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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 22029/2026

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la Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza dellaCorte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per ilconcorso nei reati di tentata rapina aggravata, lesione aggravata e resistenza a pubblicoufficiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che il ricorso il cui unico motivo contesta il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen., 62 bis cod. pen., e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto è inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (v.,per tutti, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportataagli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione»);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis,cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza dellaCorte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per ilconcorso nei reati di tentata rapina aggravata, lesione aggravata e resistenza a pubblicoufficiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto che il ricorso il cui unico motivo contesta il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 530, comma 2, cod. proc. pen., 62 bis cod. pen., e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto è inammissibile ai sensi degli artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmentedall’imputato, anziché da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (v.,per tutti, Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01: «il ricorso percassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare,non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportataagli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dicassazione»);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa diinammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis,cod. proc. pen.; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22029/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris