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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44898/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCE Elia-to avviso alle p-a-ir— ti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato, il 4 maggio 2021, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata - è stato proposto personalmente da quest'ultimo.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al T agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010)..

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,[OSCURATO:PERSONA] ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IrA7A''IN CANrn! L j ' ,.-'141A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE Elia-to avviso alle p-a-ir— ti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato, il 4 maggio 2021, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di liberazione anticipata - è stato proposto personalmente da quest'ultimo. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al T agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ,[OSCURATO:PERSONA] ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IrA7A''IN CANrn! L j ' ,.-'141A
Sentenza Cassazione n. 44898/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris