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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 10570/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen.

Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l'assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è generico in ragione della estrema genericità con cui il motivo era stato proposto in sede di appello e in considerazione delle indicazioni di questa Corte secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e il quinto motivo di ricorso, in cui si contesta la determinazione della eccessività della pena è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di due precedenti ostativi).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il coe@l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GAETANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen. Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente contesta la veridicità e la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto (cfr. corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui contesta l'assenza di una adeguata motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è generico in ragione della estrema genericità con cui il motivo era stato proposto in sede di appello e in considerazione delle indicazioni di questa Corte secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (S.U. n. 8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822). Rilevato che il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e il quinto motivo di ricorso, in cui si contesta la determinazione della eccessività della pena è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'illegittima ed erroneità della sentenza circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la sussistenza di due precedenti ostativi). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il coe@l
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