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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 32381/2026

Testo disponibile della fonte

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o di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 16.2.2026, la Corte d’appello di Roma ha provveduto,in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione delladisciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze irrevocabili dicondanna di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Romaper il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 nel 1990, commesso in Roma il13.2.2019; 2) sentenza del 24.6.2024 della Corte d’appello di Roma per più reatidi cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Roma dal 15.8.2020 al29.9.2020; 3) sentenza della Corte d’appello di Roma del 26.9.2025 per il reatodi cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, in Roma dal 5.11.2018 al 13.11.2018.La Corte d’appello ha rilevato innanzitutto che con la sentenza sub 2) [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato per avere, a partire dal 15.8.2020, commercializzato concadenza quasi giornaliera quantitativi notevoli di cocaina e hashish, ricevendolida corrieri per poi rivenderli.Rispetto a questi fatti, gli ulteriori episodi di cessione di stupefacenteaccertati dalle sentenze sub 1) e 3) sono autonomi e privi di collegamenti.In particolare, nella sentenza sub 1) è stata accertata la commissione daparte di [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a distanza di circaun anno e mezzo rispetto al primo episodio oggetto della sentenza sub 2).

Anchesotto il profilo soggettivo, il reato non presenta alcuna comunanza con lecondotte criminose accertate con la sentenza sub 2), perché nelle due occasioniBitri ha agito in concorso con soggetti diversi, in nessun modo collegati tra loro.Dalla sentenza sub 3), poi, emerge che [OSCURATO:PERSONA] ricevette circa novechilogrammi di marijuana per rivenderla a terzi.In definitiva, non risultano – secondo la Corte d’appello – elementi attestantil’esistenza di un programma criminoso unitario tra i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato nelle tre sentenze, né sotto il profilo organizzativo essendo diversa lacomponente soggettiva dei sodali, né quanto alla predeterminazione dellecondotte successive ove si consideri il lasso di tempo tra i tre diversi episodidelittuosi.

La distanza temporale e la diversità dei soggetti coinvolti inducono aritenere che le condotte siano state autonomamente deliberate in relazione aesigenze contingenti e non siano esecutive di un piano criminoso originariamenteconcepito.

Del resto, nell’istanza difensiva nulla di concreto in tale senso è statodedotto.L’istanza, pertanto, è stata rigettata.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Galasso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza ha erroneamenteequiparato il medesimo disegno criminoso all'abitualità criminosa, senzaprocedere a una valutazione degli indici sintomatici presenti nel caso concreto.Nello specifico, gli elementi da prendere in considerazione erano: a)continuità temporale, in quanto tutti i fatti sono stati commessi nell'arco di circadue anni, periodo temporalmente circoscritto che consente di ipotizzare unaprogrammazione unitaria; b) omogeneità delle violazioni, che riguardano tuttel'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; c) identità del contesto territoriale, in quantotutti i reati sono stati commessi a Roma; d) presenza di un medesimoconcorrente, [OSCURATO:PERSONA], in due dei tre reati; e) modalità operative analoghe; f)sistematicità dell'attività criminosa.La motivazione è apparente e contraddittoria quando afferma che lareiterazione di condotte è espressione di una mera abitualità criminosa, perchénon si confronta con gli elementi allegati dalla difesa e si limita ad affermare chenulla di concreto è stato dedotto nella istanza.3.

Con requisitoria scritta trasmessa il 29.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto il ricorrenteintende ottenere una non consentita rivisitazione delle conclusioni cui èpervenuto il giudice dell’esecuzione, sulla base dell’attribuzione agli elementi giàvalutati nel corso del giudizio di significati dimostrativi favorevoli al condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

La motivazione del rigetto dell’istanza difensiva, resa nell’ordinanzaimpugnata, è da considerarsi adeguata.Diversamente da quanto censurato nel ricorso, prende in considerazionetutti gli eventuali indici sintomatici della continuazione e li consideracorrettamente insussistenti o recessivi.Sotto il primo profilo, infatti, non c’è contiguità temporale, perché i tre reatisono stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nell’arco di quasi due anni.

Né è ravvisabile identitàdi modalità esecutive dei reati, perché differiscono sia tipologia e quantità dellesostanze stupefacenti, sia i soggetti concorrenti.Sotto il secondo profilo, poi, sussistono la medesima tipologia di reati e ilmedesimo luogo di commissione del fatto, ma il giudice dell’esecuzione hacorrettamente ritenuto che non bastino.

In sede di applicazione della disciplinadel reato continuato nella fase di esecuzione, infatti, non è sufficiente il meroriferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli,Rv. 247356 - 01).Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificanon solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).2.

Di conseguenza, la conclusione del giudice dell’esecuzione circa lariconducibilità delle plurime violazioni ad uno stile di vita è confacente rispetto adun reato come la cessione di sostanze stupefacenti, la dedizione al quale ègeneralmente indice di abituale ricorso al crimine e sistema stabile diautosostentamento.Il ricorso, dal canto suo, si risolve essenzialmente – in modo non consentitonel giudizio di legittimità – nella sollecitazione di una rilettura degli elementiposti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Viceversa, l’ordinanza della Corte d’appello di Roma è provvista di unamotivazione congrua, che bene si conforma ai criteri ermeneutici in materia diapplicazione della disciplina del reato continuato e che rende appropriatamenteragione dell’apprezzamento svolto circa la riconducibilità dei reati a una generalepropensione alla devianza del condannato.La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche sedovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti allamente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma,cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 - 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.M. in proc.

Eloumari, Rv. 266615 – 01).3.

Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, ilricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] A. M. Fiore, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16.2.2026, la Corte d’appello di Roma ha provveduto,in funzione di giudice dell’esecuzione, su una richiesta di applicazione delladisciplina della continuazione ai reati giudicati con tre sentenze irrevocabili dicondanna di [OSCURATO:PERSONA]: 1) sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Romaper il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 nel 1990, commesso in Roma il13.2.2019; 2) sentenza del 24.6.2024 della Corte d’appello di Roma per più reatidi cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Roma dal 15.8.2020 al29.9.2020; 3) sentenza della Corte d’appello di Roma del 26.9.2025 per il reatodi cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del1990, in Roma dal 5.11.2018 al 13.11.2018.La Corte d’appello ha rilevato innanzitutto che con la sentenza sub 2) [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato per avere, a partire dal 15.8.2020, commercializzato concadenza quasi giornaliera quantitativi notevoli di cocaina e hashish, ricevendolida corrieri per poi rivenderli.Rispetto a questi fatti, gli ulteriori episodi di cessione di stupefacenteaccertati dalle sentenze sub 1) e 3) sono autonomi e privi di collegamenti.In particolare, nella sentenza sub 1) è stata accertata la commissione daparte di [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 a distanza di circaun anno e mezzo rispetto al primo episodio oggetto della sentenza sub 2). Anchesotto il profilo soggettivo, il reato non presenta alcuna comunanza con lecondotte criminose accertate con la sentenza sub 2), perché nelle due occasioniBitri ha agito in concorso con soggetti diversi, in nessun modo collegati tra loro.Dalla sentenza sub 3), poi, emerge che [OSCURATO:PERSONA] ricevette circa novechilogrammi di marijuana per rivenderla a terzi.In definitiva, non risultano – secondo la Corte d’appello – elementi attestantil’esistenza di un programma criminoso unitario tra i fatti per i quali [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato nelle tre sentenze, né sotto il profilo organizzativo essendo diversa lacomponente soggettiva dei sodali, né quanto alla predeterminazione dellecondotte successive ove si consideri il lasso di tempo tra i tre diversi episodidelittuosi. La distanza temporale e la diversità dei soggetti coinvolti inducono aritenere che le condotte siano state autonomamente deliberate in relazione aesigenze contingenti e non siano esecutive di un piano criminoso originariamenteconcepito. Del resto, nell’istanza difensiva nulla di concreto in tale senso è statodedotto.L’istanza, pertanto, è stata rigettata.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Galasso, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che l'ordinanza ha erroneamenteequiparato il medesimo disegno criminoso all'abitualità criminosa, senzaprocedere a una valutazione degli indici sintomatici presenti nel caso concreto.Nello specifico, gli elementi da prendere in considerazione erano: a)continuità temporale, in quanto tutti i fatti sono stati commessi nell'arco di circadue anni, periodo temporalmente circoscritto che consente di ipotizzare unaprogrammazione unitaria; b) omogeneità delle violazioni, che riguardano tuttel'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; c) identità del contesto territoriale, in quantotutti i reati sono stati commessi a Roma; d) presenza di un medesimoconcorrente, [OSCURATO:PERSONA], in due dei tre reati; e) modalità operative analoghe; f)sistematicità dell'attività criminosa.La motivazione è apparente e contraddittoria quando afferma che lareiterazione di condotte è espressione di una mera abitualità criminosa, perchénon si confronta con gli elementi allegati dalla difesa e si limita ad affermare chenulla di concreto è stato dedotto nella istanza.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 29.5.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto il ricorrenteintende ottenere una non consentita rivisitazione delle conclusioni cui èpervenuto il giudice dell’esecuzione, sulla base dell’attribuzione agli elementi giàvalutati nel corso del giudizio di significati dimostrativi favorevoli al condannato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La motivazione del rigetto dell’istanza difensiva, resa nell’ordinanzaimpugnata, è da considerarsi adeguata.Diversamente da quanto censurato nel ricorso, prende in considerazionetutti gli eventuali indici sintomatici della continuazione e li consideracorrettamente insussistenti o recessivi.Sotto il primo profilo, infatti, non c’è contiguità temporale, perché i tre reatisono stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] nell’arco di quasi due anni. Né è ravvisabile identitàdi modalità esecutive dei reati, perché differiscono sia tipologia e quantità dellesostanze stupefacenti, sia i soggetti concorrenti.Sotto il secondo profilo, poi, sussistono la medesima tipologia di reati e ilmedesimo luogo di commissione del fatto, ma il giudice dell’esecuzione hacorrettamente ritenuto che non bastino. In sede di applicazione della disciplinadel reato continuato nella fase di esecuzione, infatti, non è sufficiente il meroriferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 1, n. 35806 del20/4/2016, D'Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 6/5/2010, Faneli,Rv. 247356 - 01).Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verificanon solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a talfine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reatirisultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).2. Di conseguenza, la conclusione del giudice dell’esecuzione circa lariconducibilità delle plurime violazioni ad uno stile di vita è confacente rispetto adun reato come la cessione di sostanze stupefacenti, la dedizione al quale ègeneralmente indice di abituale ricorso al crimine e sistema stabile diautosostentamento.Il ricorso, dal canto suo, si risolve essenzialmente – in modo non consentitonel giudizio di legittimità – nella sollecitazione di una rilettura degli elementiposti a fondamento della decisione impugnata, mediante l’autonoma adozione diparametri diversi di valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito.Viceversa, l’ordinanza della Corte d’appello di Roma è provvista di unamotivazione congrua, che bene si conforma ai criteri ermeneutici in materia diapplicazione della disciplina del reato continuato e che rende appropriatamenteragione dell’apprezzamento svolto circa la riconducibilità dei reati a una generalepropensione alla devianza del condannato.La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche sedovuta ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipataideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti allamente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma,cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/2/2014, B., Rv. 260896 - 01).L'identità del disegno criminoso, infatti, non si identifica con il programma divita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore dellacommissione di un numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dellostesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate,rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta involta, in relazione alle varie occasioni esistenziali (Sez. 1, n. 15955dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.M. in proc. Eloumari, Rv. 266615 – 01).3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, ilricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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