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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35446/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo! udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in punto di pena e la rideterminazione della stessa in euro 400 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Salerno dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di molestia ascrittogli, di cui all'art. 660 cod. pen., e lo condannava alla pena di quattrocento euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale nel punto riguardante la pena inflitta.

Afferma che il Tribunale ha errato ad irrogare la multa, perché per il reato contestato, trattandosi di contravvenzione, la pena prevista dalla legge è l'ammenda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Per il reato contestato - trattasi di contravvenzione - la legge commina, infatti, come pena pecuniaria, quella dell'ammenda, non quella della multa.

2. La sentenza impugnata, quindi, è affetta da violazione di legge nel punto riguardante la determinazione della pena, limitatamente al quale la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio stabilendo la pena in euro 400 di ammenda.

Per completezza, si osserva che la prescrizione del reato, pur accertato il 29 marzo 2017, non è maturata, perché risulta che il suo corso è rimasto sospeso tu per 577 giorni. o P.Q.M.

D Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena c determina in euro 400,00 di ammenda.

Così deciso in Roma, 7 fe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 del TRIBUNALE di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo! udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in punto di pena e la rideterminazione della stessa in euro 400 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Salerno dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di molestia ascrittogli, di cui all'art. 660 cod. pen., e lo condannava alla pena di quattrocento euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale nel punto riguardante la pena inflitta. Afferma che il Tribunale ha errato ad irrogare la multa, perché per il reato contestato, trattandosi di contravvenzione, la pena prevista dalla legge è l'ammenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Per il reato contestato - trattasi di contravvenzione - la legge commina, infatti, come pena pecuniaria, quella dell'ammenda, non quella della multa. 2. La sentenza impugnata, quindi, è affetta da violazione di legge nel punto riguardante la determinazione della pena, limitatamente al quale la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio stabilendo la pena in euro 400 di ammenda. Per completezza, si osserva che la prescrizione del reato, pur accertato il 29 marzo 2017, non è maturata, perché risulta che il suo corso è rimasto sospeso tu per 577 giorni. o P.Q.M. D Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena c determina in euro 400,00 di ammenda. Così deciso in Roma, 7 fe
Sentenza Cassazione n. 35446/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris