CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 21349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., con particolare riferimento al travisamento della prova, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 3-4 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M