CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 30896/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila dell'8 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Pescara il 22 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 1.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, commi 1 e 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Pescara in epoca compresa tra il 10 maggio 2021 e 1'11 giugno 2021. Letta la memoria trasmessa il 14 aprile 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, invero in termini non adeguatamente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, nel ritenere provata la condotta ascritta all'imputato, hanno valorizzato le dichiarazioni dell'informatore [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione di attendibilità non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Osservato che il secondo motivo, con cui la difesa censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, e il terzo motivo, con cui ci si duole del vizio di motivazione rispetto alla determinazione della pena, sono anch'essi manifestamente infondati, non confrontandosi adeguatamente il ricorso con le pertinenti considerazioni della Corte di appello che, in senso ostativo all'accoglimento delle istanze difensive in punto di trattamento sanzionatorio, ha richiamato in modo non illogico i numerosi precedenti specifici a carico dell'imputato, sintomatici della sua qualificata propensione a delinquere (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. rd P.Q.M