Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25692/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12043/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, –intimata – [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2008 R.G.

N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8393/13/2017 , depositata il 10 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (alla quale è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione) notificava, in data 30 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di intimazione di pagamento n. 01720159003251488000, con il quale veniva richiestoil pagamento di € 31.737,47, quantificato a seguito dell’accertamento n.

TFM030200472, notificato il 23 marzo 2012, relativo a debiti fiscali, per l’anno di imposta 2008, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la contribuente era socia e che era stata estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 31 dicembre 2013.

2. Proposto dal la contribuente ricorso avverso tale intimazione di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Benevento, c on sentenza n. 819/07/2016, depositata il 31 agosto 2016, lo accoglieva, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione tributaria regionale de lla Campania , con sentenza n. 8393/13/2017, pronunciata il 26 settembre 2017 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2017 , rigettava l’appello e compensava le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

R.G.

N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

6. Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Ritiene, in particolare, che, nella fattispecie in esame, si sarebbe verificata la successione a titolo particolare della socia nel debito tributario della società estinta, in quanto tale fenomeno, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sarebbe limitato ai casi in cui i soci partecipino al riparto del bilancio finale di liquidazione ovvero percepiscano indebitamente ciò che sarebbe spettato, in tutto o in parte, ai creditori.

7. In via assolutamente preliminare, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia, in considerazione della recente rimessione alle sezioni unite di questa Corte (ordinanza n. 7425 del 14 marzo 2023) della questione riguardante la legittimazione passiva dei soci di società estinta (e cioè se questa sussista pur in assenza di prova circa l’utile partecipazione dei soci alla ripartizione finale, o se è necessario comunque provare la reale percezione di somme da parte dei soci all’esito della liquidazione, ovvero, ancora, se gli ex-soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo del rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione), e la persistenza dell’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate.

R.G.

N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. su tali questioni, che hanno rilevanza anche nel presente giudizio.

P. Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12043/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, –intimata – [OSCURATO:PERSONA] – IRES 2008 R.G. N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8393/13/2017 , depositata il 10 ottobre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (alla quale è subentrata Agenzia delle Entrate Riscossione) notificava, in data 30 luglio 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avviso di intimazione di pagamento n. 01720159003251488000, con il quale veniva richiestoil pagamento di € 31.737,47, quantificato a seguito dell’accertamento n. TFM030200472, notificato il 23 marzo 2012, relativo a debiti fiscali, per l’anno di imposta 2008, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui la contribuente era socia e che era stata estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese in data 31 dicembre 2013. 2. Proposto dal la contribuente ricorso avverso tale intimazione di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Benevento, c on sentenza n. 819/07/2016, depositata il 31 agosto 2016, lo accoglieva, compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate , la Commissione tributaria regionale de lla Campania , con sentenza n. 8393/13/2017, pronunciata il 26 settembre 2017 e depositata in segreteria il 10 ottobre 2017 , rigettava l’appello e compensava le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. R.G. N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Con l’unico motivo di ricorso , l’Ufficio eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Ritiene, in particolare, che, nella fattispecie in esame, si sarebbe verificata la successione a titolo particolare della socia nel debito tributario della società estinta, in quanto tale fenomeno, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sarebbe limitato ai casi in cui i soci partecipino al riparto del bilancio finale di liquidazione ovvero percepiscano indebitamente ciò che sarebbe spettato, in tutto o in parte, ai creditori. 7. In via assolutamente preliminare, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia, in considerazione della recente rimessione alle sezioni unite di questa Corte (ordinanza n. 7425 del 14 marzo 2023) della questione riguardante la legittimazione passiva dei soci di società estinta (e cioè se questa sussista pur in assenza di prova circa l’utile partecipazione dei soci alla ripartizione finale, o se è necessario comunque provare la reale percezione di somme da parte dei soci all’esito della liquidazione, ovvero, ancora, se gli ex-soci possono ritenersi subentrati dal lato passivo del rapporto d’imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione), e la persistenza dell’interesse ad agire dell’Agenzia delle Entrate. R.G. N.12043/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] quindi opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle SS.UU. su tali questioni, che hanno rilevanza anche nel presente giudizio. P. Q.