influenti del catanese, ai vertici del clan Santapaola, nel contesto di logiche tipicamente mafiose.

Anche dopo gli equilibri così raggiunti, le investigazioni avevano accertato che la condotta era proseguita nell'attività illecita, in conformità con l'accordo che prevedeva il versamento di una percentuale al capo clan locale, in stretta contiguità ad ambienti mafiosi (in diretta collaborazione cioè con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, secondo schemi consolidati di spartizione dei profitti delle attività illecita, con meccanismi di risoluzione dei conflitti interni facenti capo al vertice dell'associazione).

In tal senso anche gli accertamenti in fatto contenuti nella pronuncia assolutoria sulla base delle conversazioni captate (foglio 22 del decreto impugnato).

4.1. Anche la pericolosità generica e l'illecita acquisizione patrimoniale sono oggetto di motivazione tutt'altro che apparente.

Le indagini patrimoniali eseguite hanno dimostrato, infatti, secondo il ragionamento dei giudici della prevenzione, che gli acquisti dei beni confiscati risalgono ad un periodo successivo al 2007, epoca in cui il Barbera disponeva non già di entrate economiche lecite che consentissero accumuli patrimoniali ma degli introiti derivanti dal sistema del gioco clandestino, attività delittuosa alla quale era dedito.

Ha sostenuto da ultimo la corte territoriale che il proposto non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei beni, limitandosi al riferimento a guadagni non dichiarati a fini fiscali, circostanza non specificatamente confutata con il ricorso in esame.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/06/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,che ha concluso insistendo nel motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 03/11/2021. In sintesi, i giudici della prevenzione hanno ritenuto che il Barbera fosse socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, in quanto indiziato di legami con il sodalizio mafioso operante nel territorio di Troina e, comunque, dedito ad attività delittuose (in particolare, gestione clandestina di slot machine) con i cui proventi viveva abitualmente; che la pronuncia assolutoria dal reato ex art. 416-bis cod. pen. emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta il 26/10/2021 in sede di rinvio, a seguito di annullamento della Cassazione, non consentiva di ritenere superato il giudizio di pericolosità qualificata del proposto, a fronte di plurimi elementi dai quali desumere l'appartenenza di costui a consorterie criminali mafiose; che sin dal 2007 - epoca di acquisto della totalità dei beni sequestrati - l'unica fonte di reddito percepita dal Barbera derivava dall'attività illecita di gestione di slot machine e apparecchi di video-poker, con la conseguenza che gli accumuli patrimoniali accertati erano del tutto sproporzionati rispetto alle entrate lecite, in mancanza di allegazioni in senso contrario dell'interessato. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado ricorre il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., sostenendo la totale omissione della motivazione. Deduce in particolare che la corte di appello non si era pronunciata sulla tipologia di pericolosità sociale, omettendo di individuarne il periodo di manifestazione, senza specificare gli elementi sintomatici di quella generica e superare la negazione dell'appartenenza all'associazione mafiosa, affermata dalla pronuncia assolutoria. L'omessa motivazione riguardava, in particolare, le discrepanze tra i due procedimenti, penale e di prevenzione, evidenziate dalla difesa; inoltre, dovendosi escludere in base alla sentenza di assoluzione la pericolosità qualificata nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per la confisca (i delitti commessi abitualmente, i profitti derivati da tale attività, la sperequazione del patrimonio rispetto alle entrate lecite). 2.1. Con memoria del 22 novembre 2022, il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni del Procuratore Generale circa la natura fattuale dei rilievi, incentrati invece sulla carenza assoluta di motivazione in ordine ai presupposti per la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito dalla legge. 2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d. Igs. 159 del 2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982 - 01).Inoltre, come precisato di recente dalle Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca - come nel caso di specie - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). L'applicazione di tali principi al motivo di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche la denunciata violazione di norme processuali, richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge. 3. Per altro verso, va precisato che nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 4. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente. I giudici della prevenzione hanno infatti argomentato circa l'attribuzione al proposto di entrambe le categorie criminologiche tipizzate nell'art. 4, lett. a) e lett. b) d.lgs. 159 del 2011, che descrivono sia la pericolosità generica che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso). Per quest'ultimo profilo, ha considerato che la ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consentiva l'utilizzo degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alla misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l'unica penalmente rilevante). Il riferimento - contestato in termini generici dal ricorrente - è alla stessa pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione che aveva evidenziato come dalle conversazioni intercettate era emerso che l'imputato era comunque entrato in contatto con la cella mafiosa di Troina, capeggiata da Schinocca, ed aveva agito, in antitesi a quest'ultimo, con Impellizzeri nel settore del controllo delle slot machine, originando un vero e proprio contrasto per il monopolio del mercato delle macchinette da gioco truccate, definito in suo favore da personaggi influenti del catanese, ai vertici del clan Santapaola, nel contesto di logiche tipicamente mafiose. Anche dopo gli equilibri così raggiunti, le investigazioni avevano accertato che la condotta era proseguita nell'attività illecita, in conformità con l'accordo che prevedeva il versamento di una percentuale al capo clan locale, in stretta contiguità ad ambienti mafiosi (in diretta collaborazione cioè con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, secondo schemi consolidati di spartizione dei profitti delle attività illecita, con meccanismi di risoluzione dei conflitti interni facenti capo al vertice dell'associazione). In tal senso anche gli accertamenti in fatto contenuti nella pronuncia assolutoria sulla base delle conversazioni captate (foglio 22 del decreto impugnato). 4.1. Anche la pericolosità generica e l'illecita acquisizione patrimoniale sono oggetto di motivazione tutt'altro che apparente. Le indagini patrimoniali eseguite hanno dimostrato, infatti, secondo il ragionamento dei giudici della prevenzione, che gli acquisti dei beni confiscati risalgono ad un periodo successivo al 2007, epoca in cui il Barbera disponeva non già di entrate economiche lecite che consentissero accumuli patrimoniali ma degli introiti derivanti dal sistema del gioco clandestino, attività delittuosa alla quale era dedito. Ha sostenuto da ultimo la corte territoriale che il proposto non ha mai fornito alcuna prova in ordine alla legittima provenienza dei beni, limitandosi al riferimento a guadagni non dichiarati a fini fiscali, circostanza non specificatamente confutata con il ricorso in esame. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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