CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a mutualità prevalente, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, al viale Kennedy n. 100 in Aversa (Ce); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 533, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 19.1.2021; Oggetto:Ires, Iva ed Irap - Accertamento - Operazioni oggettivamente inesistenti - Riparto dell’onere probatorio. ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 29.10.2018 alla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’avviso di accertamento n. TF7030303784, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, oltre accessori, in relazione all’anno 2013, per un valore dichiarato di Euro 185.479,00, ritenendo l’Amministrazione finanziaria che ricorresse un’ipotesi di utilizzo di fatture attinenti ad operazioni commerciali inesistenti. 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Caserta, che rigettava il ricorso. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, per non avere la CTP pronunciato su punti decisivi della controversia, non aver esaminato le deduzioni difensive ed aver erroneamente confermato il disconoscimento dei costi sostenuti. La CTR rigettava l’appello, e confermava la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento. 4. Avverso la sentenza pronunciata dalla CTR di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della sentenza, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in conseguenza della violazione degli artt. 40 e 41 bis del Dpr n. 600 del 1973, nonché degli artt. 19, 54, 56 e 57 del Dpr n. 633 del 1972, e degli artt. 4, 24 e 25 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR pronunziato una sentenza “del tutto avulsa dalle risultanze dell’atto impugnato, dai motivi lamentati nel ricorso e dalle eccezioni mosse dalla ricorrente” (ric., p. IV). 2. Con il suo strumento di impugnazione la ricorrente censura la decisione della CTR per essere incorsa nella nullità della sentenza, nella violazione di legge e nel vizio di motivazione, senza distinguere in relazione a quale profilo le singole critiche proposte siano introdotte. Il ricorso risulta quindi per larga parte inammissibile già in considerazione di come risulta formulato, avendo questa Corte di legittimità già avuto occasione di chiarire che “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (conf., tra le molte, già Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443). 2.1. Il motivo di ricorso risulta ancora inammissibile per il difetto di specificità di buona parte delle critiche proposte, caratterizzate da evidente genericità. La ricorrente lamenta che i giudici di merito “hanno omesso di esaminare i fatti, i motivi e le deduzioni, che questa difesa ha analiticamente e sistematicamente esposto con il ricorso introduttivo” (ric., p. V), ma non ha cura di indicare quali siano questi: fatti, motivi, deduzioni, etc., e trascura pure di segnalare quando abbia introdotto le proprie contestazioni e mediante quali formule, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di esprimere il giudizio che le compete in ordine alla tempestività e congruità delle critiche proposte dalle parti, prima ancora di provvedere a valutarne la decisività. Analoghe considerazioni valgono ancora in relazione ad affermazioni quali: “la ricorrente, con la documentazione e le argomentazioni in fatto e diritto, ha fornito ampiamente prove atte a vincere le presunzioni semplici dell’ufficio” (ric., p. X), oppure: “In merito agli altri numerosi motivi e doglianze lamentate dalla ricorrente nulla dice il giudice” (ric., p. XI). 3. Il ricorso risulta, comunque, anche infondato. L’atto impositivo trae fondamento dall’accertamento che la controparte commerciale della ricorrente, la [OSCURATO:SOCIETA], era una società non in grado di operare, essendo priva “di una struttura imprenditoriale adeguata”, e non avendo provveduto all’”esibizione di scritture contabili di cui ha denunciato il furto e la messa in liquidazione dopo due anni dalla costituzione, la mancata presentazione dei bilanci, dichiarazioni fiscali e versamenti di imposte; l’assenza di beni e di personale; l’emissione di fatture con numerazioni non cronologiche …” (sent. CTR, p. 2 s.). L’Agenzia delle Entrate ha perciò correttamente ritenuto che sussistessero tutte le condizioni per ritenere, a livello presuntivo, che in realtà la [OSCURATO:SOCIETA] fosse una società non operativa, e che le affermate operazioni commerciali le quali sarebbero state concluse con la odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dovessero pertanto qualificarsi quali operazioni oggettivamente inesistenti. 3.1. Come correttamente osservato dai giudici dell’appello, l’odierna ricorrente non ha assicurato alcuna prova contraria continuando, anche nel ricorso per cassazione, a richiamare le proprie scritture contabili, che nulla provano ai presenti fini, ed affermando di aver utilizzato i materiali acquistati dalla DIMAR in specifici cantieri, senza però offrire alcun riscontro che i materiali utilizzati in quei cantieri fossero stati effettivamente forniti dalla DIMAR. 4. Il ricorso risulta pertanto per larga parte inammissibile, ed è comunque infondato. 5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della causa. 5.1. Sussistono anche i presupposti di legge per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a mutualità prevalente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la condanna al pagamento delle spese di lite alla costituita Agenzia delle entrate, e le liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un