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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07014/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che pregiudizialmente ne inficiavano, in radice, il portato, è. anche pervenuta una rituale e assorbente rinunzia all'impugnazione che, tuttavia, lascia inalterata l'applicazione nei suoi confronti delle pronunce di cui all'ad 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in disparte i vizi che pregiudizialmente ne inficiavano, in radice, il portato, è. anche pervenuta una rituale e assorbente rinunzia all'impugnazione che, tuttavia, lascia inalterata l'applicazione nei suoi confronti delle pronunce di cui all'ad 616 cpp, definite nei termini precisati dal dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07014/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris