CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1749 avverso la sentenza n. 501/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 382/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 09/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale del lavoro di Bari, accogliendo parzialmente ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], collaboratoreNumero registro generale 20175/2022professionale sanitario infermiere, cat. D, CCNL sanità, eN umero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 16545/2026ritenuta la violazione della normativa in materia di contratto dDait a pubblicazione 27/05/2026lavoro subordinato a termine stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], con decorrenza dal 10.06.2013 al 09.06.2014 esuccessive proroghe fino al 31.12.2017, così provvedeva: a)condannava la [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla ricorrente -infermieraprecaria cat. D presso il P.O. “[OSCURATO:PERSONA]” nel periodo da giugno2013 al dicembre 2017 - n. 6 (sei) mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto a titolo risarcitorio, oltre allarivalutazione monetaria e agli interessi legali; b) rigettava ladomanda attorea di conversione del rapporto di lavoro a tempoindeterminato e di riassunzione in servizio; d) compensava permetà le spese processuali e condannava la [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di parte attrice, della restante parteliquidata in € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.2. La Corte di appello di Bari riformava la sentenza rigettandola domanda della lavoratrice.Ad avviso della Corte distrettuale il contratto a termine qui inesame (al quale hanno fatto seguito poi delle proroghe),stipulato in data 21.05.2013, ricadeva nel regime di“liberalizzazione” dei contratti a termine del personale sanitario,in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù della legge di conversione delD.L. n. 158/2012, con la conseguenza che non necessitava dispecifica motivazione.Si evidenziava al riguardo che la ASL Ba aveva compiutamenteindicato l’effettività delle ragioni, così riportando la causalenell’art. 1 della pattuizione individuale del 21.05.2013: persopperire ad inderogabili esigenze di servizio presso le varieMacrostrutture aziendali e garantire continuità assistenziale (36h sett./h. 24), in specie nelle aree ad alta intensità di cura,nell’impossibilità di sopperire a tali esigenze con personaleassunto a tempo indeterminato, stante il blocco delle assuNnuzmieoron rie gistro generale 20175/2022Numero sezionale 1749/2026previsto a livello di normativa nazionale e regionale (pNiuamneoro ddi rai ccolta generale 16545/2026rientro) . Data pubblicazione 27/05/2026Anche le successive proroghe, disposte sino alla data del31.12.2017, motivate in ragione dell’esigenza di mantenere ilivelli essenziali di assistenza e di evitare i rischi di interruzionedel pubblico servizio, sì come evidenziato nelle deliberazionirichiamate (n. 1106 del 23.06.2014, n. 2454 del 18.12.2014 en. 325 del 6.3.2015, n. 2140 del 24.12.2015, n. 1151 del21.06.2016), dovevano ritenersi legittime in quanto ricadenti,come evidentemente il contratto principale, sotto il regimedell’art. 4 ter del D. lgs. n. 368/2001, introdotto, in sede diconversione del D.L. n. 158 del 13.9.2012, dalla legge8.11.2012 n. 189, a mente del quale “Nel rispetto dei vincolifinanziari che limitano, per il Servizio sanitario nazionale, laspesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusidall'applicazione del presente decreto i contratti a tempodeterminato del personale sanitario del medesimo Serviziosanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, inconsiderazione della necessità di garantire la costanteerogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali diassistenza. La proroga dei contratti di cui al presente commanon costituisce nuova assunzione. In ogni caso non trovaapplicazione l'articolo 5, comma 4-bis." (relativo al noto divietodel superamento del 36 mesi, che qui non è in discussione).3. Avverso la sentenza domanda la cassazione la lavoratrice conricorso assistito da due motivi cui resiste con controricorso laASL BA.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36, D.lgs. n. 165/2001, nonché dellaNumero registro generale 20175/2022clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinatoN umero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 16545/2026del 18/03/1999 allegato alla Direttiva C.E.E n. 1999/70, iDnat a pubblicazione 27/05/2026relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.Per la ricorrente si manifesta, anzitutto, errata la tesi della Cortedi Appello di Bari, secondo cui l’art. 4 comma 5, D.L 13settembre 2012 n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n.189 (che ha inserito il comma 4 ter all’art 10 del D.lgs. 6settembre 2001 n. 368) avrebbe legittimato un reiterato edillimitato ricorso a forme contrattuali flessibili.In questo quadro normativo e giurisprudenziale il ricorso alcontratto di lavoro a termine può essere considerato legittimoesclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee edeccezionali ed in difetto di tali ragioni deve trovare applicazionel’apparato sanzionatorio previsto dall’art. 36 D.lgs. 165/2001.In disparte le differenti formulazioni letterali delle disposizioniche si sono succedute nel tempo, si evidenzia che è semprerimasta ferma per tutti i settori pubblici, ivi compreso quellosanitario, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempodeterminato esclusivamente per rispondere alle esigenzetemporanee ed eccezionali di cui al comma 2 del citato art. 36.Dunque, l’art 10, comma 4 ter, D.lgs. 6 settembre 2001 n. 368- invocato nella sentenza impugnata – non può esserecertamente interpretato nel senso di legittimare l’utilizzoimmotivato ed illimitato di contratti a termine, pena la suacontrarietà alle disposizioni dettate dalla citata Direttiva1999/70/CE, nonché dall’art 36, comma 2, D. Lgs 30 marzo2001 n. 165, disposizione, quest’ultima, non espressamentederogata e da ritenersi tuttora applicabile anche alle assunzionia tempo determinato del personale del Servizio SanitarioNazionale.La violazione lamentata emerge, dunque, dalla stessa senNtuemnerzoa re gistro generale 20175/2022Numero sezionale 1749/2026impugnata, laddove ha affermato che, a partireN umderoa dlli ara ccolta generale 16545/2026conversione del D.L. 158/2012, il contratto a termine dDealt a pubblicazione 27/05/2026personale sanitario sia stato “liberalizzato” e che per la stipuladi tale forma contrattuale non sia necessaria nessunamotivazione.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 36, D. lgs n. 165/2001, nonché dellaclausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinatodel 18/03/1999 allegato alla Direttiva C.E.E n. 1999/70 inrelazione all’art. 360 comma 1, n 5 c.p.c., per omesso esame difatto decisivo discusso tra le parti in ordine alla causale deicontratti a termine.La Corte di Appello di Bari, dopo aver invocato una presunta“liberalizzazione” dei contratti a termine, violando e maleapplicando le norme e la Direttiva del Consiglio dell’UnioneEuropea richiamate, ha proseguito nel proprio erroneoconvincimento non tenendo nella giusta considerazione ladocumentazione prodotta dalle parti in causa. Assorbito.3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delsecondo.3.1 Al riguardo, va dato seguito al consolidato indirizzo di questaCorte inaugurato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n.5072 del 15/03/2016) secondo cui in materia di pubblicoimpiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione dicontratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36,comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata inconformità al canone di effettività della tutela affermato dallaCorte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13),sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso aicriteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsiriferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, coNmummeroa re gistro generale 20175/2022Numero sezionale 1749/20265, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con vNuamleeron dzi ara ccolta generale 16545/2026sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitarioD"a,t a pubblicazione 27/05/2026determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova delmaggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizionedi favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico,risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio deldanno subito (sul punto di recente a conferma dell’indirizzoconsolidato in materia Cass. n. 25522/2025).3.2 Ciò premesso, è circostanza pacifica che la ricorrente haintrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l’ASLBA della durata complessiva superiore a 36 mesi.La Corte d’Appello non considera in relazione alla fattispecie lavicenda normativa dell’art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368del 2001, che è stato inserito dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni,nella legge 8 novembre 2012, n. 189, ed è stato abrogatodall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15giugno 2015, n. 81), a decorrere dal 25 giugno 2015, e checomunque l’art. 10 cit., rinviava alla contrattazione che pone unlimite, nella specie superato CCNL 2016-2018).3.3. Peraltro, in materia di contratti a termine l’interpretazionedelle norme va, condotta tenendo conto della necessità dipervenire ad un risultato esegetico che non determini uncontrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro, atteso che,come più volte ricordato dal giudice eurounitario, il dirittointerno deve essere interpretato «per quanto possibile alla lucedel testo e dello scopo della direttiva in questione, ondeconseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsipertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE», obbligo, questo,Numero registro generale 20175/2022che si arresta solo qualora la conformazione comporterebbe laN umero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 16545/2026violazione di principi generali del diritto, quali sono quelli delDlaat a pubblicazione 27/05/2026certezza e della non retroattività, o richiederebbeun’interpretazione contra legem del diritto nazionale ( Corte diGiustizia 19.3.2020, in cause riunite C- 103/18 e C- 429/18,punti da 121 a 124).D’altro canto, l’esigenza di fornire della norma in rilievoun’interpretazione che, pur nella doverosa attinenza al testoletterale, rispecchi il carattere eccezionale dello strumentocontrattuale deriva anche dalla necessità di rispettare il principiocostituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, soloa seguito di concorso pubblico, perché l’art. 97 Cost., ultimocomma, consente la deroga solo in presenza di peculiari estraordinarie esigenze di interesse pubblico (cfr. fra le tanteCorte Cost. n. 293/2009).4. Va altresì tenuto presente, come sopra già ricordato, che l’art.57, comma 2 CCNL sanità 21.5.2018. stabilisce espressamenteche per il personale sanitario "il relativo limite di duratamassima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi glieventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della necessità di garantire la costanteerogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali diassistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalleregioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alladurata massima non può superare i dodici mesi.".5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto conassorbimento del secondo motivo. La sentenza di appello vacassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corted’Appello di Bari in diversa composizione che disporrà anche perle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 20175/2022La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondoN. umero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 16545/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto Deat a pubblicazione 27/05/2026rinvia alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anchesulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro, il 9 aprile 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 20175/2022Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 16545/2026Data pubblicazione 27/05/2026