Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20602/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAntonello Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4207/2016 de-positata il 14/11/2016.Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 4207/2016, pubblicata in data 14 novembre2016, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA], ha solo parzialmente accolto l'appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale diMilano n. 6426/2014, pubblicata in data 16 maggio 2014, ed ha quin-di dichiarato dovuto il COSAP così come determinato dal COMUNE DIMILANO, ad eccezione dell'importo di cui all'avviso PG 482769/2005,confermando per il resto la sentenza impugnata.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale chiedendo che fossedichiarata la nullità di 27 avvisi di pagamento inviati dal COMUNE DIMILANO per somme dovute a titolo di COSAP per installazioni pubbli-citarie.L'odierna ricorrente aveva eccepito sia l'intervenuta prescrizionedel diritto di credito, sia la decadenza dalla facoltà di richiedere il CO-SAP, sia l'infondatezza della pretesa creditoria, chiedendo in ogni casola detrazione dalle somme dovute di quanto corrisposto a titolo diImposta sulla Pubblicità.Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA] contestando ladomanda e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il propriodiritto alla corresponsione delle somme di cui agli avvisi impugnati, ilTribunale di Milano aveva rigettato la domanda dell'odierna ricorrentee, in accoglimento della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA]-LANO, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della som-ma di € 7.300.582,50.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/20263.

La Corte d'appello di Milano, nel disattendere i motivi di gra-vame, dopo aver ricostruito il quadro normativo e regolamentare delCOSAP ha affermato che:− il diritto del Comune di pretendere il pagamento del canone trovafondamento nell'occupazione o abusiva od oggetto di concessio-ne/autorizzazione e si basa su un tariffario predeterminato, conla conseguenza che il relativo importo non può essere oggetto ditrattativa privata e va quantificato sulla base del RegolamentoCOSAP pro tempore vigente, cioè, nel caso in esame, sulla basedel Regolamento n. 11, approvato dal Consiglio Comunale in da-ta 21 febbraio 2000, con la conseguenza che tale importo, anchese non determinato contestualmente all'emissione del provvedi-mento di concessione, doveva comunque ritenersi, fin da talemomento, ugualmente determinabile ed esigibile;− il diritto al COSAP non può essere oggetto di trattativa privata enon può essere rinunciato;− il fatto che il canone non fosse stato determinato con l'atto diconcessione non comportava l'inesigibilità del credito del Comu-− l'eventuale ritardo dell'ente pubblico nel conteggio della sommadovuta a tale titolo non aveva determinato né una rinuncia impli-cita del COMUNE al canone – essendo tale ipotesi smentita anchedal successivo comportamento dello stesso Ente, che aveva pro-ceduto all'adozione di successivi Regolamenti in materia – né unlegittimo affidamento del privato nella non debenza del paga-mento;− la mancata immediata richiesta del pagamento non aveva de-terminato una decadenza della potestà comunale di esigerlo nelSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., non trovandoapplicazione il termine di prescrizione quinquennale;− il COSAP non poteva ritenersi alternativo all'Imposta di Pubblici-tà, ricorrendo una ontologica differenza tra i due istituti, dalmomento che il primo costituisce un'entrata patrimoniale, men-tre la seconda consiste in un tributo.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a dodici motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 63, D.Lgs. n. 446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Rego-lamento COSAP; 4, Regolamento sulla Pubblicità;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, omettendodi considerare l'assenza nella specie di un atto concessorio o di auto-rizzazione - e di pronunciarsi sulla relativa deduzione svolta dalla ri-corrente - ha omesso di pervenire alla conclusione per cui l'installa-zione delle pubblicità doveva essere considerata, a questo punto, oc-cupazione abusiva, con conseguente applicabilità non del COSAP madelle relative sanzioni, le quali, tuttavia, avrebbero presupposto unSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026presenti.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 63,D.Lgs. n. 446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Regolamento COSAP; 4, Rego-lamento sulla Pubblicità; 1362 segg.

“e dei principi dell'ordinamentosulla disponibilità dei diritti patrimoniali”.La ricorrente censura la sentenza della Corte ambrosiana per nonaver ravvisato nella condotta dell'odierno controricorrente una impli-cita rinuncia al COSAP, non avendo lo stesso COMUNE DI MILANOquantificato il Canone pur avendo rilasciato l'autorizzazione all'occu-pazione del suolo pubblico, da tale condotta dovendosi desumere chein relazione allo specifico tipo di occupazione – gonfaloni – il Canonenon doveva ritenersi dovuto.Conclude argomentando che: “Erra quindi la sentenza impugnata,disapplicando e violando le norme e i principi citati in epigrafe, ancherelative all'interpretazione dei contratti e degli atti di rinuncia:- quando afferma che il Cosap è dovuto a seguito della semplice oc-cupazione, e come tale richiedibile in ogni tempo purché entro il pe-riodo di prescrizione, perché in questo modo arriva a ritenere che laviolazione delle norme regolamentari sia irrilevante, mentre un attoche viola dette norme è illegittimo, e anche perché, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], il canone è dovuto al Comune (i) o dall'occupanteabusivo, ma allora previo verbale di accertamento della effettiva oc-cupazione, ovvero (ii) dal titolare della concessione di occupazione disuolo pubblico (art. 3), ma allora nella misura in essa stabilita, costi-tuendo la concessione titolo e accertamento dello stesso pagamento(artt. 21 e 22), in questo solo caso peraltro dovuto anche indipenden-temente dal fatto che poi ci sia un'effettiva occupazione;Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026- quando sottolinea che la concessione per l'occupazione di suolopubblico è una concessione-contratto, senza però trarre le debiteconseguenze dal fatto che è allora la concessione (e il suo contenuto)a regolare il contratto che ne deriva sicché, ove la concessione nonpreveda alcun canone (e ciò tanto più quando una norma regolamen-tare impone che in essa sia determinato il "canone dovuto", essendoallora logico intendere che, ove non venga indicato, sia nullo quellodovuto), anche il contratto non la può prevedere;- quando afferma che il diritto al canone Osap è indisponibile, essen-do al contrario pacifico che è un'entrata patrimoniale, come tale nellapiena disponibilità del Comune;- quando infine afferma che nella specie non sarebbe neppure emersoun comportamento "inequivoco" per affermare la rinuncia del Comu-ne, dal momento che, a parte la condotta generalizzata tenuta dallaAmministrazione per più di tre anni e nei confronti di tutti gli interes-sati (confermata dalla già richiamata delibera del Consiglio Comunalen. 71 del 3 luglio 2007 e risultata pacifica in corso di causa), quandouna precisa norma regolamentare prescrive che l'ammontare del "ca-none dovuto" (così, [OSCURATO:PERSONA], art. 13, lett. d) deve essereindicato nell'autorizzazione e in tutte le autorizzazioni depositate incausa dal Comune quel canone non è stato indicato, allora (i) o quelleautorizzazioni non sono le autorizzazioni per occupazione di suolopubblico (e perciò valgono i rilievi sull'assenza del verbale necessarioper contestate le occupazioni abusive), ovvero (ii) se lo sono rendonoper sé inequivoco il comportamento del Comune di aver considerato il"canone dovuto" pari a zero (perché altrimenti lo avrebbero indica-to)”.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 63, D.Lgs. n.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Regolamento COSAP; 4, [OSCURATO:PERSONA]; 21-nonies, Legge n. 241/1990, “e dei principi dell'or-dinamento in tema di legittimo affidamento dei privati sui provvedi-menti loro favorevoli dell'Amministrazione”.Argomenta il ricorso che la decisione impugnata avrebbe dovutofare applicazione del principio dell'affidamento, avendo la protrattacondotta del Comune di mancata richiesta del Canone ingenerato nel-la ricorrente la convinzione che il canone non fosse dovuto1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697c.c. e 163, n. 4), c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Deduce la ricorrente di avere eccepito, nei vari gradi di giudizio,che la pretesa del Comune era infondata, in quanto tutti gli inviti dipagamento contenevano indicazioni insufficienti ad individuare le ri-spettive esposizioni e le eventuali pratiche autorizzative e che l'odier-no controricorrente avrebbe proceduto – tardivamente secondo la ri-corrente – a produrre le autorizzazioni pubblicitarie solo con la secon-da memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c.Argomenta, quindi, la ricorrente che tutti gli avvisi di pagamentoerano da considerarsi nulli, e censura la decisione impugnata per nonessersi pronunciata su tale aspetto.1.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 97 Cost.; 1175 c.c.; 2, comma 3, Legge n.241/1990; 12, comma 4, Regolamento COSAP;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026La ricorrente premette di aver eccepito nei vari gradi del giudiziola nullità degli avvisi di pagamento “anche per l'evidente violazione dialtri diversi principi, sui quali la sentenza della Corte d'Appello non haperò speso una sola parola, venendo pertanto qui impugnata sia exart. 360, n. 5 c.p.c., sia per avere violato (non applicato) tali principi,che avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di nullità degli inviti edegli avvisi di pagamento e, conseguentemente, alla dichiarazione diinfondatezza della pretesa del Comune”.In particolare, sarebbero stati violati il principio di necessaria defi-nizione dei procedimenti amministrativi in termini certi; il principio dicomportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede(art. 1175 c.c.) “a fortiori cogente per la P.A. per il precetto costitu-zionale del "buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97Cost.)”; il principio del legittimo affidamento.1.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, D.Lgs. n.507/1993; 63, D.Lgs n. 446/1997; 6 Regolamento COSAP.La ricorrente viene a riproporre la tesi dell'alternatività tra l'Impo-sta sulla Pubblicità ed il COSAP, osservando, quanto ai precedenti diquesta Corte richiamati nella decisione impugnata, che questa stessaCorte aveva invece ravvisato l'alternatività tra la TOSAP e l'impostasulla pubblicità.1.7.

Con il settimo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 63, D.Lgs n. 446/1997 “e dei principi di necessa-ria motivazione dei provvedimenti amministrativi e di parità ditrattamento tra gli operatori, discendenti dall'art. 97 Costituzionee dalla legge 241/90”;Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Premette la ricorrente di avere eccepito nel corso del giudizio chele tariffe applicate negli inviti di pagamento violavano i principi dellaparità di trattamento “per mancanza di alcuna specifica motivazioneDeduce che “la Corte d'Appello ha totalmente omesso l'esame diquesta eccezione, laddove invece avrebbe dovuto compierlo e conse-guentemente disapplicare le norme del tariffario regolamentare com-portanti tali evidenti disparità di trattamento senza adeguata motiva-zione”.1.8.

Con l'ottavo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5,commi 4 e 5, Regolamento COSAP;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione impugnata per non aver valutato le dedu-zioni della ricorrente in ordine all'applicazione delle riduzioni per “ri-correnza” di utilizzo della medesima posizione nel corso di ogni anno,secondo le previsioni di cui al Regolamento.Argomenta il ricorso che i calcoli del Comune negli inviti di paga-mento sono illegittimi “perché la tariffa utilizzata è stata sì ridotta aisensi del richiamato art. 5, commi 4 e 5, del [OSCURATO:PERSONA], maerroneamente solo facendo riferimento ad ogni singola asserita auto-rizzazione, e non invece su base annua, come stabilito dalla citatanorma regolamentare”.1.9.

Con il nono motivo il ricorso deduce:Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 62 e 63, D.Lgs. n. 446/1997; 27, D.Lgs. n.285/1992;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.La doglianza concerne questa volta l'omesso esame da parte dellaCorte d'appello delle deduzioni in tema di applicazione della tariffa ri-dotta in misura non superiore al 25% dell'Imposta sulla Pubblicità.Richiamata una decisione del TAR Lombardia che avrebbe affer-mato che il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche è al-ternativo al canone ex art. 27, D.Lgs. n. 285/92 e costituisce unacomponente del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)‒ il quale, a norma dell'art. 62 D.Lgs. n. 285/1992, deve essere de-terminato in misura non superiore al 25% dell'imposta comunale sullapubblicità, deliberata per l'anno solare precedente – si deduce che ta-le limitazione dovrebbe operare anche per il COSAP.Argomenta, quindi, la ricorrente che la decisione del TAR eviden-zia che “è irrilevante che il Comune di Milano non abbia deliberato ilCIMP perché comunque, in entrambe le fattispecie degli artt. 62 e 63del D.Lgs. 446/97, e quindi anche con riferimento alla fissazione delletariffe per il Cosap, non si doveva superare il limite di legge di non ol-tre il 25% in più rispetto all'Imposta sulla Pubblicità dell'anno prece-dente (…)”.1.10.

Con il decimo motivo il ricorso deduce− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2043c.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si censura l'omesso esame della domanda con la quale era statachiesta in via subordinata la riduzione della tariffa Cosap ad unventesimo in forza delle delibere del Consiglio Comunale n. 15/03 en. 71/07.Argomenta la ricorrente che tale domanda era stata formulataanche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo: - la “evidente responsa-bilità del Comune per richieste, tardive di anni, di un canone chesecondo il [OSCURATO:PERSONA] doveva chiedersi al tempo delle auto-rizzazioni e non certo dopo anni ed anni, quando il destinatario nonha neanche più possibilità di ricostruire la realtà”; - la buona fede elegittimo affidamento della ricorrente circa la non debenza di alcunasomma per Cosap; - la “oggettiva sproporzione della tariffa”, rispettoal prezzo praticato ai clienti della ricorrente per le pubblicità.1.11.

Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione dell'art. 2043 c.c.

“anche in conseguenza del principiodell'affidamento”;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Viene censurato l'omesso esame delle deduzioni in ordine alladomanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per l'ipotesidi accoglimento delle pretese del COMUNE, deducendo una responsa-bilità di quest'ultimo per violazione del legittimo affidamento.1.12.

Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione alloart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2948, nn. 3 e 4, e 2947 c.c.; 28, Legge n. 689/1981.Si censura la decisione impugnata per aver disatteso l'eccezione diprescrizione quinquennale, argomentando che “La conclusione dellaCorte d'Appello è però errata, e porta alla violazione e alla falsa appli-Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 11 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026cazione dell'art. 2948, punti 3 e 4, c.c. e dell'art. 2947 c.c., almenoper i seguenti motivi:- in primo luogo, perché l'invocata sentenza della Corte di Cassazionenon è conferente, in quanto essa ha escluso l'applicazione della pre-scrizione quinquennale solo a norma dell'art. 2948, primo comma, n.4, nulla dicendo però sulla eventuale applicazione del n. 3 (che ri-guarda i rapporti di locazione e non i pagamenti periodici);- in secondo luogo, perché la stessa sentenza impugnata ha ribaditoche il Cosap ha la specifica natura di canone, sia per il nomen sia perespressa volontà del legislatore, ed anche il Consiglio di Stato (sez.III, sentenza n. 815/1998) ha detto che "si tratta di un canone di lo-cazione, pagato come corrispettivo dell'uso di un bene pubblico, or-mai privo dei caratteri dell'imposizione fiscale": il che significa che ilrapporto tra il Comune e l'utilizzatore dell'area per la pubblicità hanatura di locazione temporanea (perché la locazione è il contratto conil quale taluno, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ha il dirittodi usare un bene, anche pubblico, per un determinato periodo di tem-po) e quindi soggiace al termine di prescrizione dei canoni di locazio-ne (come, ad es., i canoni di locazione per estrazioni idriche, che puresono collegate ad un bene pubblico), cioè cinque anni, ex art. 2948,primo comma, n. 3, c.c.; come tra l'altro già sancito da varie senten-- in terzo luogo e comunque, perché, a ben vedere, come già si è det-to tutte le occupazioni di cui si tratta (sia quelle ritenute abusive dalComune sia tutte le altre) sono da considerare abusive ab initio, inquanto mancanti del titolo legittimante l'occupazione (ossia la con-cessione o autorizzazione di suolo pubblico); ed è pacifico, per la giu-risprudenza di questa stessa Ecc.ma Corte di Cassazione, che in casodi occupazioni abusive ab initio il termine prescrizionale, è di cinqueSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 12 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026anni, dovendosi nel caso applicare l'art. 2947 c.c. (prescrizione da at-to illecito) per l'indennità e l'art. 28 della legge 689/81 per le sanzio-ni, che peraltro, a prescindere da ogni altra considerazione, la Corted'Appello avrebbe dovuto applicare almeno alle pretese conseguentialle occupazioni ritenute abusive dallo stesso Comune e, come tali,anche gravate da rilevanti sanzioni amministrative (raggruppate negliinviti di cui ai docc.

E e E bis), cosa che invece ha omesso di fare,commettendo un altro grave errore a danno della ricorrente”.2.

Si rileva che, nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,l'odierno controricorrente ha rappresentato che “nelle more del pre-sente giudizio, con sentenza n. 103/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in li-quidazione.

Con successivo decreto del 18.12.2025 il Tribunale di Mi-lano ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare disponendoche il curatore proceda al più presto a richiedere la cancellazione dellasocietà dal Registro delle Imprese”.Al riguardo, quanto alla dichiarazione di fallimento, questa Cortedeve richiamare il proprio consolidato principio per cui, nel giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determi-na l'interruzione del processo (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del13/03/2024; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 30785 del 6/11/2023).Quanto alla cancellazione della società – fermo restando che nonemerge dagli atti alcuna conferma né indiretta né diretta (e cioè la di-chiarazione del procuratore della società) di tale evento – si devepervenire a non dissimili conclusioni, alla luce del principio per cui lacancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta do-po la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interru-zione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nelgiudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono ap-Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 13 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026plicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge (Cass. Sez. 5- Sentenza n. 26452 del 10/10/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.2625 del 2/02/2018; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 3323 del 13/02/2014).3.

Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.3.1.

Il primo motivo, infatti, è infondato.Questa Corte ha avuto modo di affrontare la questione sollevatadal motivo già in alcuni propri precedenti in fattispecie strettamenteaffini (Cass. n. 17182/2025; Cass. n. 17184/2025).In detti precedenti - ai quali si intende dare continuità - si è avutomodo di ribadire che la fonte del diritto al COSAP secondo le tariffedeliberate dal consiglio comunale è costituita dall'uso speciale che sivenga a fare del bene pubblico destinato alla generalità dei cittadini,con la conseguenza che l'obbligazione di corresponsione del canonesorge con l'occupazione del demanio pubblico, da ciò derivando chenon solo risulta irrilevante il fatto che l'occupazione avvenga con osenza titolo (Cass., n. 18769/2017, Cass., n. 29455/2018; n. 3710/2019; n. 9240/2020) ma anche – e conseguentemente – che risultaparimenti irrilevante la mancanza di un provvedimento concessorioformale (Cass., n. 1435/2018), in quanto il COSAP costituisce il corri-spettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici enon richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'oc-cupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. n. 16395/2021; Cass. n.1435/2028).Tornando, allora, al caso in esame, correttamente la Corte territo-riale non ha conferito rilevanza alla deduzione del mancato rilascio,da parte dell'odierno controricorrente, dell'autorizzazione all'occupa-zione, risultando quindi persino irrilevante il fatto che risulti essereSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 14 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026stata prodotta dall'odierno controricorrente nella memoria ex art. 183c.p.c. senza che l'odierna ricorrente nella presente sede abbia vestitodi concreti argomenti la propria eccezione di tardività della produzio-ne, attinente proprio alla prova della pretesa del COMUNE.Al di là di tale ultima considerazione, tuttavia, l'assenza di un for-male provvedimento autorizzativo non poteva di per sé valere adescludere il sorgere dell'obbligazione di corresponsione del COSAP, inquanto quest'ultimo deve ritenersi dovuto anche in caso di occupazio-ne abusiva, in virtù della sua natura di canone di una concessione, laquale può essere reale o anche presunta, nel caso di occupazioneabusiva (Cass. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019).3.2.

Infondato, parimenti, è il secondo motivo.Anche in questo caso merita richiamo l'opinione già in passatoespressa da questa Corte (Cass. n. 17182/2025): anche l'eventualeinerzia dell'Ente comunale nel procedere all'esazione del canone nonvale in alcun modo ad escludere il sorgere della relativa obbligazione,potendo tale inerzia assumere rilievo solo qualora il suo protrarsivenga a determinare definitivamente il decorso del termine di prescri-zione del credito e la conseguente estinzione di quest'ultimo.È, del resto, da considerare che il diritto al COSAP non può essereconsiderato oggetto di trattativa privata (Cass., n. 18171/2022, n.29455/2018; n. 18679/2017) e non può neppure essere oggetto diuna rinunzia per facta concludentia, e ciò per la semplice ragione cheuna simile rinuncia, provenendo in ipotesi da una P.A., richiederebbein ogni caso l'adozione di un atto in forma scritta (Cass., n. 11673/2017).È, ulteriormente, da considerare il fatto che nel caso in esame laCorte territoriale ha comunque ritenuto, alla luce della condotta an-che successiva del Comune controricorrente, di accertare in fatto cheSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 15 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026detta rinuncia non si era integrata, e che tale accertamento non èstato minimamente oggetto di censura nei limiti in cui ciò poteva av-venire in sede di legittimità.3.3.

Infondata, ancora, è la tesi della ricorrente, secondo la qualela condotta del Comune controricorrente avrebbe ingenerato un legit-timo affidamento in ordine all'assenza dell'obbligazione di correspon-sione del COSAP.Questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 17182/2025) ha già avuto mo-do di chiarire che l'affidamento sulla inerzia del Comune, interpretatacome rinunzia al canone, non trova tutela giuridica, considerato che,fino al momento del maturare della prescrizione della pretesa, il so-praggiungere di una richiesta di pagamento per forme pubblicitarieparticolari - quali per l'appunto nella specie i gonfaloni - non costitui-sce in alcun modo evento imprevedibile (Cass., n. 3710/2019, in mo-tivazione, § 5).Né a sostegno di tale doglianza può essere addotto il legittimo af-fidamento riposto dalla società nelle irregolarità amministrative se-gnalate in ricorso (mancata emanazione dell'atto concessorio; manca-ta preventiva determinazione dell'importo del canone), avendo laCorte d'appello escluso la configurabilità di una condotta illecita delComune sulla base di una complessiva valutazione dei suoi compor-tamenti.3.4.

A questo punto, per evitare inutili ripetizioni, deve essere di-chiarata l'inammissibilità cumulativamente dei motivi quarto, quinto,settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo.I motivi in esame, infatti, sono accomunati dalla radicale carenzadel rispetto del canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., in quantoprocedono al generico richiamo a difese e deduzioni che sarebberostate svolte dalla ricorrente nel corso dei gradi di merito del giudizio,Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 16 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026senza tuttavia procedere alla doverosa riproduzione essenziale ed allacorrelata localizzazione dei relativi atti di causa.Carenza che, nel caso del richiamo all'art. 360, n. 5), c.p.c., risul-ta ancora più rilevante, alla luce del costante orientamento di questaCorte, per cui la deduzione di omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti necessita che la parte ricorrente -nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. – venga ad indicare: 1) il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4)la sua "decisività" (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014;Cass.

Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).Nel caso del quarto e quinto motivo, poi, si deve osservare che ilprofilo dedotto dalla ricorrente – come anche eccepito dal controricor-rente nel caso del quarto motivo ‒ non risulta essere stato in alcunmodo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente hadedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, indivi-duando l'atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, co-stituendo, pertanto, questione nuova e, come tale, inammissibile(Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 18018 del 1/07/2024; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 20694 del 9/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 6/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).3.5.

Passando ora all'esame del sesto motivo, lo stesso risulta in-fondato.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 17 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026La decisione della Corte territoriale, infatti, risulta pienamenteconforme all'orientamento espresso da questa Corte per cui, in casodi pubblicità effettuata su aree pubbliche, l'obbligo di pagamento delcanone per il rilascio da parte dell'ente proprietario dell'autorizzazioneall'installazione dell'impianto pubblicitario, previsto dall'art. 53, com-ma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada nonesclude l'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione e l'uso dispazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del Demanio e del pa-trimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, aisensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, in sostituzione della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo cano-ne ha presupposti propri - consistenti nella astratta possibilità delmessaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchez-za - mentre il secondo canone ha natura di corrispettivo per la sottra-zione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e perle operazioni di verifica della compatibilità dell'impianto alla sicurezzastradale (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 7426 del 20/03/2024, nonchéCass.

Sez. 5 - Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 11673 del 11/05/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13476del 27/07/2012, risultando le considerazioni in passato svolte per laTOSAP a maggior ragione pertinenti per il COSAP).3.6.

Quanto al dodicesimo motivo, lo stesso risulta infondato, an-cora una volta alla luce dei principi enunciati in similari fattispecie.Questa Corte (Cass. n. 17182/2025), infatti, ha già chiarito chel'art. 2948, n. 3), c.c. non è applicabile al COSAP, in quanto esso - di-versamente dalla fattispecie contemplata dalla norma citata - non co-stituisce il corrispettivo del godimento di un bene che l'Ente pubblicoconcede al privato ed è invece dovuto in considerazione dell'utilizza-zione particolare che il singolo trae dal suolo pubblico.Sez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 18 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026L'inapplicabilità dell'art. 2948, n. 3), c.c. discende ulteriormentedal fatto che il COSAP trova titolo in diversi e specifici provvedimentie non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione (Cass., n.3710/2019, in motivazione, § 4).Solo per completezza – non essendo le ipotesi richiamate dal mo-tivo di ricorso ‒ si deve ulteriormente rammentare che questa Corteha escluso che l'indennità di occupazione legittima sia assimilabile alcanone di locazione o alle altre prestazioni periodiche di cui all'art.2948 nn. 1), 1 bis) e 2) c.c., in quanto assolve alla funzione di com-pensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibi-lità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento.Non risulta poi applicabile neppure l'art. 2948, n. 4), c.c., sia per-ché tale ultima norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un uni-co rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica nonsuperiore ad un anno, e non anche a quella, ricorrente nel caso inquestione, in cui da un unico provvedimento derivino tanti rapportiautonomi aventi durata annuale (o inferiore), sia perché la previsioneconcerne il caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbliga-zioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non il casodi concessioni o autorizzazioni aventi ciascuna un apposito canone dapagarsi in unica soluzione (Cass., n. 6651/1981).4.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente del-le spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositi-5.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 19 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 30.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 20 di 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAntonello Mandarano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4207/2016 de-positata il 14/11/2016.Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 4207/2016, pubblicata in data 14 novembre2016, la Corte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'ap-pellato [OSCURATO:PERSONA], ha solo parzialmente accolto l'appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale diMilano n. 6426/2014, pubblicata in data 16 maggio 2014, ed ha quin-di dichiarato dovuto il COSAP così come determinato dal COMUNE DIMILANO, ad eccezione dell'importo di cui all'avviso PG 482769/2005,confermando per il resto la sentenza impugnata.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale chiedendo che fossedichiarata la nullità di 27 avvisi di pagamento inviati dal COMUNE DIMILANO per somme dovute a titolo di COSAP per installazioni pubbli-citarie.L'odierna ricorrente aveva eccepito sia l'intervenuta prescrizionedel diritto di credito, sia la decadenza dalla facoltà di richiedere il CO-SAP, sia l'infondatezza della pretesa creditoria, chiedendo in ogni casola detrazione dalle somme dovute di quanto corrisposto a titolo diImposta sulla Pubblicità.Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA] contestando ladomanda e chiedendo, in via riconvenzionale, di accertare il propriodiritto alla corresponsione delle somme di cui agli avvisi impugnati, ilTribunale di Milano aveva rigettato la domanda dell'odierna ricorrentee, in accoglimento della domanda riconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA]-LANO, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della som-ma di € 7.300.582,50.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 2 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/20263. La Corte d'appello di Milano, nel disattendere i motivi di gra-vame, dopo aver ricostruito il quadro normativo e regolamentare delCOSAP ha affermato che:− il diritto del Comune di pretendere il pagamento del canone trovafondamento nell'occupazione o abusiva od oggetto di concessio-ne/autorizzazione e si basa su un tariffario predeterminato, conla conseguenza che il relativo importo non può essere oggetto ditrattativa privata e va quantificato sulla base del RegolamentoCOSAP pro tempore vigente, cioè, nel caso in esame, sulla basedel Regolamento n. 11, approvato dal Consiglio Comunale in da-ta 21 febbraio 2000, con la conseguenza che tale importo, anchese non determinato contestualmente all'emissione del provvedi-mento di concessione, doveva comunque ritenersi, fin da talemomento, ugualmente determinabile ed esigibile;− il diritto al COSAP non può essere oggetto di trattativa privata enon può essere rinunciato;− il fatto che il canone non fosse stato determinato con l'atto diconcessione non comportava l'inesigibilità del credito del Comu-− l'eventuale ritardo dell'ente pubblico nel conteggio della sommadovuta a tale titolo non aveva determinato né una rinuncia impli-cita del COMUNE al canone – essendo tale ipotesi smentita anchedal successivo comportamento dello stesso Ente, che aveva pro-ceduto all'adozione di successivi Regolamenti in materia – né unlegittimo affidamento del privato nella non debenza del paga-mento;− la mancata immediata richiesta del pagamento non aveva de-terminato una decadenza della potestà comunale di esigerlo nelSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 3 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., non trovandoapplicazione il termine di prescrizione quinquennale;− il COSAP non poteva ritenersi alternativo all'Imposta di Pubblici-tà, ricorrendo una ontologica differenza tra i due istituti, dalmomento che il primo costituisce un'entrata patrimoniale, men-tre la seconda consiste in un tributo.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:SOCIETA]Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a dodici motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 63, D.Lgs. n. 446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Rego-lamento COSAP; 4, Regolamento sulla Pubblicità;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa, omettendodi considerare l'assenza nella specie di un atto concessorio o di auto-rizzazione - e di pronunciarsi sulla relativa deduzione svolta dalla ri-corrente - ha omesso di pervenire alla conclusione per cui l'installa-zione delle pubblicità doveva essere considerata, a questo punto, oc-cupazione abusiva, con conseguente applicabilità non del COSAP madelle relative sanzioni, le quali, tuttavia, avrebbero presupposto unSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 4 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026presenti.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 63,D.Lgs. n. 446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Regolamento COSAP; 4, Rego-lamento sulla Pubblicità; 1362 segg. “e dei principi dell'ordinamentosulla disponibilità dei diritti patrimoniali”.La ricorrente censura la sentenza della Corte ambrosiana per nonaver ravvisato nella condotta dell'odierno controricorrente una impli-cita rinuncia al COSAP, non avendo lo stesso COMUNE DI MILANOquantificato il Canone pur avendo rilasciato l'autorizzazione all'occu-pazione del suolo pubblico, da tale condotta dovendosi desumere chein relazione allo specifico tipo di occupazione – gonfaloni – il Canonenon doveva ritenersi dovuto.Conclude argomentando che: “Erra quindi la sentenza impugnata,disapplicando e violando le norme e i principi citati in epigrafe, ancherelative all'interpretazione dei contratti e degli atti di rinuncia:- quando afferma che il Cosap è dovuto a seguito della semplice oc-cupazione, e come tale richiedibile in ogni tempo purché entro il pe-riodo di prescrizione, perché in questo modo arriva a ritenere che laviolazione delle norme regolamentari sia irrilevante, mentre un attoche viola dette norme è illegittimo, e anche perché, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], il canone è dovuto al Comune (i) o dall'occupanteabusivo, ma allora previo verbale di accertamento della effettiva oc-cupazione, ovvero (ii) dal titolare della concessione di occupazione disuolo pubblico (art. 3), ma allora nella misura in essa stabilita, costi-tuendo la concessione titolo e accertamento dello stesso pagamento(artt. 21 e 22), in questo solo caso peraltro dovuto anche indipenden-temente dal fatto che poi ci sia un'effettiva occupazione;Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 5 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026- quando sottolinea che la concessione per l'occupazione di suolopubblico è una concessione-contratto, senza però trarre le debiteconseguenze dal fatto che è allora la concessione (e il suo contenuto)a regolare il contratto che ne deriva sicché, ove la concessione nonpreveda alcun canone (e ciò tanto più quando una norma regolamen-tare impone che in essa sia determinato il "canone dovuto", essendoallora logico intendere che, ove non venga indicato, sia nullo quellodovuto), anche il contratto non la può prevedere;- quando afferma che il diritto al canone Osap è indisponibile, essen-do al contrario pacifico che è un'entrata patrimoniale, come tale nellapiena disponibilità del Comune;- quando infine afferma che nella specie non sarebbe neppure emersoun comportamento "inequivoco" per affermare la rinuncia del Comu-ne, dal momento che, a parte la condotta generalizzata tenuta dallaAmministrazione per più di tre anni e nei confronti di tutti gli interes-sati (confermata dalla già richiamata delibera del Consiglio Comunalen. 71 del 3 luglio 2007 e risultata pacifica in corso di causa), quandouna precisa norma regolamentare prescrive che l'ammontare del "ca-none dovuto" (così, [OSCURATO:PERSONA], art. 13, lett. d) deve essereindicato nell'autorizzazione e in tutte le autorizzazioni depositate incausa dal Comune quel canone non è stato indicato, allora (i) o quelleautorizzazioni non sono le autorizzazioni per occupazione di suolopubblico (e perciò valgono i rilievi sull'assenza del verbale necessarioper contestate le occupazioni abusive), ovvero (ii) se lo sono rendonoper sé inequivoco il comportamento del Comune di aver considerato il"canone dovuto" pari a zero (perché altrimenti lo avrebbero indica-to)”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 63, D.Lgs. n.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 6 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026446/1997; 3, 13, 20, 21, 22 Regolamento COSAP; 4, [OSCURATO:PERSONA]; 21-nonies, Legge n. 241/1990, “e dei principi dell'or-dinamento in tema di legittimo affidamento dei privati sui provvedi-menti loro favorevoli dell'Amministrazione”.Argomenta il ricorso che la decisione impugnata avrebbe dovutofare applicazione del principio dell'affidamento, avendo la protrattacondotta del Comune di mancata richiesta del Canone ingenerato nel-la ricorrente la convinzione che il canone non fosse dovuto1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697c.c. e 163, n. 4), c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Deduce la ricorrente di avere eccepito, nei vari gradi di giudizio,che la pretesa del Comune era infondata, in quanto tutti gli inviti dipagamento contenevano indicazioni insufficienti ad individuare le ri-spettive esposizioni e le eventuali pratiche autorizzative e che l'odier-no controricorrente avrebbe proceduto – tardivamente secondo la ri-corrente – a produrre le autorizzazioni pubblicitarie solo con la secon-da memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c.Argomenta, quindi, la ricorrente che tutti gli avvisi di pagamentoerano da considerarsi nulli, e censura la decisione impugnata per nonessersi pronunciata su tale aspetto.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 97 Cost.; 1175 c.c.; 2, comma 3, Legge n.241/1990; 12, comma 4, Regolamento COSAP;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 7 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026La ricorrente premette di aver eccepito nei vari gradi del giudiziola nullità degli avvisi di pagamento “anche per l'evidente violazione dialtri diversi principi, sui quali la sentenza della Corte d'Appello non haperò speso una sola parola, venendo pertanto qui impugnata sia exart. 360, n. 5 c.p.c., sia per avere violato (non applicato) tali principi,che avrebbero dovuto portare alla dichiarazione di nullità degli inviti edegli avvisi di pagamento e, conseguentemente, alla dichiarazione diinfondatezza della pretesa del Comune”.In particolare, sarebbero stati violati il principio di necessaria defi-nizione dei procedimenti amministrativi in termini certi; il principio dicomportamento secondo le regole della correttezza e della buona fede(art. 1175 c.c.) “a fortiori cogente per la P.A. per il precetto costitu-zionale del "buon andamento dell'attività amministrativa (art. 97Cost.)”; il principio del legittimo affidamento.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, D.Lgs. n.507/1993; 63, D.Lgs n. 446/1997; 6 Regolamento COSAP.La ricorrente viene a riproporre la tesi dell'alternatività tra l'Impo-sta sulla Pubblicità ed il COSAP, osservando, quanto ai precedenti diquesta Corte richiamati nella decisione impugnata, che questa stessaCorte aveva invece ravvisato l'alternatività tra la TOSAP e l'impostasulla pubblicità.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 63, D.Lgs n. 446/1997 “e dei principi di necessa-ria motivazione dei provvedimenti amministrativi e di parità ditrattamento tra gli operatori, discendenti dall'art. 97 Costituzionee dalla legge 241/90”;Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 8 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Premette la ricorrente di avere eccepito nel corso del giudizio chele tariffe applicate negli inviti di pagamento violavano i principi dellaparità di trattamento “per mancanza di alcuna specifica motivazioneDeduce che “la Corte d'Appello ha totalmente omesso l'esame diquesta eccezione, laddove invece avrebbe dovuto compierlo e conse-guentemente disapplicare le norme del tariffario regolamentare com-portanti tali evidenti disparità di trattamento senza adeguata motiva-zione”.1.8. Con l'ottavo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5,commi 4 e 5, Regolamento COSAP;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Si censura la decisione impugnata per non aver valutato le dedu-zioni della ricorrente in ordine all'applicazione delle riduzioni per “ri-correnza” di utilizzo della medesima posizione nel corso di ogni anno,secondo le previsioni di cui al Regolamento.Argomenta il ricorso che i calcoli del Comune negli inviti di paga-mento sono illegittimi “perché la tariffa utilizzata è stata sì ridotta aisensi del richiamato art. 5, commi 4 e 5, del [OSCURATO:PERSONA], maerroneamente solo facendo riferimento ad ogni singola asserita auto-rizzazione, e non invece su base annua, come stabilito dalla citatanorma regolamentare”.1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce:Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 9 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 62 e 63, D.Lgs. n. 446/1997; 27, D.Lgs. n.285/1992;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.La doglianza concerne questa volta l'omesso esame da parte dellaCorte d'appello delle deduzioni in tema di applicazione della tariffa ri-dotta in misura non superiore al 25% dell'Imposta sulla Pubblicità.Richiamata una decisione del TAR Lombardia che avrebbe affer-mato che il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche è al-ternativo al canone ex art. 27, D.Lgs. n. 285/92 e costituisce unacomponente del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP)‒ il quale, a norma dell'art. 62 D.Lgs. n. 285/1992, deve essere de-terminato in misura non superiore al 25% dell'imposta comunale sullapubblicità, deliberata per l'anno solare precedente – si deduce che ta-le limitazione dovrebbe operare anche per il COSAP.Argomenta, quindi, la ricorrente che la decisione del TAR eviden-zia che “è irrilevante che il Comune di Milano non abbia deliberato ilCIMP perché comunque, in entrambe le fattispecie degli artt. 62 e 63del D.Lgs. 446/97, e quindi anche con riferimento alla fissazione delletariffe per il Cosap, non si doveva superare il limite di legge di non ol-tre il 25% in più rispetto all'Imposta sulla Pubblicità dell'anno prece-dente (…)”.1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2043c.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 10 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026Si censura l'omesso esame della domanda con la quale era statachiesta in via subordinata la riduzione della tariffa Cosap ad unventesimo in forza delle delibere del Consiglio Comunale n. 15/03 en. 71/07.Argomenta la ricorrente che tale domanda era stata formulataanche ai sensi dell'art. 2043 c.c., deducendo: - la “evidente responsa-bilità del Comune per richieste, tardive di anni, di un canone chesecondo il [OSCURATO:PERSONA] doveva chiedersi al tempo delle auto-rizzazioni e non certo dopo anni ed anni, quando il destinatario nonha neanche più possibilità di ricostruire la realtà”; - la buona fede elegittimo affidamento della ricorrente circa la non debenza di alcunasomma per Cosap; - la “oggettiva sproporzione della tariffa”, rispettoal prezzo praticato ai clienti della ricorrente per le pubblicità.1.11. Con l'undicesimo motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione dell'art. 2043 c.c. “anche in conseguenza del principiodell'affidamento”;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti.Viene censurato l'omesso esame delle deduzioni in ordine alladomanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente per l'ipotesidi accoglimento delle pretese del COMUNE, deducendo una responsa-bilità di quest'ultimo per violazione del legittimo affidamento.1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione alloart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2948, nn. 3 e 4, e 2947 c.c.; 28, Legge n. 689/1981.Si censura la decisione impugnata per aver disatteso l'eccezione diprescrizione quinquennale, argomentando che “La conclusione dellaCorte d'Appello è però errata, e porta alla violazione e alla falsa appli-Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 11 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026cazione dell'art. 2948, punti 3 e 4, c.c. e dell'art. 2947 c.c., almenoper i seguenti motivi:- in primo luogo, perché l'invocata sentenza della Corte di Cassazionenon è conferente, in quanto essa ha escluso l'applicazione della pre-scrizione quinquennale solo a norma dell'art. 2948, primo comma, n.4, nulla dicendo però sulla eventuale applicazione del n. 3 (che ri-guarda i rapporti di locazione e non i pagamenti periodici);- in secondo luogo, perché la stessa sentenza impugnata ha ribaditoche il Cosap ha la specifica natura di canone, sia per il nomen sia perespressa volontà del legislatore, ed anche il Consiglio di Stato (sez.III, sentenza n. 815/1998) ha detto che "si tratta di un canone di lo-cazione, pagato come corrispettivo dell'uso di un bene pubblico, or-mai privo dei caratteri dell'imposizione fiscale": il che significa che ilrapporto tra il Comune e l'utilizzatore dell'area per la pubblicità hanatura di locazione temporanea (perché la locazione è il contratto conil quale taluno, a fronte del pagamento di un corrispettivo, ha il dirittodi usare un bene, anche pubblico, per un determinato periodo di tem-po) e quindi soggiace al termine di prescrizione dei canoni di locazio-ne (come, ad es., i canoni di locazione per estrazioni idriche, che puresono collegate ad un bene pubblico), cioè cinque anni, ex art. 2948,primo comma, n. 3, c.c.; come tra l'altro già sancito da varie senten-- in terzo luogo e comunque, perché, a ben vedere, come già si è det-to tutte le occupazioni di cui si tratta (sia quelle ritenute abusive dalComune sia tutte le altre) sono da considerare abusive ab initio, inquanto mancanti del titolo legittimante l'occupazione (ossia la con-cessione o autorizzazione di suolo pubblico); ed è pacifico, per la giu-risprudenza di questa stessa Ecc.ma Corte di Cassazione, che in casodi occupazioni abusive ab initio il termine prescrizionale, è di cinqueSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 12 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026anni, dovendosi nel caso applicare l'art. 2947 c.c. (prescrizione da at-to illecito) per l'indennità e l'art. 28 della legge 689/81 per le sanzio-ni, che peraltro, a prescindere da ogni altra considerazione, la Corted'Appello avrebbe dovuto applicare almeno alle pretese conseguentialle occupazioni ritenute abusive dallo stesso Comune e, come tali,anche gravate da rilevanti sanzioni amministrative (raggruppate negliinviti di cui ai docc. E e E bis), cosa che invece ha omesso di fare,commettendo un altro grave errore a danno della ricorrente”.2. Si rileva che, nella propria memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,l'odierno controricorrente ha rappresentato che “nelle more del pre-sente giudizio, con sentenza n. 103/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in li-quidazione. Con successivo decreto del 18.12.2025 il Tribunale di Mi-lano ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare disponendoche il curatore proceda al più presto a richiedere la cancellazione dellasocietà dal Registro delle Imprese”.Al riguardo, quanto alla dichiarazione di fallimento, questa Cortedeve richiamare il proprio consolidato principio per cui, nel giudizio diCassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determi-na l'interruzione del processo (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 6642 del13/03/2024; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 30785 del 6/11/2023).Quanto alla cancellazione della società – fermo restando che nonemerge dagli atti alcuna conferma né indiretta né diretta (e cioè la di-chiarazione del procuratore della società) di tale evento – si devepervenire a non dissimili conclusioni, alla luce del principio per cui lacancellazione della società dal registro delle imprese, se avvenuta do-po la proposizione del ricorso per cassazione, non è causa di interru-zione del processo, benché comunicata dal difensore, atteso che nelgiudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono ap-Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 13 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026plicabili le comuni cause interruttive previste dalla legge (Cass. Sez. 5- Sentenza n. 26452 del 10/10/2024; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.2625 del 2/02/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3323 del 13/02/2014).3. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non può trovare accoglimento.3.1. Il primo motivo, infatti, è infondato.Questa Corte ha avuto modo di affrontare la questione sollevatadal motivo già in alcuni propri precedenti in fattispecie strettamenteaffini (Cass. n. 17182/2025; Cass. n. 17184/2025).In detti precedenti - ai quali si intende dare continuità - si è avutomodo di ribadire che la fonte del diritto al COSAP secondo le tariffedeliberate dal consiglio comunale è costituita dall'uso speciale che sivenga a fare del bene pubblico destinato alla generalità dei cittadini,con la conseguenza che l'obbligazione di corresponsione del canonesorge con l'occupazione del demanio pubblico, da ciò derivando chenon solo risulta irrilevante il fatto che l'occupazione avvenga con osenza titolo (Cass., n. 18769/2017, Cass., n. 29455/2018; n. 3710/2019; n. 9240/2020) ma anche – e conseguentemente – che risultaparimenti irrilevante la mancanza di un provvedimento concessorioformale (Cass., n. 1435/2018), in quanto il COSAP costituisce il corri-spettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici enon richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'oc-cupazione di fatto dei menzionati beni (Cass. n. 16395/2021; Cass. n.1435/2028).Tornando, allora, al caso in esame, correttamente la Corte territo-riale non ha conferito rilevanza alla deduzione del mancato rilascio,da parte dell'odierno controricorrente, dell'autorizzazione all'occupa-zione, risultando quindi persino irrilevante il fatto che risulti essereSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 14 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026stata prodotta dall'odierno controricorrente nella memoria ex art. 183c.p.c. senza che l'odierna ricorrente nella presente sede abbia vestitodi concreti argomenti la propria eccezione di tardività della produzio-ne, attinente proprio alla prova della pretesa del COMUNE.Al di là di tale ultima considerazione, tuttavia, l'assenza di un for-male provvedimento autorizzativo non poteva di per sé valere adescludere il sorgere dell'obbligazione di corresponsione del COSAP, inquanto quest'ultimo deve ritenersi dovuto anche in caso di occupazio-ne abusiva, in virtù della sua natura di canone di una concessione, laquale può essere reale o anche presunta, nel caso di occupazioneabusiva (Cass. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019).3.2. Infondato, parimenti, è il secondo motivo.Anche in questo caso merita richiamo l'opinione già in passatoespressa da questa Corte (Cass. n. 17182/2025): anche l'eventualeinerzia dell'Ente comunale nel procedere all'esazione del canone nonvale in alcun modo ad escludere il sorgere della relativa obbligazione,potendo tale inerzia assumere rilievo solo qualora il suo protrarsivenga a determinare definitivamente il decorso del termine di prescri-zione del credito e la conseguente estinzione di quest'ultimo.È, del resto, da considerare che il diritto al COSAP non può essereconsiderato oggetto di trattativa privata (Cass., n. 18171/2022, n.29455/2018; n. 18679/2017) e non può neppure essere oggetto diuna rinunzia per facta concludentia, e ciò per la semplice ragione cheuna simile rinuncia, provenendo in ipotesi da una P.A., richiederebbein ogni caso l'adozione di un atto in forma scritta (Cass., n. 11673/2017).È, ulteriormente, da considerare il fatto che nel caso in esame laCorte territoriale ha comunque ritenuto, alla luce della condotta an-che successiva del Comune controricorrente, di accertare in fatto cheSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 15 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicazione 18/06/2026detta rinuncia non si era integrata, e che tale accertamento non èstato minimamente oggetto di censura nei limiti in cui ciò poteva av-venire in sede di legittimità.3.3. Infondata, ancora, è la tesi della ricorrente, secondo la qualela condotta del Comune controricorrente avrebbe ingenerato un legit-timo affidamento in ordine all'assenza dell'obbligazione di correspon-sione del COSAP.Questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 17182/2025) ha già avuto mo-do di chiarire che l'affidamento sulla inerzia del Comune, interpretatacome rinunzia al canone, non trova tutela giuridica, considerato che,fino al momento del maturare della prescrizione della pretesa, il so-praggiungere di una richiesta di pagamento per forme pubblicitarieparticolari - quali per l'appunto nella specie i gonfaloni - non costitui-sce in alcun modo evento imprevedibile (Cass., n. 3710/2019, in mo-tivazione, § 5).Né a sostegno di tale doglianza può essere addotto il legittimo af-fidamento riposto dalla società nelle irregolarità amministrative se-gnalate in ricorso (mancata emanazione dell'atto concessorio; manca-ta preventiva determinazione dell'importo del canone), avendo laCorte d'appello escluso la configurabilità di una condotta illecita delComune sulla base di una complessiva valutazione dei suoi compor-tamenti.3.4. A questo punto, per evitare inutili ripetizioni, deve essere di-chiarata l'inammissibilità cumulativamente dei motivi quarto, quinto,settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo.I motivi in esame, infatti, sono accomunati dalla radicale carenzadel rispetto del canone di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., in quantoprocedono al generico richiamo a difese e deduzioni che sarebberostate svolte dalla ricorrente nel corso dei gradi di merito del giudizio,Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 16 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026senza tuttavia procedere alla doverosa riproduzione essenziale ed allacorrelata localizzazione dei relativi atti di causa.Carenza che, nel caso del richiamo all'art. 360, n. 5), c.p.c., risul-ta ancora più rilevante, alla luce del costante orientamento di questaCorte, per cui la deduzione di omesso esame circa un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti necessita che la parte ricorrente -nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n.6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c. – venga ad indicare: 1) il"fatto storico", il cui esame sia stato omesso; 2) il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il "come" e il "quando"tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4)la sua "decisività" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 7/04/2014;Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).Nel caso del quarto e quinto motivo, poi, si deve osservare che ilprofilo dedotto dalla ricorrente – come anche eccepito dal controricor-rente nel caso del quarto motivo ‒ non risulta essere stato in alcunmodo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente hadedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, indivi-duando l'atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione, co-stituendo, pertanto, questione nuova e, come tale, inammissibile(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18018 del 1/07/2024; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 20694 del 9/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 6/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass.Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).3.5. Passando ora all'esame del sesto motivo, lo stesso risulta in-fondato.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 17 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026La decisione della Corte territoriale, infatti, risulta pienamenteconforme all'orientamento espresso da questa Corte per cui, in casodi pubblicità effettuata su aree pubbliche, l'obbligo di pagamento delcanone per il rilascio da parte dell'ente proprietario dell'autorizzazioneall'installazione dell'impianto pubblicitario, previsto dall'art. 53, com-ma 7, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada nonesclude l'obbligo di pagamento del canone per l'occupazione e l'uso dispazi ed aree pubbliche nelle strade o su beni del Demanio e del pa-trimonio indisponibile, che i comuni e le province possono stabilire, aisensi dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, in sostituzione della tassa perl'occupazione di spazi ed aree pubbliche; ciò in quanto il primo cano-ne ha presupposti propri - consistenti nella astratta possibilità delmessaggio pubblicitario di aumentare la clientela e, quindi, la ricchez-za - mentre il secondo canone ha natura di corrispettivo per la sottra-zione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e perle operazioni di verifica della compatibilità dell'impianto alla sicurezzastradale (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 7426 del 20/03/2024, nonchéCass. Sez. 5 - Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022; Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 11673 del 11/05/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13476del 27/07/2012, risultando le considerazioni in passato svolte per laTOSAP a maggior ragione pertinenti per il COSAP).3.6. Quanto al dodicesimo motivo, lo stesso risulta infondato, an-cora una volta alla luce dei principi enunciati in similari fattispecie.Questa Corte (Cass. n. 17182/2025), infatti, ha già chiarito chel'art. 2948, n. 3), c.c. non è applicabile al COSAP, in quanto esso - di-versamente dalla fattispecie contemplata dalla norma citata - non co-stituisce il corrispettivo del godimento di un bene che l'Ente pubblicoconcede al privato ed è invece dovuto in considerazione dell'utilizza-zione particolare che il singolo trae dal suolo pubblico.Sez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 18 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026L'inapplicabilità dell'art. 2948, n. 3), c.c. discende ulteriormentedal fatto che il COSAP trova titolo in diversi e specifici provvedimentie non in un unico provvedimento fonte dell'obbligazione (Cass., n.3710/2019, in motivazione, § 4).Solo per completezza – non essendo le ipotesi richiamate dal mo-tivo di ricorso ‒ si deve ulteriormente rammentare che questa Corteha escluso che l'indennità di occupazione legittima sia assimilabile alcanone di locazione o alle altre prestazioni periodiche di cui all'art.2948 nn. 1), 1 bis) e 2) c.c., in quanto assolve alla funzione di com-pensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibi-lità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento.Non risulta poi applicabile neppure l'art. 2948, n. 4), c.c., sia per-ché tale ultima norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un uni-co rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica nonsuperiore ad un anno, e non anche a quella, ricorrente nel caso inquestione, in cui da un unico provvedimento derivino tanti rapportiautonomi aventi durata annuale (o inferiore), sia perché la previsioneconcerne il caso in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbliga-zioni con scadenza periodica non superiore ad un anno, e non il casodi concessioni o autorizzazioni aventi ciascuna un apposito canone dapagarsi in unica soluzione (Cass., n. 6651/1981).4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente con-danna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente del-le spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositi-5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ul-teriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 19 di 20Numero registro generale 12375/2017Numero sezionale 1338/2026Numero di raccolta generale 20602/2026Data pubblicaz ion e 18/06/2026per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovu-to", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza inconcreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o so-pravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Senten-za n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 30.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 marzo 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 12375/2017 – CC 25/03/2026 - Pagina nr. 20 di 20