Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 10993/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a POZZUOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deduce l'abnormità dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti al Pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.

1.1. L'abnormità viene rinvenuta nel fatto che il provvedimento «pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite [...]".A sostegno dell'assunto osserva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del decreto di latitanza emesso dal G.i.p. in data 12.2.20121 e di tutti gli atti consequenziali, disponendo la trasmissione degli atti al G.u.p.; che la rimessione degli atti davanti al G.u.p. consentiva all'imputato di comparire davanti al giudice per far valere tutti i diritti previsti a sua garanzia, che non avevano subito alcuna lesione nella fase delle indagini preliminari; che nella fase dell'udienza preliminare l'imputato può far valere i suoi diritti mediante l'accesso a riti alternativi e l'assunzione di atti a sua difesa; che il rapporto processuale doveva considerarsi correttamente instaurato sino al momento dell'udienza preliminare, attesa la mancata revoca del decreto di latitanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, non configurandosi un'ipotesi di abnormità.

1.1. Va preliminarmente ricordato che i tratti caratterizzanti l'abnormità - così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo che lo rende avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione).

Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione.

Nessuna di tali caratteristiche si rinviene nel caso in esame.

1.2. Il ricorso, invero, non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata proprio in tema di declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al Pubblico ministero.

Questa Corte, a tale proposito, ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto.

Tanto è stato affermato in relazione alla nullità rilevata dal G.u.p.: per la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore (Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021 Cc., dep. il 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01); rispetto ad alcuni dei coimputati, con restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti (Sez. 2, Sentenza n. 28302 del 25/06/2021, Amore, Rv. 281798 - 01); per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, (Sez. 2, Sentenza n. 37601 del 06/06/2019, Battaglia, Rv. 277085 - 01).

In tali pronunciamenti è stato spiegato che si tratta di situazioni nelle quali il provvedimento oggetto di ricorso in cassazione, quand'anche erroneo, comunque non può definirsi avulso dal sistema, in quanto costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati.

Tanto in continuità all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25957 del 26/3/2009 (Toni, Rv. 243590).

Proprio nella sentenza ora menzionata è stato precisato che il regresso del procedimento è atipico, con la conseguente abnormità del relativo provvedimento, solo se consegue ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, fenomeno che non si verifica quando il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero ancorché si tratti di provvedimento originato da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.

Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (negli stessi termini, Sez.2, n. 10640 del 30/01/2020, Portincasa, Rv. 278530 - 01).

In coerenza e in continuità a tale orientamento giurisprudenziale, va dunque affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare -cui sono stati rimessi gli atti dal giudice del dibattimento per la rilevata nullità del decreto di latitanza e delle successive notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 165 cod.proc.pen.- prenda atto di tale invalidità anche in relazione alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., e dichiari la nullità dello stesso avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. validamente disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, per come disposto dallo stesso G.u.p. nel provvedimento oggi denunciato di abnormità.

2. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a POZZUOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli deduce l'abnormità dell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha dichiarato la nullità dell'avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e della conseguente richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti al Pubblico ministero per la rinnovazione della notifica. 1.1. L'abnormità viene rinvenuta nel fatto che il provvedimento «pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, è stato esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite [...]".A sostegno dell'assunto osserva che il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del decreto di latitanza emesso dal G.i.p. in data 12.2.20121 e di tutti gli atti consequenziali, disponendo la trasmissione degli atti al G.u.p.; che la rimessione degli atti davanti al G.u.p. consentiva all'imputato di comparire davanti al giudice per far valere tutti i diritti previsti a sua garanzia, che non avevano subito alcuna lesione nella fase delle indagini preliminari; che nella fase dell'udienza preliminare l'imputato può far valere i suoi diritti mediante l'accesso a riti alternativi e l'assunzione di atti a sua difesa; che il rapporto processuale doveva considerarsi correttamente instaurato sino al momento dell'udienza preliminare, attesa la mancata revoca del decreto di latitanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, non configurandosi un'ipotesi di abnormità. 1.1. Va preliminarmente ricordato che i tratti caratterizzanti l'abnormità - così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo che lo rende avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il c.d. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione. Nessuna di tali caratteristiche si rinviene nel caso in esame. 1.2. Il ricorso, invero, non tiene conto della elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata proprio in tema di declaratoria di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al Pubblico ministero. Questa Corte, a tale proposito, ha escluso l'abnormità dell'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto. Tanto è stato affermato in relazione alla nullità rilevata dal G.u.p.: per la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore (Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021 Cc., dep. il 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01); rispetto ad alcuni dei coimputati, con restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti (Sez. 2, Sentenza n. 28302 del 25/06/2021, Amore, Rv. 281798 - 01); per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, (Sez. 2, Sentenza n. 37601 del 06/06/2019, Battaglia, Rv. 277085 - 01). In tali pronunciamenti è stato spiegato che si tratta di situazioni nelle quali il provvedimento oggetto di ricorso in cassazione, quand'anche erroneo, comunque non può definirsi avulso dal sistema, in quanto costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati. Tanto in continuità all'insegnamento offerto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25957 del 26/3/2009 (Toni, Rv. 243590). Proprio nella sentenza ora menzionata è stato precisato che il regresso del procedimento è atipico, con la conseguente abnormità del relativo provvedimento, solo se consegue ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, fenomeno che non si verifica quando il giudice restituisca gli atti al pubblico ministero ancorché si tratti di provvedimento originato da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo mentre negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (negli stessi termini, Sez.2, n. 10640 del 30/01/2020, Portincasa, Rv. 278530 - 01). In coerenza e in continuità a tale orientamento giurisprudenziale, va dunque affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare -cui sono stati rimessi gli atti dal giudice del dibattimento per la rilevata nullità del decreto di latitanza e delle successive notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 165 cod.proc.pen.- prenda atto di tale invalidità anche in relazione alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., e dichiari la nullità dello stesso avviso ex art. 415-bis cod.proc.pen. e del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. validamente disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, per come disposto dallo stesso G.u.p. nel provvedimento oggi denunciato di abnormità. 2. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.
Decreto Cassazione n. 10993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris