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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 05040/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.6167/2025 pubblicata in data 24 ottobre 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale; -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, n.6167/2025 pubblicata in data 24 ottobre 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris